Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 2
È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico qualora quest'ultimo, designato con decreto presidenziale a sostituire il titolare del procedimento, abbia tenuto alcune udienze di trattazione, nonché l'udienza di precisazione delle conclusioni, assumendo, per l'effetto, la causa in decisione, ma non abbia, poi, emesso la decisione stessa, ne' redatto la relativa sentenza, in conseguenza del rientro in servizio del magistrato da lui sostituito (che, nella specie, aveva poi assunto la decisione ed emesso il conseguente provvedimento). In tal caso, difatti, giusta disposto dell'art. 161 cod. proc. civ., la radicale nullità della pronuncia consegue alla sottoscrizione apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla (rendendosi, nella specie, necessario un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni), senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto dell'art. 174 del codice di rito, funzionale alla sola sostituzione del giudice istruttore nel corso dell'istruttoria - ovvero (art. 174 secondo comma) alla sua sostituzione "tout court" nel solo caso di assoluto impedimento.
Il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della regione autonoma Sardegna, anche al fine della proposizione di impugnazioni di sentenze di primo grado, e con la sola eccezione delle controversie fra la regione stessa e lo Stato, spetta all'avvocatura dello Stato, senza necessità di mandato alla lite, giusta disposto dell'art.55 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250, recante norme di attuazione dello statuto regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TA EO & NO S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato FILIPPO NERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SALAZAR, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 127/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 31/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Giordano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Salazar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo dell'11 marzo 1996, il Presidente del Tribunale di Cagliari intimò alla Regione autonoma della Sardegna ed all'Assessorato al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione, il pagamento in favore della s.n.c. LE e ME, della complessiva somma di L. 575.091.000 dovuta quale residuo credito per prestazioni alberghiere effettuate da detta società nei confronti dei nuclei familiari di sardi emigrati, in esecuzione di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura del servizio di soggiorno in Sardegna.
Ma il giudice unico presso lo stesso Tribunale accolse l'opposizione delle amministrazioni intimate e con sentenza del 24 febbraio 1998 revocò l'ingiunzione. La decisione, impugnata dalla soc. LE e ME, è stata dichiarata nulla dalla Corte di appello di Cagliari, la quale con sentenza del 31 marzo 1999 ha osservato: a) che la sentenza era stata assunta in decisione dal giudice unico Dott. Pintori, ma decisa da altro magistrato - la dott.ssa Sechi;
b) che ricorreva pertanto un'ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 161, 2^ comma cod. proc. civ. e rilevabile di ufficio, equivalente alla mancata sottoscrizione del giudice che imponeva la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ.. Per la cassazione di questa sentenza la Regione autonoma della Sardegna ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione
Il collegio deve anzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società LE e ME, assumendo che nell'atto suddetto non è indicata alcuna delibera della Regione contenente l'intendimento di impugnare la sentenza di appello, ne' è conferito mandato a tal fine all'Avvocatura dello Stato, che ne è esentata soltanto nell'ipotesi di rappresentanza e difesa delle Amministrazioni dello Stato: in quanto con provvedimento del 30 luglio 1999 (prodotto dall'Avvocatura), che ne ha comunque convalidato con efficacia ex tunc l'attività processuale svolta in rappresentanza di detta Regione (Cass. 8924/1998), la Giunta di questa ha deliberato di impugnare la sentenza della Corte di appello di Cagliari, affidando la rappresentanza e la difesa della Regione all'Avvocatura Generale dello Stato.
D'altra parte, le disposizioni dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (cui all'evidenza la società fa riferimento per giustificare l'eccezione), che richiedono soltanto un atto interno della Regione con cui l'ente manifesti la volontà di avvalersi di tale patrocinio, senza bisogno di conferire all'avvocato dello Stato incaricato della difesa giudiziale alcun formale mandato (Cass. 8722/1998; 652/1986;
1672/1982) si applicano soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Mentre, per la Regione Sardegna l'art. 55 d.p.r. 250 del 1949, ha previsto ed esteso il patrocinio obbligatorio e le funzioni dell'Avvocatura dello Stato propri delle Amministrazioni statali;
e disposto altresì che nei confronti della suddetta Amministrazione si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvate rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611: fra cui, dunque, quella dell'art. 1, in base alla quale gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.
Con la conseguenza che, per effetto di tale norma, l'Avvocatura dello Stato ha, rispetto alla predetta Regione, (e salvo il caso, qui non ricorrente di conflitto fra la medesima e lo Stato), la stessa posizione e gli stessi compiti che svolge per le Amministrazioni dello Stato;
e, pertanto, era legittimata a costituirsi in giudizio, nonché a proporre ricorso per cassazione, senza necessità di alcun mandato od autorizzazione e/o deliberazione di impugnare la sentenza di appello da parte dell'amministrazione regionale (Cass. sez. un. 2 marzo 1987 n. 2184; 2 luglio 1980 n. 4171). Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità del controricorso della società, formulata dall'Avvocatura nel corso della discussione, in quanto l'atto risulta ritualmente proposto dal rappresentante legale pro-tempore di cui è stato indicato il nome;
e la cui sottoscrizione del conferimento del mandato, apposto a margine dell'atto come richiesto dall'art. 83 cod. proc. civ., è stata peraltro autenticata dal difensore in base allo speciale potere conferitogli dal 3^ comma che più non ne consente l'impugnazione se non con la proposizione della querela di falso.
Con l'unico motivo del ricorso, la Regione Sardegna, deducendo violazione dell'art. 261 e 190 bis cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza senza considerare che il magistrato che aveva redatto e sottoscritto la sentenza era proprio il giudice titolare della causa, sostituito durante la sua assenza da altro magistrato che, nell'assumerla in decisione aveva assegnato alle parti termine per il deposito di memorie e, repliche, rispettivamente di 30 e 10 giorni, scaduti soltanto il 27 gennaio 1998, quand'egli non aveva più il potere di decidere la causa;
che pertanto era stata correttamente deliberata dal giudice titolare. Assume, altresì, che quand'anche si recepisse il principio della necessaria corrispondenza tra il giudice che ha deliberato la decisione e quello che la sottoscrive, il momento in cui se ne doveva verificare il potere, non avrebbe potuto identificarsi con quello indicato dall'art. 190 bis cod. proc. civ. in cui il giudice unico pone la causa in decisione, perché non gli è consentito deliberarla fino alla scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle memorie;
e perché nel caso concreto, dopo la scadenza di detto termine si erano già esauriti gli effetti del provvedimento di sostituzione del magistrato e la causa non poteva che essere decisa dal giudice titolare. Il ricorso è infondato.
Il principio generale che informa l'attuale processo civile è, infatti, quello relativo all'immutabilità del giudice investito dell'istruzione e della decisione della causa, che è derogato solo dall'art. 174, 2^ comma c.p.c., che prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore, con decreto del presidente del tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, soltanto nell'ipotesi in cui sussistano casi di assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio.
Tale norma, facendo espresso riferimento al solo giudice istruttore, trova applicazione per tutto il corso dell'istruttoria, fino a che la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, se si tratti di cause di competenza collegiale o sia stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico, se si tratti di controversia ricompresa nella competenza di questi (Cass. 1750/1992; 7430/1990;
2412/1989): nulla dispone, invece, il vigente codice di procedura civile in ordine alla possibilità di sostituire un componente del collegio giudicante o il giudice monocratico, dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, per cui detta sostituzione non può ritenersi consentita neppure al presidente del tribunale, se non per causa di forza maggiore, quale decesso o grave malattia del giudice, che non consenta lo svolgimento delle funzioni, e sempre previa rimessione della causa in istruttoria, onde consentire alle parti di formulare in ordine alla sostituzione stessa le proprie deduzioni, fra le quali la eventuale ricusazione del nuovo giudice. Siffatta conclusione è stata sistematicamente tratta dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai del tutto consolidata al riguardo, dal combinato disposto degli art. 132, 158, 275 ult. comma e 276 cod. proc. civ. il quale consente di enunciare il principio dell'immutabilità del giudice (e, quindi ove lo stesso abbia composizione collegiale, dell'immodificabilità dei suoi componenti) a partire dal momento in cui ha inizio la discussione della causa;
e comporta che questa deve essere deliberata dallo stesso giudice davanti al quale si è svolta la discussione e che l'ha assunta in decisione;
e che sempre dallo stesso giudice ne deve essere redatta la motivazione, altrimenti risultando la decisione affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (Cass. 13831/1999; 1473/1999; 983/1998).
Il principio della immodificabilità del collegio giudicante ha trovato quindi, attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, per cui la successiva diversa composizione dell'organo decidente è stata ritenuta causa di nullità radicale ed assoluta della sentenza;
così come nel rito suddetto, è giuridicamente inesistente la sentenza emessa da un giudice di primo grado diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza in cui, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 cod. proc. civ., ( 2431/95; 2273/1985). A maggior ragione, dunque, la medesima conclusione deve essere ribadita per il giudice monocratico in seguito alla legge di riforma 26 novembre 1990 n. 353 e succ. modif. in cui la discussione della causa è disciplinata come una eventualità interamente lasciata alla richiesta di parte (art. 275 cod. proc. civ.); ed in cui normalmente detto giudice dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni, se gli compete di decidere in funzione di giudice unico (e non debba perciò rimettere le parti al collegio), assume direttamente la causa in decisione ed assegna alle parti il termine non superiore a g. 60 per depositare in cancelleria le comparse conclusionali nonché ulteriore termine non superiore a 20 giorni per depositare le eventuali memorie di replica: in quanto il menzionato art. 275 dispone al riguardo che la sentenza deve essere depositata entro i 60 giorni successivi alla scadenza di quest'ultimo termine, con ciò rendendo evidente che dopo la precisazione delle conclusioni, finita quindi l'istruttoria, non è piu, consentita sostituzione alcuna del giudicante, posto che, per espressa previsione di legge, dovrà essere lo stesso giudice, persona fisica, che ha fatto precisare le conclusioni e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica a depositare la sentenza, anche se sia stato, medio tempore, trasferito ad altro ufficio o collocato a riposo, verificandosi in tali casi due ipotesi di ultrattività delle funzioni, limitatamente al deposito della sentenza.
E, d'altra parte, alla medesima conclusione perveniva ancor più esplicitamente l'art. 190 bis cod. proc. civ., vigente al momento in cui la causa è stata assunta in decisione che disciplinava la fattispecie di diritto transitorio in cui il giudice istruttore debba decidere in funzione di giudice unico (nelle ipotesi indicate dal nuovo testo dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, sostituito dall'art. 88 della legge di riforma); e stabiliva che il giudice suddetto, fatte precisare le conclusioni "dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e quindi deposita la sentenza in cancelleria....".
Pertanto, essendo nel caso pacifico in punto di fatto che per l'assenza del magistrato preposto alla trattazione della causa, il Presidente del Tribunale di Cagliari ha incaricato in sostituzione di quest'ultimo altro magistrato - il Dott. Pintori - ; e che detto magistrato svolte alcune udienze di trattazione e fissata l'udienza di cui all'art. 190 bis cod. proc. civ. allora vigente, in tale udienza, tenuta il 29 ottobre 1997, dopo la discussione delle parti ha assunto la causa in decisione, assegnando alle stesse termine di 30 giorni per deposito di memorie ed ulteriori 10 giorni per il deposito di eventuali repliche, soltanto quest'ultimo, come ha correttamente affermato la Corte di appello, poteva emettere la decisione e doveva redigere la relativa motivazione. Nè vale rilevare che dopo l'udienza in esame, in data 8 dicembre 1997, il giudice titolare della causa è rientrato in servizio, con conseguente esaurimento degli effetti del provvedimento di sostituzione del Dott. Pintori, emesso dal Presidente del Tribunale, e che la sentenza è stata pubblicata il successivo 17 febbraio 1998: in quanto questa Corte ha ripetutamente affermato che, siccome la sentenza si sostanzia nella decisione della causa sottoposta al giudizio del giudice, il momento al quale deve farsi riferimento per stabilire se il giudice avesse o non il potere di emanarla è esclusivamente quello in cui è assunta in decisione;
mentre i successivi momenti dell'"iter" formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia (Cass. 7675/1993; 1374/1991). Sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti l'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come l'assegnazione ad altro incarico, il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato da quella funzione presso l'ufficio investito della controversia;
e non poteva perciò considerarsi nulla la sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del Dott. Pintori dopo che questi, in seguito al rientro in servizio della Dott.ssa Sechi, era stato assegnato ad altro incarico o ritornato a svolgere la precedente funzione (Cass. 5227/1993; 3775/1991;
3923/1989).
Conseguenza di quanto fin qui esposto è che, essendo stata la sentenza impugnata avanti alla Corte di Appello di Cagliari redatta e sottoscritta da un giudice diverso da quello che aveva fatto precisare le conclusioni alle parti, disposto lo scambio delle comparse, ed assegnato termine per memorie, nonché posto la causa in decisione, la sentenza stessa deve ritenersi nulla, secondo la terminologia usata dal legislatore nell'art. 161 c.p.c., in quanto sottoscritta da giudice diverso da quello tenuto a compiere l'atto (Cass. 1149/1997; 1122/1996); e che nel caso, non avendo adottato alcun provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, non si era spogliato del potere dovere di decidere e di redigere e sottoscrivere la motivazione.
Ed una volta accertato il difetto di sottoscrizione della impugnata sentenza, rettamente il giudice di secondo grado ha disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, 1^ comma c.p.c., posto che, nella specie, non si trattava solo di espungere la sentenza viziata dall'ordinamento, ma anche di sollecitare l'emissione di una sentenza idonea a definire il giudizio di 1^ grado, che la redazione e sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice illegittimamente investito della cognizione della causa e quindi diverso da quello che si sarebbe dovuto pronunziare, non era idonea a definire.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della società controricorrente in complessive L. 8.173.100=, di cui L.
8.000.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001