Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2025, proposto da
Ada CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4310/2024 pubblicata il 10.06.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli -Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 23615/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 1° dicembre 2025, la ricorrente espone che: - con sentenza 4310/2024 pubblicata il 10/06/2024, il Tribunale di Napoli ha così deciso: “1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall’art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore pari ad € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione…”; - in data 16.10.2024 la sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione; - la sentenza è passata in giudicato come da attestazione in atti; - è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e succ. modif.; - l’amministrazione resistente non ha ancora provveduto all’esecuzione della sentenza.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza. La ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria solo formale.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e ss. modificazioni;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore della ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Si ritiene, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento di una penalità di mora; la penalità – in conformità all’orientamento di questo Tribunale – è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’Amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere alla ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI ER, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
RA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ZZ | TI ER |
IL SEGRETARIO