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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 6154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6154 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NE ( CUI 02Y22N1 ) nato il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO letta la requisitoria del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, la quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla concessione della sospensione condizionale, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame, e di voler rigettare, per il resto, il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6154 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che dichiarava ST AR responsabile del reato di concorso in rapina aggravata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89/24. La motivazione è illogica, in quanto la Corte d'appello, pur concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha ritenuto la condotta non meritevole dell'ulteriore diminuente in ragione della violenza, seppur minima, esercitata contro la persona offesa nel caso di specie. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 163 cod. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla concessione della sospensione condizionale, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame, e di voler rigettare, per il resto, il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Inoltre, l'assunto difensivo non si attaglia a quanto puntualizzato da questa Corte a proposito del rapporto tra reato di rapina e circostanza attenuante della lieve entità (v. Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01: «in tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte 1 costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante»). Il ricorrente non considera che, ai fini della mancata concessione dell'invocata circostanza, è decisiva la valutazione, operata dalla Corte territoriale, circa l'entità della violenza fisica perpetrata, nel caso in scrutinio, ai danni della persona offesa dal coimputato del AR, il quale, oltre a minacciare la vittima con pugni, l'aveva travolta, facendola rovinare sul suolo e battere il capo, per potersi dare alla fuga. Infine, diversamente da quanto lamentato, alcun vizio inficia la tenuta logica della motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato, per un verso, la lieve entità del danno, ai sensi dell'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., (avendo gli imputati sottratto alla vittima un portacarte), e, dall'altro, l'entità della violenza fisica inferta alla persona offesa, giudicata non lieve, con apprezzamento logico e, dunque, affatto esente dal dedotto vizio. Posta, dunque, la circostanziata analisi del fatto nel suo complesso, operata dai giudici di merito, e la ragionata esclusione dell'offensività minima della condotta del ricorrente, deve ritenersi correttamente denegata la concessione dell'ulteriore attenuante, oltre che razionalmente argomentato il diniego. La decisione impugnata risulta, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2 , n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, data l'assenza del corrispondente motivo di appello - come rivela anche l'incontrastata sintesi dei motivi formulata dalla Corte distrettuale - ovvero di relative richieste avanzate in occasione dell'udienza del 10 aprile 2025, ciò che risulta dall'esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Ne deriva che il ricorrente non può dolersi, in tal sede, dell'assenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, non avendo 2 egli richiesto, né con atto d'appello né in sede di discussione, la concessione del beneficio in parola. Sul punto, va ricordato il principio, posto dalle Sezioni unite di questa Corte, alla luce del quale «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO letta la requisitoria del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI, la quale ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla concessione della sospensione condizionale, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame, e di voler rigettare, per il resto, il ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6154 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 10/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che dichiarava ST AR responsabile del reato di concorso in rapina aggravata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., rideterminando, di conseguenza, la pena in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89/24. La motivazione è illogica, in quanto la Corte d'appello, pur concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha ritenuto la condotta non meritevole dell'ulteriore diminuente in ragione della violenza, seppur minima, esercitata contro la persona offesa nel caso di specie. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 163 cod. pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto dichiararsi l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla concessione della sospensione condizionale, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame, e di voler rigettare, per il resto, il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, data la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Inoltre, l'assunto difensivo non si attaglia a quanto puntualizzato da questa Corte a proposito del rapporto tra reato di rapina e circostanza attenuante della lieve entità (v. Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 - 01: «in tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte 1 costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comune prevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell'ulteriore attenuante»). Il ricorrente non considera che, ai fini della mancata concessione dell'invocata circostanza, è decisiva la valutazione, operata dalla Corte territoriale, circa l'entità della violenza fisica perpetrata, nel caso in scrutinio, ai danni della persona offesa dal coimputato del AR, il quale, oltre a minacciare la vittima con pugni, l'aveva travolta, facendola rovinare sul suolo e battere il capo, per potersi dare alla fuga. Infine, diversamente da quanto lamentato, alcun vizio inficia la tenuta logica della motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato, per un verso, la lieve entità del danno, ai sensi dell'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., (avendo gli imputati sottratto alla vittima un portacarte), e, dall'altro, l'entità della violenza fisica inferta alla persona offesa, giudicata non lieve, con apprezzamento logico e, dunque, affatto esente dal dedotto vizio. Posta, dunque, la circostanziata analisi del fatto nel suo complesso, operata dai giudici di merito, e la ragionata esclusione dell'offensività minima della condotta del ricorrente, deve ritenersi correttamente denegata la concessione dell'ulteriore attenuante, oltre che razionalmente argomentato il diniego. La decisione impugnata risulta, pertanto, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. e applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2 , n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, data l'assenza del corrispondente motivo di appello - come rivela anche l'incontrastata sintesi dei motivi formulata dalla Corte distrettuale - ovvero di relative richieste avanzate in occasione dell'udienza del 10 aprile 2025, ciò che risulta dall'esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Ne deriva che il ricorrente non può dolersi, in tal sede, dell'assenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, non avendo 2 egli richiesto, né con atto d'appello né in sede di discussione, la concessione del beneficio in parola. Sul punto, va ricordato il principio, posto dalle Sezioni unite di questa Corte, alla luce del quale «in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente