Sentenza 16 giugno 2016
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile. (In applicazione del principio, la S. C. ha annullato la sentenza di condanna la cui motivazione non consentiva di individuare il destinatario delle minacce rivolte, indicato esclusivamente quale componente di un gruppo ristretto tutelato dal responsabile di una comunità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2016, n. 40269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40269 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2016 |
Testo completo
40 2 6 9 / 1 6 1c REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1876/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE N.41818/2015 SILVANA DE BERARDINIS ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI - Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI OR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/04/2015 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del SANTE SPINACI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, l'avv. L. Ticino, che ha concluso per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 07/04/2015, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 30/09/2013 del Tribunale di Enna nei confronti di VA TA, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 9, comma 1, I. n. 1423 del 1956 e al reato di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 in quanto estinti per prescrizione, ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di minaccia grave e, con la recidiva specifica contestata, ha rideterminato la pena irrogata in mesi 1 di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione VA TA, attraverso il difensore avv. L. Ticino, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione ex art. 9, comma 1, I. n. 1423 del 1956, vizi di motivazione: la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'insussistenza del fatto e non limitarsi a dichiarare la prescrizione, dovendo motivare il non accoglimento del gravame. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurazione del delitto di minaccia ed errata valutazione della testimonianza di US RG. Il teste RG ha chiarito che la sua richiesta di intervento alle forze dell'ordine rispondeva a logiche preventive. In ogni caso, la Corte di appello sembra ritenere sufficiente, per la sussistenza del reato di minaccia, la preoccupazione di chiunque, laddove è invece necessario che sia individuata la persona offesa. La condotta dell'imputato non è idonea sia per l'indeterminatezza del destinatario, sia per le modalità del fatto. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla improcedibilità del delitto di minaccia ed errata valutazione della testimonianza di US RG. Al momento della minaccia l'imputato non era in possesso del coltello, sicché l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la gravità della minaccia si ricollegherebbe al possesso del coltello è erronea. Il quarto motivo articola la richiesta di applicazione della causa d non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, al lume del principio di diritto, seguito dalla Corte di merito e del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
3. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere accolti nei termini di seguito indicati. Con riguardo all'individuazione della persona offesa dal reato, la Corte di merito ha richiamato la deposizione del teste US RG, il quale ha riferito che l'imputato aveva rivolto le sue espressioni "all'aria": muovendo da tale dato probatorio, la sentenza impugnata ha rilevato, in sintesi, che detta espressione indicava l'incertezza identificativa del destinatario delle minacce e che il destinatario stesso si trovava all'interno del "gruppo" tutelato dal responsabile della comunità, ossia in un ambito soggettivo ristretto. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è esente dal vizio denunciato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, per la configurabilità del reato di minaccia è necessario che il destinatario della stessa sia individuato o individuabile (Sez. 5, n. 46472 del 22/04/2014 - dep. 11/11/2014, Deganutti, Rv. 261026); di conseguenza, se non è di ostacolo alla configurazione del reato la circostanza che il destinatario della minaccia non sia individuato già alla luce del contenuto delle espressioni minacciose o delle modalità della condotta, è pur sempre necessario che esso sia individuabile, ossia identificabile sulla base dei richiamati profili del fatto o, comunque, del contesto nel quale lo stesso si colloca. La motivazione della sentenza impugnata non è idonea a rendere ragione dell'individuabilità del destinatario o dei 3 destinatari delle espressioni minacciose pronuncia dall'imputato, sicché, sotto questo profilo, deve essere annullata. Alla medesima conclusione ritiene il Collegio di dover giungere con riguardo al punto relativo alla gravità della minaccia, motivata dalla Corte distrettuale sulla base dell'accertato possesso di un coltello da parte dell'imputato; la stessa sentenza impugnata, tuttavia, rileva che dopo avere pronunciate le frasi minacciose, TA era andato a casa e aveva prelevato il coltello. Rilievo, quest'ultimo, che rivela una caduta di conseguenzialità logico-argomentativa nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, che, per un verso, sembra valorizzare, ai fini del giudizio sulla gravità del fatto, la disponibilità del coltello, mentre, per altro verso, detta disponibilità, al momento del fatto, viene esclusa. Anche sul punto (e sulle possibili ricadute in termini di procedibilità del reato), si impone assorbite le ulteriori doglianze l'annullamento della sentenza - - impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di minaccia con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto. Così deciso il 16/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Атрво Сери о В акво DEPOSITATA IN CANCELLERIA adul 27 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO