Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 1122
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'effetto estintivo della concessione per la radiodiffusione privata sonora o televisiva coincide con il momento in cui si perfeziona l'efficacia della dichiarazione di fallimento, che non è quello della delibera in camera di consiglio della sentenza stessa, ma quello della sua pubblicazione attraverso il deposito in cancelleria; effetto che si produce "ope legis" alla dichiarazione di fallimento. Pertanto la curatela che continua l'esercizio provvisorio di una concessionaria privata di un servizio di radiodiffusione è obbligata ad ottenere altra concessione per continuare a gestire gli impianti. (Vedi Cass.Civ. 9112573 rv.474736 e Cass. Civ. 9402382 rv. 485671).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 1122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1122
    Data del deposito : 27 marzo 1998

    Testo completo