Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
È legittimamente disposta, dal giudice di pace, la revoca del provvedimento di convalida del decreto questorile applicativo di una delle misure previste dall'art. 75 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 laddove sia accertata la mancanza, "ab origine", dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione delle stesse. (In motivazione la Corte ha affermato che il Questore è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il suddetto provvedimento di revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2011, n. 6869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6869 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 25/01/2011
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 176
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 39285/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QUESTORE DI TRENTO;
contro
PU ON, N. IL 01/07/1990;
avverso l'ordinanza n. 1867/2010 GIUDICE DI PACE di TRENTO, del 22/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il Questore di Trento, con decreto in data 9 aprile 2010, imponeva, nei confronti di UC SI, taluni obblighi e divieti, per la durata di anni uno, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, ed il 20 aprile 2010 il Giudice di Pace di quella città convalidava detto decreto. A seguito di istanza presentata dal difensore del UC, il Giudice di Pace revocava il proprio decreto di convalida muovendo dal rilievo che all'atto della convalida non sussistevano le condizioni tali da legittimare l'applicazione della misura essendo il UC incensurato.
Ricorre per Cassazione il Questore suindicato, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, denunciando violazione di legge: sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace non avrebbe potuto revocare il proprio decreto di convalida in mancanza di elementi nuovi e sopravvenuti alla convalida stessa, posto che avverso il provvedimento genetico della misura l'interessato avrebbe potuto proporre esclusivamente il ricorso per Cassazione, e non presentare istanza allo stesso Giudice finalizzata ad ottenere la revoca del decreto di convalida.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. "In primis" va affermata la legittimazione del Questore, che ha emesso il decreto impositivo dell'obbligo, a proporre il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento "de quo". Ed invero, trattasi dell'unico soggetto chiamato per legge ad interloquire nel contraddittorio con l'interessato dinanzi al Giudice della convalida del provvedimento emesso dallo stesso Questore, non essendo normativamente previsto alcun intervento, nemmeno cartolare, del P.M.; di tal che, ove si negasse tale legittimazione, ci si troverebbe in presenza di un provvedimento impugnabile esclusivamente dall'interessato, con evidenti profili di incostituzionalità. Mette conto sottolineare che il ruolo fondamentale, e quale unico interlocutore dell'interessato nel procedimento che si instaura in conseguenza dell'applicazione di una delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, emerge all'evidenza dalla formulazione letterale della citata norma e dalla scansione dei più significativi momenti procedimentali ivi descritti: A) Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore;
B) le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; C) le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato remissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2; D) il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'art. 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui all'art. 75, comma 2, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità; E) della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui all'art. 75, comma 2. Ciò premesso, la dedotta censura è infondata. Non v'è dubbio che le misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis sono del tutto assimilabili, per la loro natura, alle misure di prevenzione che trovano specifica disciplina, quanto al procedimento per la loro applicazione, nella L. n. 1423 del 1956, art. 7, ed in particolare nei primi due commi, di tale articolo, così formulati: "Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al Questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamele violato gli obblighi inerenti alla misura". Dunque, per tali misure, se è normativamente prevista la possibilità della revoca del provvedimento applicativo delle misure stesse, "quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato", deve, a maggior ragione, ritenersi ammissibile la revoca anche nell'ipotesi in cui dovessero risultare insussistenti i presupposti per l'applicazione della misura (illegittimamente applicata "ab origine"), così come peraltro affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, intervenendo in materia, hanno avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: "L'istituto della revisione, cosi come previsto dall'art. 629 c.p.p., e segg., non può operare in via analogica con riguardo ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, in quanto l'interesse che dovrebbe essere tutelato dall'istituto della revisione - interesse al riconoscimento dell'insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione - può essere tutelato dall'istituto della revoca previsto dalla citata legge, art. 7, comma 2. (Nell'affermare il predetto principio, la S.C. ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione disciplinata dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7, abbracci sia la revoca con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia quella con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originario della pericolosità anche per motivo emersi dopo l'applicazione della misura) (sez. U., n. 18, del 10.12.1997 Cc. - dep. 30.03.1998 - rv. 210041).
Orbene, stante l'evidente analogia tra le misure di prevenzione e quelle del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, per quanto dianzi evidenziato circa la loro natura, deve conseguentemente ritenersi ben legittima la revoca, ad opera del Giudice di Pace, del provvedimento di convalida del decreto del Questore applicativo di una delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, anche nell'ipotesi in cui, come nella concreta fattispecie, la revoca sia disposta per l'accertata mancanza - "ab origine" - dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011