CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17050 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ID GI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EN RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2025 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 25 ottobre 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma n. 1 e 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17050 Anno 2026 Presidente: LE AN Relatore: SI UE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso. La motivazione sarebbe carente in ordine all’indicazione degli elementi indiziari da cui desumere la consapevolezza da parte del RI del tipo e del contenuto delle minacce caratterizzate dal metodo mafioso che il AP avrebbe profferito nei confronti della persona offesa. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alle specifiche deduzioni difensive formulate nell’atto di gravame con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3.1. In particolare, si assume che i giudici del riesame abbiano desunto la presunta professionalità criminale del RI esclusivamente dall’esistenza di un unico precedente penale, omettendo di considerare che tale precedente concerne una sentenza di applicazione concordata della pena per il reato di bancarotta fraudolenta. Secondo la difesa, la diversa natura del reato oggetto della misura cautelare impedirebbe di ravvisare quegli elementi di identità di indole richiesti ai fini della configurabilità della recidiva specifica prevista dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato le ulteriori argomentazioni difensive volte a evidenziare il carattere meramente astratto e congetturale degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, individuati dai giudici del riesame nei contatti del RI con soggetti indagati in altri procedimenti penali e nei rapporti familiari con il pregiudicato Vittorio Di Gangi. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illogica nella parte in cui i giudici del riesame affermano che il ricorrente avrebbe richiesto l’intervento del AP al fine di esercitare pressioni sulla persona offesa mediante il potenziale criminale che costui sarebbe stato in grado di assicurare. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione dimostrerebbe, piuttosto, l’assenza di un’autonoma caratura criminale del RI, la quale, ove sussistente, sarebbe stata di per sé sufficiente a realizzare l’effetto intimidatorio perseguito. 3.2. Con riferimento, poi, alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, si deduce che i giudici del riesame si sarebbero limitati ad affermare la necessità di procedere ad una nuova escussione della persona offesa, senza indicare gli elementi logico-fattuali dai quali desumere l’esistenza 3 di un concreto e attuale rischio di ritorsioni ovvero di probabili condotte idonee a interferire con l’acquisizione di tale prova. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica nella parte in cui i giudici del riesame fondano la decisione sulla necessità di procedere ad una ulteriore audizione della persona offesa in ragione della scarsa chiarezza del relativo racconto, non risultando comprensibile – secondo la difesa – quale interesse potrebbe avere il RI ad impedire l’approfondimento delle incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è generico e aspecifico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze indiziarie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto, all’esito di un iter motivazionale coerente, immune da vizi logici e giuridici e pienamente aderente alle risultanze procedimentali, che le modalità esecutive dell’azione delittuosa presentassero tratti significativamente evocativi della peculiare forza intimidatrice propria dei sodalizi di stampo mafioso. Esse, infatti, sono state giudicate idonee a ingenerare nella persona offesa un effetto coercitivo di particolare intensità e pervasività. In tale quadro, è stato valorizzato il fatto che il RE era pienamente in grado di percepire l’estrema gravità della minaccia di morte proveniente da un soggetto inserito nell’orbita del noto clan Senese, circostanza che accresceva in modo significativo la portata intimidatoria della condotta. A ciò si aggiunge che la prospettazione della possibile esecuzione della minaccia anche nell’eventualità di arresto del AP contribuiva a rafforzarne l’efficacia, delineando un contesto operativo riconducibile a modalità tipiche di gruppi criminali organizzati, abituati a perseguire i propri scopi attraverso schemi d’azione riconducibili ai sodalizi mafiosi. Tali elementi sono stati, pertanto, ritenuti sintomatici di un modus operandi connotato da un’elevata capacità intimidatoria, idonea a incidere profondamente sulla sfera volitiva della vittima (cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione. 4 1.2. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale abbia fatto corretto uso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, all’avvertita esigenza di prevedere un trattamento più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938-01; Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune, non essendo necessario che il soggetto agente appartenga effettivamente a un sodalizio criminale di tal genere (Sez. 2, n. 34786/2023, cit.; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso. 2. Il secondo motivo è aspecifico. 2.1. I giudici del riesame hanno dato conto, con apparato argomentativo esauriente, immune da vizi di manifesta illogicità e coerente con il compendio investigativo acquisito, dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. In particolare, la motivazione impugnata valorizza la rilevante gravità delle condotte contestate, connotate da marcata violenza e spregiudicatezza operativa, nonché l’elevato grado di capacità criminale del RI. Tale profilo è desunto, da un lato, dalla scelta di avvalersi dell’apporto di un soggetto inserito in contesti malavitosi del livello criminale del AP - al fine di rendere maggiormente cogente l’azione estorsiva - e, dall’altro, dalla pregressa condanna riportata per il delitto di bancarotta fraudolenta, ritenuta sintomatica di una propensione alla commissione di reati lucro-genetici. 5 Siffatti elementi sono stati correttamente ritenuti idonei a fondare un giudizio prognostico in ordine alla concreta e attuale probabilità di reiterazione di condotte delittuose della medesima specie, giustificando, in termini di adeguatezza e proporzionalità, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quale unico presidio efficace a neutralizzare il pericolo di recidiva (cfr. pagg. 7 ed 8 del provvedimento impugnato). Il ricorrente non si è misurato adeguatamente con gli elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei comportamenti tenuti dal RI, con affermazioni apodittiche e prive di un adeguato nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 2.1.1. Deve essere, peraltro, ribadito che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta, restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522-01; Sez. 6, n. 41467 del 09/07/2024, Giampaolo, non mass.). 2.1.2. Ciò premesso, deve essere evidenziato come il Tribunale abbia correttamente dato seguito al principio di diritto secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevista anche per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari siano venute meno ovvero si siano affievolite, elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità che nel caso oggetto di scrutinio non risultano dedotti dalla difesa né comunque appaiono desumibili dagli atti (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01). Peraltro, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo comunque trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 6 2.2. Il provvedimento impugnato risulta privo di contraddizioni, aporie e manifeste illogicità anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. In tale prospettiva, i giudici del riesame hanno evidenziato come il RI si sia reso autore di condotte specificamente dirette a comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa, esercitando su di essa pressioni particolarmente incisive e imponendo, congiuntamente al AP, l’osservanza delle proprie determinazioni. Siffatti comportamenti, per le loro connotazioni oggettive e per le modalità esecutive, sono stati qualificati come espressivi di una spiccata capacità intimidatoria in capo al RI e correttamente ritenuti pienamente idonei a fondare il concreto e attuale pericolo di alterazione del quadro probatorio, con conseguente pregiudizio per l’integrità e la genuinità della prova. In particolare, tale rischio è stato ravvisato con riguardo all’escussione della persona offesa e degli ulteriori soggetti coinvolti nella gestione delle società interessate alla vicenda (cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata). 2.2.1. Il Tribunale ha, in tal modo, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferita tanto alle prove ancora da acquisire quanto alle fonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini o la loro eventuale conclusione, non potendosi escludere che l’indagato, ove non sottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a rendere dichiarazioni a sé favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01). Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata si fonda su un apparato motivazionale coerente, immune da manifeste illogicità e rispettoso dei parametri normativi di riferimento, sottraendosi alle censure difensive che si risolvono, ancora una volta, in una inammissibile sollecitazione a una diversa lettura del materiale indiziario. 2.2.2. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'art. 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la conseguenza che, qualora il giudice di merito abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale 7 (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI AN LE
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ID GI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EN RI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2025 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 25 ottobre 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma in relazione all’art. 628, terzo comma n. 1 e 416-bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17050 Anno 2026 Presidente: LE AN Relatore: SI UE Data Udienza: 18/03/2026 2 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso. La motivazione sarebbe carente in ordine all’indicazione degli elementi indiziari da cui desumere la consapevolezza da parte del RI del tipo e del contenuto delle minacce caratterizzate dal metodo mafioso che il AP avrebbe profferito nei confronti della persona offesa. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alle specifiche deduzioni difensive formulate nell’atto di gravame con riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3.1. In particolare, si assume che i giudici del riesame abbiano desunto la presunta professionalità criminale del RI esclusivamente dall’esistenza di un unico precedente penale, omettendo di considerare che tale precedente concerne una sentenza di applicazione concordata della pena per il reato di bancarotta fraudolenta. Secondo la difesa, la diversa natura del reato oggetto della misura cautelare impedirebbe di ravvisare quegli elementi di identità di indole richiesti ai fini della configurabilità della recidiva specifica prevista dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Si deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe trascurato le ulteriori argomentazioni difensive volte a evidenziare il carattere meramente astratto e congetturale degli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, individuati dai giudici del riesame nei contatti del RI con soggetti indagati in altri procedimenti penali e nei rapporti familiari con il pregiudicato Vittorio Di Gangi. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, altresì, illogica nella parte in cui i giudici del riesame affermano che il ricorrente avrebbe richiesto l’intervento del AP al fine di esercitare pressioni sulla persona offesa mediante il potenziale criminale che costui sarebbe stato in grado di assicurare. Secondo la prospettazione difensiva, tale argomentazione dimostrerebbe, piuttosto, l’assenza di un’autonoma caratura criminale del RI, la quale, ove sussistente, sarebbe stata di per sé sufficiente a realizzare l’effetto intimidatorio perseguito. 3.2. Con riferimento, poi, alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, si deduce che i giudici del riesame si sarebbero limitati ad affermare la necessità di procedere ad una nuova escussione della persona offesa, senza indicare gli elementi logico-fattuali dai quali desumere l’esistenza 3 di un concreto e attuale rischio di ritorsioni ovvero di probabili condotte idonee a interferire con l’acquisizione di tale prova. La motivazione sarebbe, inoltre, illogica nella parte in cui i giudici del riesame fondano la decisione sulla necessità di procedere ad una ulteriore audizione della persona offesa in ragione della scarsa chiarezza del relativo racconto, non risultando comprensibile – secondo la difesa – quale interesse potrebbe avere il RI ad impedire l’approfondimento delle incongruenze presenti nelle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è generico e aspecifico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze indiziarie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto, all’esito di un iter motivazionale coerente, immune da vizi logici e giuridici e pienamente aderente alle risultanze procedimentali, che le modalità esecutive dell’azione delittuosa presentassero tratti significativamente evocativi della peculiare forza intimidatrice propria dei sodalizi di stampo mafioso. Esse, infatti, sono state giudicate idonee a ingenerare nella persona offesa un effetto coercitivo di particolare intensità e pervasività. In tale quadro, è stato valorizzato il fatto che il RE era pienamente in grado di percepire l’estrema gravità della minaccia di morte proveniente da un soggetto inserito nell’orbita del noto clan Senese, circostanza che accresceva in modo significativo la portata intimidatoria della condotta. A ciò si aggiunge che la prospettazione della possibile esecuzione della minaccia anche nell’eventualità di arresto del AP contribuiva a rafforzarne l’efficacia, delineando un contesto operativo riconducibile a modalità tipiche di gruppi criminali organizzati, abituati a perseguire i propri scopi attraverso schemi d’azione riconducibili ai sodalizi mafiosi. Tali elementi sono stati, pertanto, ritenuti sintomatici di un modus operandi connotato da un’elevata capacità intimidatoria, idonea a incidere profondamente sulla sfera volitiva della vittima (cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione. 4 1.2. Appare, pertanto, evidente come il Tribunale abbia fatto corretto uso dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, all’avvertita esigenza di prevedere un trattamento più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di condotte estorsive (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Paiano, Rv. 269938-01; Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune, non essendo necessario che il soggetto agente appartenga effettivamente a un sodalizio criminale di tal genere (Sez. 2, n. 34786/2023, cit.; Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01). La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. È configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma di un intero gruppo di stampo mafioso. 2. Il secondo motivo è aspecifico. 2.1. I giudici del riesame hanno dato conto, con apparato argomentativo esauriente, immune da vizi di manifesta illogicità e coerente con il compendio investigativo acquisito, dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato. In particolare, la motivazione impugnata valorizza la rilevante gravità delle condotte contestate, connotate da marcata violenza e spregiudicatezza operativa, nonché l’elevato grado di capacità criminale del RI. Tale profilo è desunto, da un lato, dalla scelta di avvalersi dell’apporto di un soggetto inserito in contesti malavitosi del livello criminale del AP - al fine di rendere maggiormente cogente l’azione estorsiva - e, dall’altro, dalla pregressa condanna riportata per il delitto di bancarotta fraudolenta, ritenuta sintomatica di una propensione alla commissione di reati lucro-genetici. 5 Siffatti elementi sono stati correttamente ritenuti idonei a fondare un giudizio prognostico in ordine alla concreta e attuale probabilità di reiterazione di condotte delittuose della medesima specie, giustificando, in termini di adeguatezza e proporzionalità, l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quale unico presidio efficace a neutralizzare il pericolo di recidiva (cfr. pagg. 7 ed 8 del provvedimento impugnato). Il ricorrente non si è misurato adeguatamente con gli elementi dai quali il Tribunale ha tratto in positivo la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, limitandosi a proporre una diversa interpretazione dei comportamenti tenuti dal RI, con affermazioni apodittiche e prive di un adeguato nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame. 2.1.1. Deve essere, peraltro, ribadito che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta, restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522-01; Sez. 6, n. 41467 del 09/07/2024, Giampaolo, non mass.). 2.1.2. Ciò premesso, deve essere evidenziato come il Tribunale abbia correttamente dato seguito al principio di diritto secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevista anche per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari siano venute meno ovvero si siano affievolite, elementi idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità che nel caso oggetto di scrutinio non risultano dedotti dalla difesa né comunque appaiono desumibili dagli atti (Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452-01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004-01). Peraltro, in assenza di elementi a favore, specificamente allegati dalla difesa o presenti agli atti, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01) dovendo comunque trovare applicazione la misura della custodia in carcere. 6 2.2. Il provvedimento impugnato risulta privo di contraddizioni, aporie e manifeste illogicità anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. In tale prospettiva, i giudici del riesame hanno evidenziato come il RI si sia reso autore di condotte specificamente dirette a comprimere la libertà di autodeterminazione della persona offesa, esercitando su di essa pressioni particolarmente incisive e imponendo, congiuntamente al AP, l’osservanza delle proprie determinazioni. Siffatti comportamenti, per le loro connotazioni oggettive e per le modalità esecutive, sono stati qualificati come espressivi di una spiccata capacità intimidatoria in capo al RI e correttamente ritenuti pienamente idonei a fondare il concreto e attuale pericolo di alterazione del quadro probatorio, con conseguente pregiudizio per l’integrità e la genuinità della prova. In particolare, tale rischio è stato ravvisato con riguardo all’escussione della persona offesa e degli ulteriori soggetti coinvolti nella gestione delle società interessate alla vicenda (cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata). 2.2.1. Il Tribunale ha, in tal modo, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferita tanto alle prove ancora da acquisire quanto alle fonti già raccolte, risultando irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini o la loro eventuale conclusione, non potendosi escludere che l’indagato, ove non sottoposto a misura cautelare, possa indurre i testimoni a rendere dichiarazioni a sé favorevoli (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052-01). Anche sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata si fonda su un apparato motivazionale coerente, immune da manifeste illogicità e rispettoso dei parametri normativi di riferimento, sottraendosi alle censure difensive che si risolvono, ancora una volta, in una inammissibile sollecitazione a una diversa lettura del materiale indiziario. 2.2.2. Nondimeno è il caso di precisare che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato costituiscono requisiti che, ai sensi dell'art. 274 del cod. proc. pen., condizionano il potere di disporre la misura cautelare, ma essi non devono "concorrere insieme" per legittimare il provvedimento restrittivo, con la conseguenza che, qualora il giudice di merito abbia, come nella specie, proceduto alla positiva verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiteratio criminis, detta verifica è da sola sufficiente per la conferma dell'ordinanza cautelare impugnata, bastando anche l'esistenza di una sola delle esigenze cautelari per fondare l'applicazione di una misura limitativa della libertà personale 7 (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811-01; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944-02). Ne consegue che le doglianze formulate dal ricorrente quanto all'insussistenza dell'esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in presenza di una corretta valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), stesso codice, non possono determinare l'annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione, essendo la cautela sorretta da un'esigenza di per sé autosufficiente, quanto al profilo dei pericula libertatis, per giustificare la restrizione della libertà personale. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI AN LE