CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
In tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'idoneità della richiesta, formulata da due militari e non accolta dal gestore dell'impianto, di far figurare un rifornimento di carburante di importo maggiore rispetto a quello effettivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 31897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31897 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE LO nato a [...] il [...] DI TT NP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il P.G. Militare FRANCESCO IL ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31897 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte Militare di appello confermava la decisione del 20 aprile 2022, con la quale il Tribunale Militare di Roma aveva condannato AR LE e IO DI TT, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena principale di quattro mesi di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge, in relazione al tentativo di truffa militare pluriaggravata (dal grado rivestito e dall'essere il reato tentato in danno dell'Amministrazione Militare), commesso, in concorso, il 14 maggio 2019 in US (FR) presso il distributore "ENI 16644". Secondo l'ipotesi accusatoria, lo schema truffaldino sarebbe consistito nel far figurare un rifornimento per l'importo di 250,00 euro di carburante, pari al controvalore di n. 5 cedole- carburante da 50,00 euro l'una, in luogo di quello effettivo di 200,00 euro, con il profitto ingiusto costituito dalla somma di 50,00 euro in contanti che, ove fosse stato disponibile all'illecito, il titolare della stazione di servizio avrebbe dovuto consegnare agli imputati quale controvalore della cedola non utilizzata (con danno di pari importo subito dall'Amministrazione). 2. Entrambi i Giudici di merito, per quel che qui rileva, hanno ritenuto di ravvisare, nella specie, gli atti preparatori punibili a titolo di tentativo. Il Tribunale Militare (pag. 16) ha reputato gli atti preparatori posti in essere dagli imputati, comunque, indicativi "dell'inizio della attivazione del piano programmato dall'agente che, con buona probabilità", si sarebbe verificato, "salvo eventi indipendenti dalla volontà del reo che ne impedissero la realizzazione, aggiungendo: "...gli atti posti in essere dagli imputati appaiono diretti in modo non equivoco ad acquisire fraudolentemente il possesso del denaro...mediante rilascio di una falsa ricevuta e timbro apposto sul DIM dal titolare del distributore per poi produrli alla Amministrazione militare che, ritenuti veritieri, avrebbe provveduto alla contabilizzazione mediante imputazione su capitolo di spesa..." (pag. 17). La Corte Militare di appello, dal canto suo, a pag. 25, ha ribadito: "... gli atti compiuti fino a quel momento dai due militari erano diretti in modo non equivoco ad acquisire fraudolentemente il possesso del denaro. Invero, sarebbe stato sufficiente il consenso del gestore per consentire ai due imputati di venire immediatamente in possesso del denaro corrispondente al valore della cedola di carburante "scambiata" e dei titoli (falsa ricevuta e timbro sul DIM) per giustificare l'avvenuto rifornimento di una quantità maggiore di carburante al Reparto, che avrebbe provveduto - ritenendoli veritieri - alla contabilizzazione...". 3. Hanno proposto ricorso gli interessati, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 3.1. Violazione della legge penale per omessa valutazione dei motivi di appello. Nel primo, articolato, motivo di ricorso si censura la mancata risposta ai motivi di appello e si richiamano le dichiarazioni del titolare della stazione di rifornimento e del suo 2 (kt lavorante per metterne in luce le incongruenze;
a pag. 9 del ricorso si contesta, poi, quanto al meccanismo di utilizzo delle cedole-carburante elettroniche, l'integrazione del tentativo punibile, per il quale sarebbe stato necessario dapprima rifornire di carburante per 50,00 euro un ignaro automobilista (che al momento del rifornimento dei militari, però, non c'era) e, solo in seguito, "passare" la cedola (che, solo a quel punto, sarebbe stato possibile utilizzare per gli scopi illeciti degli imputati). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale militare presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato, anche se per ragioni diverse da quelle dedotte, l'assorbente motivo di ricorso attinente al mancato attingimento, nel caso di specie, della soglia del tentativo punibile. 2. Devono, viceversa, ritenersi manifestamente infondate le censure relative alla omessa valutazione dei motivi di appello (tutti, al contrario, esaminati dalla Corte di merito con adeguate risposte sul piano della congruenza logica) e non consentite in questa sede quelle con le quali si contesta, nella sostanza, la ricostruzione della vicenda attraverso il tentativo di demolizione dell'attendibilità delle deposizioni dei due addetti al distributore di US (perché articolate in punto di fatto e con intento rivalutativo). 3. Verificata la tenuta logica della decisione quanto alla sequenza degli atti che si sono succeduti presso la stazione "ENI 16644" quel 14 maggio 2019, il Collegio deve affrontare la questione, sollevata in ricorso, circa la ravvisabilità del tentativo di truffa nel caso, come quello in esame, in cui la condotta degli agenti si sia sostanziata nella mera richiesta del rilascio di ricevute mendaci. In sintonia con una risalente tradizione giurisprudenziale di legittimità (per tutte, v. Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, P.G. in proc. VI e altri, Rv. 248829; Sez. 2, n. 20975 del 6/5/2008, Orsini e altro, Rv. 240412; v. anche, per un caso di tentativo di collusione militare, Sez. 1, n. 49975 dell'1/12/2009, P.G.M. in proc. Scaramella, Rv. 245959), ritiene il Collegio che la questione vada risolta in senso negativo. Ed invero, la condotta appena descritta non poteva considerarsi ancora idonea, neppure con valutazione ex ante, a produrre l'evento, ovvero ad innescare quella serie causale che, in ipotesi, avrebbe potuto portare l'Amministrazione Militare ad esaminare le spese di rifornimento di carburante sostenute dagli imputati e a valutarle come veritiere - essendo indotta in errore da quegli artifizi (predisposizione di ricevute attestanti il falso) - 3 conseguentemente disponendone il rimborso, con realizzazione, al contempo, del danno erariale e dell'ingiusto profitto. Affinché la condotta in esame potesse assumere la caratteristica dell'idoneità a determinare la frode ai danni della P.A., si sarebbe, in effetti, dovuto ottenere il consenso, sul proposito delittuoso, del titolare della stazione di servizio interpellato, poiché solo attraverso di esso si sarebbe conseguita la formazione di ricevute ingannevoli e, con quella, l'integrazione degli artifizi concretamente suscettibili di indurre in errore, nell'ottica del rimborso delle spese falsamente attestate, l'Amministrazione destinataria di quei documenti. Viceversa, la condotta ascritta agli imputati, per come delineata nella rubrica incolpativa, deve reputarsi situata ancora nella fase della mera ideazione e verifica della altrui disponibilità a concorrere in un reato di truffa (militare) ai danni dello Stato. È stato affermato, al riguardo, che i comportamenti fraudolenti devono essere astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento (nella specie, il procedimento contabile) in vista di un ingiusto vantaggio (v. ancora, sul punto, Sez. 2, n. 20975/2008, cit.), potenzialità ingannatoria che, all'evidenza, non è dato ravvisare nella condotta consistente in una pura e semplice istigazione (non accolta) a commettere un reato;
istigazione che, come noto, fatte salve specifiche eccezioni legislative (v., ad es., il caso dell'istigazione alla corruzione ex artt. 322 e 322-bis cod. pen. e i casi previsti dalle fattispecie di cui agli artt. 302, 414, 415, 604-bis e 604-ter cod. pen.), non è punibile, nemmeno a livello di mera ipotesi delittuosa tentata (v. ancora Sez. 1, n. 49975/2009, cit., in cui si è esclusa l'integrazione del tentativo di collusione del militare della Guardia di Finanza con estraneo, ritenendosi, viceversa, integrata solo quale mera istigazione a commettere un reato la proposta, non accolta dall'impresario edile, di sottofatturazione di lavori svolti nell'interesse del militare). 4. Va ricordato, in argomento, che l'art. 115 cod. pen., norma resasi opportuna una volta abbandonata la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi per delimitare la soglia di punibilità, individua (insieme all'art. 56 cod. pen.) il limite della rilevanza penale del tentativo, disponendo, al primo comma: "Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo". A sua volta, il terzo comma prevede che "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso". L'art. 115 cod. pen., quindi, affermando l'irrilevanza tanto del mero accordo quanto della istigazione, seppure accolta, se il reato non è stato commesso, statuisce che tali comportamenti, ove pure - in ipotesi - considerati in concreto idonei a commettere un reato ed univocamente diretti a tal fine, del pari resterebbero non punibili. A maggior ragione, dunque, non potrebbe essere punibile l'istigazione non accolta ed infatti l'art. 115, ult. comma, cod. pen., consente in tal caso (sempre che si sia trattato 4 Il Consigliere estensore d'istigazione a un delitto) solo l'applicazione di una misura di sicurezza (v., in relazione al reato di "Mercato di voto" ex art. 233 L.F., la recente Sez. 5, n. 46839 del 7/11/2022, Giunta, Rv. 284013, in cui si è affermato, in modo conforme alla soluzione qui accolta, che la proposta di un accordo che preveda un vantaggio per il singolo creditore a condizione che esprima un voto favorevole nella procedura concordataria, cui non sia conseguita una qualche manifestazione di adesione del destinatario, non integra il delitto di mercato di voto, che è reato a concorso bilaterale necessario, neppure nella forma tentata;
in motivazione, si è precisato che la condotta dell'imputato, esauritasi nella proposta non accolta, neppure in termini di avvio di una trattativa, avrebbe potuto integrare al più un'istigazione non punibile, in mancanza di una disposizione di legge speculare a quella di cui all'art. 322 cod. pen. o al novellato art. 2635 cod. civ.). 5. Alla luce delle esposte considerazioni, deve, in conclusione, procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto agli odierni ricorrenti, non essendo configurabile quale tentativo punibile, ma solo come istigazione non accolta, non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il P.G. Militare FRANCESCO IL ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31897 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte Militare di appello confermava la decisione del 20 aprile 2022, con la quale il Tribunale Militare di Roma aveva condannato AR LE e IO DI TT, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena principale di quattro mesi di reclusione militare e alla pena accessoria della rimozione dal grado, con i doppi benefici di legge, in relazione al tentativo di truffa militare pluriaggravata (dal grado rivestito e dall'essere il reato tentato in danno dell'Amministrazione Militare), commesso, in concorso, il 14 maggio 2019 in US (FR) presso il distributore "ENI 16644". Secondo l'ipotesi accusatoria, lo schema truffaldino sarebbe consistito nel far figurare un rifornimento per l'importo di 250,00 euro di carburante, pari al controvalore di n. 5 cedole- carburante da 50,00 euro l'una, in luogo di quello effettivo di 200,00 euro, con il profitto ingiusto costituito dalla somma di 50,00 euro in contanti che, ove fosse stato disponibile all'illecito, il titolare della stazione di servizio avrebbe dovuto consegnare agli imputati quale controvalore della cedola non utilizzata (con danno di pari importo subito dall'Amministrazione). 2. Entrambi i Giudici di merito, per quel che qui rileva, hanno ritenuto di ravvisare, nella specie, gli atti preparatori punibili a titolo di tentativo. Il Tribunale Militare (pag. 16) ha reputato gli atti preparatori posti in essere dagli imputati, comunque, indicativi "dell'inizio della attivazione del piano programmato dall'agente che, con buona probabilità", si sarebbe verificato, "salvo eventi indipendenti dalla volontà del reo che ne impedissero la realizzazione, aggiungendo: "...gli atti posti in essere dagli imputati appaiono diretti in modo non equivoco ad acquisire fraudolentemente il possesso del denaro...mediante rilascio di una falsa ricevuta e timbro apposto sul DIM dal titolare del distributore per poi produrli alla Amministrazione militare che, ritenuti veritieri, avrebbe provveduto alla contabilizzazione mediante imputazione su capitolo di spesa..." (pag. 17). La Corte Militare di appello, dal canto suo, a pag. 25, ha ribadito: "... gli atti compiuti fino a quel momento dai due militari erano diretti in modo non equivoco ad acquisire fraudolentemente il possesso del denaro. Invero, sarebbe stato sufficiente il consenso del gestore per consentire ai due imputati di venire immediatamente in possesso del denaro corrispondente al valore della cedola di carburante "scambiata" e dei titoli (falsa ricevuta e timbro sul DIM) per giustificare l'avvenuto rifornimento di una quantità maggiore di carburante al Reparto, che avrebbe provveduto - ritenendoli veritieri - alla contabilizzazione...". 3. Hanno proposto ricorso gli interessati, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 3.1. Violazione della legge penale per omessa valutazione dei motivi di appello. Nel primo, articolato, motivo di ricorso si censura la mancata risposta ai motivi di appello e si richiamano le dichiarazioni del titolare della stazione di rifornimento e del suo 2 (kt lavorante per metterne in luce le incongruenze;
a pag. 9 del ricorso si contesta, poi, quanto al meccanismo di utilizzo delle cedole-carburante elettroniche, l'integrazione del tentativo punibile, per il quale sarebbe stato necessario dapprima rifornire di carburante per 50,00 euro un ignaro automobilista (che al momento del rifornimento dei militari, però, non c'era) e, solo in seguito, "passare" la cedola (che, solo a quel punto, sarebbe stato possibile utilizzare per gli scopi illeciti degli imputati). 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale militare presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato, anche se per ragioni diverse da quelle dedotte, l'assorbente motivo di ricorso attinente al mancato attingimento, nel caso di specie, della soglia del tentativo punibile. 2. Devono, viceversa, ritenersi manifestamente infondate le censure relative alla omessa valutazione dei motivi di appello (tutti, al contrario, esaminati dalla Corte di merito con adeguate risposte sul piano della congruenza logica) e non consentite in questa sede quelle con le quali si contesta, nella sostanza, la ricostruzione della vicenda attraverso il tentativo di demolizione dell'attendibilità delle deposizioni dei due addetti al distributore di US (perché articolate in punto di fatto e con intento rivalutativo). 3. Verificata la tenuta logica della decisione quanto alla sequenza degli atti che si sono succeduti presso la stazione "ENI 16644" quel 14 maggio 2019, il Collegio deve affrontare la questione, sollevata in ricorso, circa la ravvisabilità del tentativo di truffa nel caso, come quello in esame, in cui la condotta degli agenti si sia sostanziata nella mera richiesta del rilascio di ricevute mendaci. In sintonia con una risalente tradizione giurisprudenziale di legittimità (per tutte, v. Sez. 2, n. 41649 del 5/11/2010, P.G. in proc. VI e altri, Rv. 248829; Sez. 2, n. 20975 del 6/5/2008, Orsini e altro, Rv. 240412; v. anche, per un caso di tentativo di collusione militare, Sez. 1, n. 49975 dell'1/12/2009, P.G.M. in proc. Scaramella, Rv. 245959), ritiene il Collegio che la questione vada risolta in senso negativo. Ed invero, la condotta appena descritta non poteva considerarsi ancora idonea, neppure con valutazione ex ante, a produrre l'evento, ovvero ad innescare quella serie causale che, in ipotesi, avrebbe potuto portare l'Amministrazione Militare ad esaminare le spese di rifornimento di carburante sostenute dagli imputati e a valutarle come veritiere - essendo indotta in errore da quegli artifizi (predisposizione di ricevute attestanti il falso) - 3 conseguentemente disponendone il rimborso, con realizzazione, al contempo, del danno erariale e dell'ingiusto profitto. Affinché la condotta in esame potesse assumere la caratteristica dell'idoneità a determinare la frode ai danni della P.A., si sarebbe, in effetti, dovuto ottenere il consenso, sul proposito delittuoso, del titolare della stazione di servizio interpellato, poiché solo attraverso di esso si sarebbe conseguita la formazione di ricevute ingannevoli e, con quella, l'integrazione degli artifizi concretamente suscettibili di indurre in errore, nell'ottica del rimborso delle spese falsamente attestate, l'Amministrazione destinataria di quei documenti. Viceversa, la condotta ascritta agli imputati, per come delineata nella rubrica incolpativa, deve reputarsi situata ancora nella fase della mera ideazione e verifica della altrui disponibilità a concorrere in un reato di truffa (militare) ai danni dello Stato. È stato affermato, al riguardo, che i comportamenti fraudolenti devono essere astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento (nella specie, il procedimento contabile) in vista di un ingiusto vantaggio (v. ancora, sul punto, Sez. 2, n. 20975/2008, cit.), potenzialità ingannatoria che, all'evidenza, non è dato ravvisare nella condotta consistente in una pura e semplice istigazione (non accolta) a commettere un reato;
istigazione che, come noto, fatte salve specifiche eccezioni legislative (v., ad es., il caso dell'istigazione alla corruzione ex artt. 322 e 322-bis cod. pen. e i casi previsti dalle fattispecie di cui agli artt. 302, 414, 415, 604-bis e 604-ter cod. pen.), non è punibile, nemmeno a livello di mera ipotesi delittuosa tentata (v. ancora Sez. 1, n. 49975/2009, cit., in cui si è esclusa l'integrazione del tentativo di collusione del militare della Guardia di Finanza con estraneo, ritenendosi, viceversa, integrata solo quale mera istigazione a commettere un reato la proposta, non accolta dall'impresario edile, di sottofatturazione di lavori svolti nell'interesse del militare). 4. Va ricordato, in argomento, che l'art. 115 cod. pen., norma resasi opportuna una volta abbandonata la distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi per delimitare la soglia di punibilità, individua (insieme all'art. 56 cod. pen.) il limite della rilevanza penale del tentativo, disponendo, al primo comma: "Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo". A sua volta, il terzo comma prevede che "Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso". L'art. 115 cod. pen., quindi, affermando l'irrilevanza tanto del mero accordo quanto della istigazione, seppure accolta, se il reato non è stato commesso, statuisce che tali comportamenti, ove pure - in ipotesi - considerati in concreto idonei a commettere un reato ed univocamente diretti a tal fine, del pari resterebbero non punibili. A maggior ragione, dunque, non potrebbe essere punibile l'istigazione non accolta ed infatti l'art. 115, ult. comma, cod. pen., consente in tal caso (sempre che si sia trattato 4 Il Consigliere estensore d'istigazione a un delitto) solo l'applicazione di una misura di sicurezza (v., in relazione al reato di "Mercato di voto" ex art. 233 L.F., la recente Sez. 5, n. 46839 del 7/11/2022, Giunta, Rv. 284013, in cui si è affermato, in modo conforme alla soluzione qui accolta, che la proposta di un accordo che preveda un vantaggio per il singolo creditore a condizione che esprima un voto favorevole nella procedura concordataria, cui non sia conseguita una qualche manifestazione di adesione del destinatario, non integra il delitto di mercato di voto, che è reato a concorso bilaterale necessario, neppure nella forma tentata;
in motivazione, si è precisato che la condotta dell'imputato, esauritasi nella proposta non accolta, neppure in termini di avvio di una trattativa, avrebbe potuto integrare al più un'istigazione non punibile, in mancanza di una disposizione di legge speculare a quella di cui all'art. 322 cod. pen. o al novellato art. 2635 cod. civ.). 5. Alla luce delle esposte considerazioni, deve, in conclusione, procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto ascritto agli odierni ricorrenti, non essendo configurabile quale tentativo punibile, ma solo come istigazione non accolta, non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023