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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8401/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Gestore Nominativo_1 - Ricorrente_1 S.p.a. - 05754381001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020017DI0000008120001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione (atto n. 2020/017/DI/000000812/0/001), relativo all'imposta di registro dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 812/2020 del 6 marzo 2020 emesso dal
TAR Lazio, di euro 629,00, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate con propria nota ha fatto presente che per la lite in esame era stato sottoscritto l'accordo di reciproca ed ha chiesto a codesta Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, compensando integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto dell'intervenuta definizione della controversia e della richiesta, formulata dall'Amministrazione Finanziaria, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, provvede come da dispositivo anche per quanto attiene alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41, in composizione monocratica:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8401/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Gestore Nominativo_1 - Ricorrente_1 S.p.a. - 05754381001
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020017DI0000008120001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione (atto n. 2020/017/DI/000000812/0/001), relativo all'imposta di registro dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 812/2020 del 6 marzo 2020 emesso dal
TAR Lazio, di euro 629,00, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate con propria nota ha fatto presente che per la lite in esame era stato sottoscritto l'accordo di reciproca ed ha chiesto a codesta Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 546/1992, compensando integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto dell'intervenuta definizione della controversia e della richiesta, formulata dall'Amministrazione Finanziaria, di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, provvede come da dispositivo anche per quanto attiene alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41, in composizione monocratica:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.