Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2013, n. 21681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21681 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1089
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 40133/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE BARI - CONFLITTO;
nei confronti di:
CORTE DI APPELLO BARI;
con l'ordinanza n. 342/2010 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'Appello di Bari. RITENUTO IN FATTO
1. In data 22.7.2010 la Corte di appello di Bari dichiarava la propria incompetenza, quale giudice dell'esecuzione, in ordine alla richiesta di applicazione della continuazione avanzata, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., da Antonio Fiore. In specie, rilevava che la sentenza emessa nei confronti del predetto, divenuta irrevocabile per ultima, aveva confermato quella di primo grado emessa dal Gup del Tribunale di Bari al quale trasmetteva, pertanto, gli atti per competenza.
2. Con ordinanza del 9.9.2011 il Gup del Tribunale di Bari sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva contestualmente la trasmissione degli atti a questa Corte, rilevando che, per consolidato orientamento, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice dell'appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche per tutti gli imputati nei cui confronti la decisione di primo grado è stata confermata. Nel caso di specie, nel giudizio di secondo grado era stata confermata la decisione per l'istante, mentre la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado in relazione alla posizione di altri imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte - che il Collegio condivide - la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 c.p.p., comma 4; quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Sez. 5, n. 29041, 12/07/2002, Surace, rv. 222081; Sez. 1, n. 291, 12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868; Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco, rv. 211428; Sez. 1, n. 1224, 27/02/1998, Naretto, rv. 210195; Sez. 1, n. 2650, 01/06/1994, Casamirra, rv. 198934).
Come indicato dal Gup che ha rilevato il conflitto, è, altresì, indirizzo consolidato quello secondo il quale per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 10415, 16/02/2010, Guarnieri, rv. 246395; Sez. 1, n. 44481, 04/11/2009, Arena, rv. 245681). Pertanto, nella specie, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Bari alla quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013