Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 6154
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata applicazione della diminuente del fatto di lieve entità

    La Corte suprema ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità e perché l'assunto difensivo non si attaglia alla giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra rapina e attenuante della lieve entità. La valutazione sull'entità della violenza fisica perpetrata ai danni della persona offesa è stata ritenuta decisiva e non lieve, con conseguente corretta denegata concessione dell'ulteriore attenuante.

  • Inammissibile
    Mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per assenza del corrispondente motivo di appello o di richieste avanzate in sede di discussione. Il ricorrente non può dolersi in Cassazione della mancata concessione del beneficio se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 6154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6154
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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