Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 1
La semplice denuncia per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di un "fumogeno", non può giustificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dall'art. 6-bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misura interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le persone, non anche il porto di tali oggetti.
Commentario • 1
- 1. DASPO per tifosi con fumogeniPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29078 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 04/04/2002
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 519
Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 1990/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma;
nella udienza in camera di consiglio in data 4 aprile 2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
NI RE propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Roma notificato il 2 ottobre 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accedere per un periodo di due anni a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro svolgimento. Deduce:
a) erronea applicazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, come modificato dal decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, in quanto non sussistevano i presupposti per l'emanazione del provvedimento interdittivo. Infatti, la condotta a lui contestata, consiste solo nel fatto, che mentre era sottoposto ai normali controlli di ingresso allo stadio, gli era stato trovato un fumogeno all'interno del proprio zaino, senza che egli in alcun modo tentasse di celarlo. Trattasi perciò di un fatto che non rientra tra quelli per i quali soltanto l'art. 6 citato consente l'emissione del provvedimento interdittivo.
b) mancanza di motivazione del provvedimento di convalida. Motivi della decisione
Il primo, ed assorbente, motivo di ricorso è fondato. Il provvedimento del questore di Roma in esame, infatti, è stato emanato non già perché il NI avesse lanciato un qualche oggetto ed in particolare il fumogeno in questione, bensì esclusivamente perché lo stesso era stato denunciato per il reato di cui all'art.650 cod. pen. in quanto, in occasione di un incontro di calcio,
all'atto del filtraggio predisposto all'ingresso dello stadio, era stato trovato in possesso di un fumogeno che aveva indosso. Orbene l'art. 6, primo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, dispone che i provvedimenti interdittivi in questione possono essere emessi nei confronti delle persone denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (che fa riferimento al porto illegale di armi di vario genere e di strumenti chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona), o all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (che si riferisce al divieto dell'uso dei caschi protettivi o di altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo), o all'art. 2, secondo comma, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (che si riferisce al divieto di portare in luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche, emblemi o simboli di discriminazione razziale, etnica e religiosa), o, infine, di cui all'art. 6 bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, che punisce, tra l'altro, "chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli a artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive" o nei luoghi ad essi relativi.
Come è facile vedere, quest'ultima disposizione è l'unica in cui avrebbe potuto in astratto essere inquadrata la condotta del ricorrente dal momento che l'oggetto da lui portato non costituiva nè un'arma, propria o impropria, ne' un oggetto chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, trattandosi di un semplice fumogeno, ossia tutt'al più di un artifizio pirotecnico previsto appunto dall'art. 6 bis citato. Solo che tale disposizione punisce non il semplice porto di un fumogeno del genere in un luogo ove si svolgono manifestazioni sportive o in quelli ad essi relativi, bensì esclusivamente il "lancio" di tale oggetto "in modo da creare un pericolo per le persone". È invece pacifico che al NI non è stato addebitato in alcun modo il lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso che gli fu trovato indosso nel corso dei normali controlli all'ingresso dello stadio.
Il comportamento contestato al NI, quindi, non rientra tra quelli che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, legge 13 dicembre 1989, n.401, possono giustificare l'imposizione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e della prescrizione di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Ne consegue la illegittimità del provvedimento del questore in esame e conseguentemente della impugnata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che erroneamente lo ha convalidato, ordinanza che pertanto deve essere annullata senza rinvio con dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento interdittivo e delle prescrizioni da esso imposte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficace il provvedimento emesso dal questore di Roma il 24 settembre 2001 nei confronti di NI RE.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria 6 agosto 2002