Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29078
CASS
Sentenza 4 aprile 2002

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La semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un "fumogeno", non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti.

Commentario1

  • 1DASPO per tifosi con fumogeni
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29078
Data del deposito : 4 aprile 2002

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