Sentenza 17 ottobre 2012
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All'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali.
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Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 43085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43085 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2859
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 45749/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DISIRACUSA;
nei confronti di:
1) LB LO N. IL 16/01/1970 C/;
avverso l'ordinanza n. 94/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del 15/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 2.10.2009 il GIP del Tribunale di Siracusa ha applicato ad BE LO e a NO AN, in relazione al delitto di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed altro, la pena di anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa ciascuno (pena base per la reclusione anni 4).
La sentenza è divenuta definitiva in data 13.1.2011. In data 18.1.2011 il P.M. presso il Tribunale di Siracusa ha chiesto al GIP del Tribunale di Siracusa di applicare ad BE LO, in relazione alla suddetta sentenza, le pene accessorie previste dalla legge.
Con provvedimento in data 15.9.2011 il GIP ha dichiarato non luogo a provvedere, atteso che le pene accessorie conseguono ex lege dalla sentenza di condanna.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Siracusa, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, deducendo che l'art. 676 c.p.p. demanda al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in materia di applicazione delle pene accessorie in fase esecutiva. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un lato, che l'erronea applicazione di una pena accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione, e dall'altro che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria cosi dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna (V. Sez. 1 sent. n. 45381 del 10.11.2004, Rv. 230129). Peraltro, l'art. 183 disp. att. c.p.p. dispone che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone il rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012