Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48206
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Nel giudizio di legittimità deve procedersi a correzione dell'errore con procedura "de plano", non ricorrendo l'ipotesi che dà luogo all'instaurazione del rito formale previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., nel caso in cui si tratti di emendare l'errore che riguardi esclusivamente la formulazione letterale del testo del provvedimento nella sua forma espositiva e non di procedere a modificazione concreta e sostanziale della decisione che rimanga invece del tutto inalterata rispetto alle situazioni giuridiche regolate.

Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione, con procedura "de plano" ex art. 125, comma sesto, cod. proc. pen., rettifichi un errore che riguardi esclusivamente la formulazione letterale del testo di un proprio provvedimento nella sua modalità espositiva deve essere adottato con sentenza, trattandosi della forma "ordinaria" delle decisioni della Corte, da osservare in assenza di espressa deroga normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48206
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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