Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2026, n. 13296
CASS
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 109, comma 5, Dpr 917/1986 e art. 5, D.Lgs. 446/1997

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. La CTR ha correttamente qualificato il contratto come misto, con apporto di servizi e capitale, rendendo indeducibili i costi ai fini Irap.

  • Rigettato
    Violazione art. 109, comma 9, lett. b), Dpr 917/1986, art. 5, D.Lgs. 446/1997 e artt. 1362, 1363 c.c.

    La Corte ha confermato che l'apporto di beni in godimento costituisce apporto di capitale, rendendo indeducibili i costi ai fini Irap secondo la disciplina tributaria specifica.

  • Rigettato
    Violazione art. 109, comma 9, lett. b), Dpr 917/1986 e art. 5, D.Lgs. 446/1997

    La Corte ha ribadito che la concessione in godimento di beni è considerata apporto di capitale ai fini tributari, non una prestazione di servizi deducibile ai fini Irap.

  • Rigettato
    Violazione art. 5, D.Lgs. 446/1997

    La Corte ha confermato la corretta riqualificazione dei costi come indeducibili ai fini Irap, in conformità alla disciplina tributaria.

  • Rigettato
    Violazione art. 109, comma 9, lett. b), Dpr 917/1986 e art. 5, D.Lgs. 446/1997

    La natura mista del contratto, con apporto di capitale, rende i costi indeducibili ai fini Irap, indipendentemente dalla partecipazione ai ricavi o agli utili.

  • Rigettato
    Violazione art. 67, Dpr 600/1973 e art. 25, comma 1, D.Lgs. 446/1997

    La Corte ha ritenuto che l'indeducibilità del costo per un partner e l'imposizione del reddito in capo all'altro non configurano una violazione del divieto di doppia imposizione, poiché i presupposti dell'imposta sono diversi per ciascuna società.

  • Rigettato
    Violazione art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 36, D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha affermato che l'omessa pronuncia del giudice di primo grado impone al giudice d'appello di pronunciarsi sul motivo pretermesso. La motivazione della CTR è stata ritenuta adeguatamente completa e la ricorrente non ha proposto censure in proposito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/05/2026, n. 13296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13296
    Data del deposito : 8 maggio 2026

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