Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
LIRE 20 0 CANCELL IA IN N EDE POLOLO TAL NO7299/0 1 Reg. Gen. N. 4854/99 UD. 01.03.2001. REPUBBLIC BE14573 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 2631 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente UFFICIO COPIE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere #2.9 MOG.2001 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Crou. 16786 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 4854/99 proposto Oggetto: Violazione da distanze legali. NT OL, elettivamente domiciliato in Roma, Via LIRE 3000 CANCELLERIA Caverni n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo Papalia, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Francesco De Giorgio come da procu- ra in calce al ricorso. CG507985 RICORRENTE
contro
SI RI e SI IN, quali eredi di SI- ST AC, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte CORTE MAC delle Gioie n. 13, presso lo studio dell' Avv. Carolina Valensise, Richieste Jupia stagio bai Sig. VALEMSISE 121 SEP, 2001 373601 1 per di rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine La Fratta come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e
contro
PA SI NT CI INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Sez. Dist. TARANTO Lecce n. 285/98 del 13.11 / 26.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01.03.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Maccarone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Taranto, in accoglimento della domanda pro- posta da IN TO, condannava i germani NI e IR ON a demolire “la parte dell'immobile realizzata senza ri- spettare la distanza legale fissata in metri cinque dal confine con la proprietà dell'attore”, nonché in solido al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 285/98 del 13.11 / 26.11.1998, la Corte d' appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto decidendo - - sui gravami separatamente proposti da IR ON e da Ni- cola ON, in parziale riforma della decisione del Tribunale, 2
ritenuto che
le posizioni dei due fratelli erano distinte e che non poteva essere disposta la demolizione del garage realizzato da IR ON in quanto l'attore non aveva provato che era stato costruito dopo il 20.3.1978 quando era entrato in vigore il P.R.G., accoglieva la domanda del TO limitatamente a quanto dedotto nei confronti di NI ON ed ordinava a quest'ultimo di demolire la parte di immobile realizzata senza rispettare la distanza di cinque metri dal confine dell'attore, e precisamente la veranda in attacco al preesistente fabbricato, profonda m. 1,85 e posta alla distanza di m. 2,80, con i relativi plinti e pilastri, compresa la parte in sopraelevazione. Poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico del TO a favore di IR ON e a carico di NI ON a favore del TO. Riteneva la Corte d'appello, per quel che ancora interessa in questa sede, che le opere - plinti, pilast, veranda e sopraele- vazione realizzate da NI ON erano state costruite do- po il 20.3.1978, cioè dopo l'entrata in vigore del P.R.G.: ciò in base alle deposizioni dei testi e di quella dell'appaltatore Anto- nio QU, il quale, non aveva riconosciuto come vera la data del 1977 apposta sul contratto di appalto ed aveva affermato H di aver conosciuto NI ON nel 1979 e di aver eseguito i lavori nel 1980. La Corte d'appello dichiarava, pertanto, ille- gittime le opere realizzate da NI ON e ne ordinava la 3 demolizione perché poste a distanza inferiore di metri cinque dal confine, prevista dal piano regolatore. Ricorre per cassazione NI ON in base a due motivi, ai quali RI TO, AR TO e SI IC, quali eredi di IN TO, resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, il ricorrente, deducendo omessa od in- sufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che le opere da lui realizzate erano state costruite dopo l'entrata in vigore (20.3.1978) del P.R.G. che imponeva la distanza di metri cinque dal confine. Al riguardo assume il ricorrente che i giu- dici d'appello avrebbero tratto tale convincimento dalla deposi- zione dell'appaltatore QU e negato valore probatorio alla data (21.3.1977) apposta sulla scrittura contenente il con- tratto d'appalto, in base ad una acritica adesione a quanto ri- ferito dallo stesso QU, senza considerare che la lettura della scrittura e le varie scadenze “dilazionate” per il paga- mento del prezzo consentivano di collocare la redazione e sot- toscrizione non solo a data certamente anteriore al 1979, anno in cui il QU aveva falsamente affermato di aver conosciuto 4 NI ON, ma proprio alla data in questione (21.3.1977) che falsamente il QU aveva disconosciuta.
1.1. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di censura di merito tendente alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibilt in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione;
vizio che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici d'appello correttamente giustifi- cato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che l'attore TO aveva dimostrato la posteriorità, rispetto all'entrata in vigore del P.R.G., delle opere elevate da NI ON in base alle deposizioni dei testi escussi (Cazzato, Rizzo e QU). La critica espressa con il motivo si appunta soltanto contro la deposizione di uno dei testi, quella dell'appaltatore QU, con la conseguenza che anche a voler ritenere l'inattendibilità di tale deposizione, laddove smentisce la data apposta in calce alla scrittura, residuerebbero pur sempre, come idonee a for- mare il convincimento del giudice di merito, le altre due depo- sizioni (Cazzato e Rizzo). Inoltre la Corte d'appello ha applicato i principi giurispru- M denziali in tema di documento proveniente da terzo estraneo alla lite (cfr. Cass.
9.7.1996 n. 6258) ed ha fatto legittimo eser- cizio dell'insindacabile potere di valutazione della prova, allor- ché ha ritenuto che la scrittura proveniente dall'appaltatore 5 QU, terzo estraneo al giudizio, essendo stata contestata dalla parte conto la quale doveva valere e disconosciuta dallo stesso autore, aveva perso ogni valore di prova e, quindi, non poteva servire a dimostrare la posteriorità della costruzione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese processuali, dolendosi che sia rimasta ferma la condanna so- lidale a suo carico alle spese di primo grado come liquidate dal Tribunale, sebbene, con l'accoglimento dell'appello di IR Bi- tonto, il decisum favorevole all'attore si fosse notevolmente ri- dotto.
2.1. Il motivo è infondato perché generico, in quanto con es- so non viene denunciata violazione specifica della tabella. Invero, poiché implicitamente il Tribunale ha ritenuto ade- guata la liquidazione fatta dal primo giudice, la lamentata ec- cessività delle spese medesime doveva essere non solo pro- spettata probabile ma anche dimostrata specifica con riferi- mento alle singole voci della tabella, come è necessario in tale tipo di doglianza, perché in sede di legittimità, per quanto ri- guarda il regolamento e la liquidazione delle spese, può de- nunciarsi solo la violazione del criterio della soccombenza 6 (divieto di condanna alle spese della parte che risulti total- mente vittoriosa) ovvero la liquidazione che non rispetti le ta- riffe professionali, con obbligo in tal caso di indicare le singole voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini, ma non anche la generica eccessività delle spese (cfr. fra le tante: Cass.
3.4.1995 n. 4234; 14.3.1995 n. 2949). Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- 40000 tato. 290000 Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 1 marzo 2001. 1 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elifaute Стив Олій IL CANCELLIERE C1 Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Roma 2.9 MAG 2001 Registrato in 301 LUG 2001 Seria 4. IL CANCELLIERECT 3.6707 versate £ 290.000 DUECENTONOVANTAMILA Cal. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M./RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI Dssa M. Grazia DI FILIPPO)