Sentenza 27 marzo 1998
Massime • 1
L'effetto estintivo della concessione per la radiodiffusione privata sonora o televisiva coincide con il momento in cui si perfeziona l'efficacia della dichiarazione di fallimento, che non è quello della delibera in camera di consiglio della sentenza stessa, ma quello della sua pubblicazione attraverso il deposito in cancelleria; effetto che si produce "ope legis" alla dichiarazione di fallimento. Pertanto la curatela che continua l'esercizio provvisorio di una concessionaria privata di un servizio di radiodiffusione è obbligata ad ottenere altra concessione per continuare a gestire gli impianti. (Vedi Cass.Civ. 9112573 rv.474736 e Cass. Civ. 9402382 rv. 485671).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Gennaro TREDICO Presidente del 27/3/1998
Dott. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 1122
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere N. 46742/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per RC UA, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 28.11.1997 dal tribunale di L'Aquila quale giudice del riesame.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dr. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Albano, che, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata,
Udito il difensore, avv. Mario Casaccia, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con ordinanza del 28.11.1997 il tribunale di L'Aquila, in sede di riesame, ha confermato il decreto del 31.10.1997 con cui il g.i.p. presso la pretura di Sulmona aveva disposto il sequestro preventivo degli impianti televisivi dell'emittente Videoesse (operanti sul canale 27 U.H.F.) e degli impianti di radiodiffusione dell'emittente Radioesse (operanti sulla frequenza 103.200 Mhz), siti in località Monte S. Cosimo di Sulmona.
Gli impianti sequestrati appartenevano alla s.r.l. SI di Sulmona, titolare della concessione per la radiodiffusione e telediffusione, la quale era stata dichiarata fallita. Il curatore del fallimento, su autorizzazione del giudice delegato, aveva affittato l'azienda, comprendente gli impianti di trasmissione, alla s.n.c. VI di RC P. & C.. Il Ministero delle Comunicazioni, considerato che la VI non era titolare di concessione aveva intimato la cessazione delle emittenze, e aveva inoltrato rapporto all'autorità giudiziaria. Il g.i.p., ravvisando nei fatti il delitto di cui all'art. 195 del DPR 156/1973, aveva disposto il sequestro preventivo.
Il tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare, ravvisando la sussistenza sia del fumus delicti sia del periculum in mora.
2 - UA RC, quale amministratore e legale rappresentante della società VI, ha proposto ricorso tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione. In sintesi sostiene che il curatore fallimentare della società SI aveva il potere di affittare l'azienda con l'autorizzazione del giudice delegato, così come il tribunale può autorizzare l'esercizio provvisorio della medesima;
che il fallimento della società concessionaria determina l'estinzione della concessione ai sensi dell'art. 16, comma 21, legge 6.8.1990 n. 223, ma l'effetto estintivo decorre, non dal deposito della sentenza dichiarativa del fallimento, bensi dalla - notificazione dei relativi provvedimenti emessi dal Ministero delle Telecomunicazioni, previa registrazione alla Corte dei Conti;
che altrimenti si porrebbe la questione di costituzionalità del predetto comma 21 dell'art. 16 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.; che in ogni caso l'autorizzazione del giudice delegato e la cessione in affitto stipulata dal curatore, avevano generato il legittimo affidamento del RC, sicché il reato ipotizzato non sussisteva, quanto meno per difetto di dolo. Motivi della decisione
3 - È opportuno sottolineare che il reato ipotizzato a carico del ricorrente UA RC è quello previsto dall'art. 195 del testo unico per le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, così come da ultimo sostituito dall'art. 30, comma 7, della legge 6.8.1990 n. 223 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Ai sensi del primo e terzo comma dell'anzidetto art. 195 è punito con la pena della reclusione chiunque installa od esercita impianti di radiodiffusione sonora o televisiva senza aver ottenuto la relativa concessione. Nel caso di specie gli impianti di radiodiffusione e telediffusione sottoposti a sequestro preventivo appartenevano alla società SI, che con decreto ministeriale del 14.3.1995 aveva acquisito regolare concessione ai sensi dell'art. 16 della legge 223/1990. Intervenuto il fallimento della società concessionaria, il curatore del fallimento, su autorizzazione del giudice delegato, aveva affittato l'azienda alla società VI di RC P. & C., la quale ha continuato la trasmissione dagli impianti senza ottenere specifica concessione, sicché il competente ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha intimato la cessazione delle emittenze.
4 - Orbene, ai sensi del ventunesimo comma del predetto art. 16 della legge 6.8.1990 n. 223, la concessione per la radiodiffusione privata sonora o televisiva si estingue - fra l'altro - per dichiarazione di fallimento della impresa concessionaria.
Dato il chiaro tenore letterale della norma, non v'è dubbio che l'effetto estintivo della concessione coincide con il momento in cui si perfeziona l'efficacia della dichiarazione di fallimento, che - per costante giurisprudenza civile - non è quello della delibera in camera di consiglio della sentenza stessa, ma quello della sua pubblicazione attraverso il deposito in cancelleria. Al riguardo basta citare Cass. Civ. Sez. I n. 12573 del 22.11.1991, Barbi e. Banca Credito Agrario Toscano, rv. 474736. e Cass. Civ. Sez. I n. 2382 del 13.3.1994, Fall. Rini c. Cass Risparmio S. Miniato rv. 485671, secondo cui gli effetti della dichiarazione di fallimento si producono non già dalla data di deliberazione della sentenza, costituente solo una fase del procedimento di formazione di questa, - bensì da quella del deposito in cancelleria, che conferisce alla statuizione del giudice il carattere della pubblicità (sentenza Fini), ovverosia dalla data della pubblicazione, che attribuisce alla sentenza stessa giuridica esistenza nel mondo esterno (sentenza, Barbi). Con altra pronuncia, la prima sezione civile della corte suprema, ha precisato che restano irrilevanti, ai fini della efficacia della sentenza fallimentare, gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 17 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267) (Cass. Civ. Sez. I n. 4434 del 7.7.1981, Banco di
Napoli c. Fall. Frascino, rv. 41538).
5 - Intervenuto il fallimento, nessuno mette in dubbio che il curatore, ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare, abbia il potere di affittare l'azienda del l'imprenditore fallito, con l'autorizzazione del giudice tutelare;
o che il tribunale possa disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 90 della stessa legge.
Ma ciò non significa affatto che, nel caso in cui la impresa fallita fosse concessionaria privata di un servizio di radiodiffusione sonora o televisiva, l'affittuario della azienda o la stessa curatela che continuasse l'esercizio provvisorio non fossero, obbligati a ottenere altra concessione per continuare a gestire gli impianti di radiodiffusione. Invero, il primo potere (di proseguire nell'esercizio dell'azienda) deriva dalla legge fallimentare;
mentre il secondo obbligo (di acquisire nuova concessione radiotelevisiva) discende dalla legge 6.8.1990 n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo e che prevede la estinzione della concessione in caso di fallimento (art. 16, comma 21).
Nè si vede in base a quale norma possa sostenersi - come fa il ricorrente - che la estinzione della concessione è subordinata alla notificazione di un provvedimento da parte del ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al contrario, dalla normativa si desume chiaramente che trattasi di un effetto estintivo che si produce automaticamente ope legis alla dichiarazione di fallimento, senza necessità di alcuna mediazione amministrativa.
6 - Il ricorrente ha sollevato questione di illegittimità costituzionale della norma come sopra interpretata, con riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, peraltro senza addurre alcuna motivazione specifica. Ma la questione è manifestamente infondata, giacché non si riesce a vedere, quale lesione al principio di ragionevolezza ovvero al principio di libera intrapresa economica possa derivare dalla estinzione della concessione radiotelevisiva a carico dell'imprenditore fallito: se così fosse sarebbe incostituzionale tutta la normativa che spossessa il fallito della gestione e della disponibilità dei suoi beni, che invece il giudice delle leggi ha ripetutamente riconosciuto conforme alla carta repubblicana. A maggior ragione nessuna lesione dei suddetti principi può ravvisarsi nella norma che spossessa il fallito dei suoi beni, e in particolare della sua concessione radiotelevisiva, per effetto della dichiarazione di fallimento, anziché di un provvedimento amministrativo del competente ministero. (Anche la citata sentenza n. 4434 del 7.7.1981 della corte di cassazione, valuta come manifesta infondata in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 41 della Costituzione una analoga questione di legittimità in ordine agli effetti della dichiarazione di fallimento).
7 - Per giustificare la legittimità delle emittenze e quindi escludere la sussistenza del reato, il ricorrente ha anche invocato l'applicazione dell'art. 3 della legge 31.7.1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui - sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Ma la tesi è infondata. L'articolo 3 infatti consente ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge di proseguire l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998 (comma 1). Ma al momento dell'entrata in vigore della legge (cioè al 1^ agosto 1997), ne' la società SI, ne' la società VI erano "soggetti legittimamente operanti", giacché - per le considerazioni sopra svolte - la prima era titolare di una concessione ormai estinta, e la seconda non aveva ottenuto la concessione necessaria:
per conseguenza mancava il presupposto soggettivo per l'applicazione della norma invocata. Insomma, neppure sotto questo riguardo la società VI aveva titolo per continuare la diffusione radiofonica e televisiva.
8 - Il ricorrente e lo stesso procuratore generale presso questa corte hanno peraltro ritenuto che alla materialità del reato ipotizzato (per l'avere il RC gestito gli impianti radiotelevisivi senza la necessaria concessione) non si sarebbe accompagnato il necessario elemento psicologico, posto che la stipula del contratto di affitto aziendale da parte del curatore fallimentare, con l'avallo del giudice delegato, avrebbero indotto in errore il RC circa la necessità di ulteriore concessione (con ciò implicitamente richiamando l'art. 47, comma 3, c.p., che esclude la punibilità del fatto quando l'errore su legge extrapenale ha cagionato un errore sul fatto).
Ma la tesi appare insostenibile;
e non solo perché in una sede cautelare come questa il fumus delicti deve essere meramente delibato come astratta configurabilità.
Infatti va osservato che a) - come già rilevato sub 5 - l'esercizio dei poteri previsti dalla leggè fallimentare non esclude l'osservanza della disciplina legislativa sul sistema radiotelevisivo, che fra l'altro è proprio quella penalmente sanzionata;
b) questa disciplina sul sistema radiotelevisivo, non solo stabilisce la estinzione della concessione in seguito alla dichiarazione di fallimento, ma prevede espressamente la non trasferibilità della concessione (comma 2 dell'art. 16 legge 223/1990), nonché la necessità di chiedere la conferma della concessione ogni qual volta intervenga una rilevante modificazione della titolarità del capitale della società concessionaria (comma 5 dell'art. 17); c) - come sottolinea la ordinanza impugnata - la concessione rilasciata alla società SI conteneva una clausola espressa che vietava la cessione a qualsiasi titolo degli impianti a soggetto sprovvisto della prescritta concessione;
d) infine il ministero delle poste e delle telecomunicazioni aveva intimato alla società VI la cessazione delle emittenze.
A fronte di queste molteplici- circostanze di fatto, non può davvero sostenersi il difetto di dolo neppure sotto il profilo dell'errore dell'errore di fatto di cui al terzo comma dell'art. 47 c.p.. 9 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto del gravame e tutti gli altri elementi del processo, non si ritiene di comminare: anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La corte dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998