Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
Nel giudizio di legittimità deve procedersi a correzione dell'errore con procedura "de plano", non ricorrendo l'ipotesi che dà luogo all'instaurazione del rito formale previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., nel caso in cui si tratti di emendare l'errore che riguardi esclusivamente la formulazione letterale del testo del provvedimento nella sua forma espositiva e non di procedere a modificazione concreta e sostanziale della decisione che rimanga invece del tutto inalterata rispetto alle situazioni giuridiche regolate.
Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione, con procedura "de plano" ex art. 125, comma sesto, cod. proc. pen., rettifichi un errore che riguardi esclusivamente la formulazione letterale del testo di un proprio provvedimento nella sua modalità espositiva deve essere adottato con sentenza, trattandosi della forma "ordinaria" delle decisioni della Corte, da osservare in assenza di espressa deroga normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48206 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 3564
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 45085/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza n. 3153 (sezionale) del 3 ottobre 2013, pronunciata dalla CORTE DI CASSAZIONE su ricorso n. 10070/2013 R.G. proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE;
nei confronti di:
RI CA N. IL 20/04/1968;
avverso la ordinanza 11/12/2012 GIP TRIBUNALE CATANIA 211/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo. RILEVA IN FATTO
1. - Questa Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 3.153 (sezionale) del 3 ottobre 2013, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, ha annullato, senza rinvio, a cagione della incompetenza funzionale del giudice a quo, la ordinanza deliberata l'11 dicembre 2012 dal giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale, in funzione di giudice della esecuzione;
e ha disposto in ordine al corso ulteriore del procedimento davanti alla Corte di appello di quel distretto, giudice della esecuzione competente.
2. - Per puro errore materiale di scritturazione, dovuto a mera svista, occorsa nella compilazione del dispositivo sul ruolo di udienza, dopo la formula "annulla senza rinvio la ordinanza impugnata", sono state inserite le parole "rinvia per nuovo esame", in luogo delle parole "dispone la trasmissione degli atti";
3. - Su segnalazione del Presidente del Collegio recante la data 4 novembre 2013, il Presidente della Sezione ha promosso di ufficio la correzione del dispositivo trascritto sul ruolo di u-dienza. 4. - Occorre emendare la erronea espressione, nei termini indicati nel dispositivo che segue.
5. - Al riguardo deve provvedersi de plano, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625 bis c.p.p.. 5.1 - La applicazione della ridetta disposizione deve essere, infatti, restrittivamente contenuta nei casi in cui l'errore occorso rivesta profili di giuridica rilevanza, sicché deve, allora, assicurarsi il contraddittorio delle parti interessate. Mentre, là dove, come nel caso di specie, si tratta di emendare la formulazione meramente letterale del testo del provvedimento, sul piano esclusivo della forma espositiva e/o dello stile - e senza alcuna modificazione, concreta e sostanziale, della statuizione, che permane affatto inalterata - il principio della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto e attività non essenziale" eletto dal legislatore delegante (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1) e costituente canone ermeneutico, e il principio della efficienza processuale accreditano il ricorso alla procedura planaria ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 6. L'aggravio procedimentale degli avvisi di cancelleria e della celebrazione della camera di consiglio partecipata (previsti dall'art. 625 bis c.p.p.) risulterebbe, infatti, assolutamente superfluo e del tutto inutile nella evidente carenza della necessità della instaurazione del contraddicono ai fini della assunzione di deliberazione di rettificazione meramente letterale e formale, affatto priva di incidenza alcuna sulle situazioni giuridiche delle parti.
5.2 - Il presente provvedimento deve essere adottato colla forma della sentenza, trattandosi - in difetto di espressa deroga normativa - della forma "ordinaria" delle decisioni della Corte di cassazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P. Rv. 221284).
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza n. 3.153 (sezionale) del 3 ottobre 2013 nel senso che le parole "rinvia per nuovo esame" sono sostituite dalle parole "dispone la trasmissione degli atti". Manda la cancelleria per l'esecuzione mediante annotazione in calce. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013