Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
L'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto, in cui il giudice, disposta la convalida, emette ordinanza coercitiva a carico dell'arrestato in accoglimento della richiesta del P.M., non rientra, ai fini di quanto previsto dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., tra gli atti di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che devono essere trasmessi al tribunale del riesame; sicché dalla mancata trasmissione di esso non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2005, n. 24387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24387 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2005
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 364
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 39809/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND GU, n. a Bari l'8.10.1980;
avverso la ordinanza in data 15 ottobre 2004 del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 10 settembre 2004 del Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale veniva applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di ND GU, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Bari, l'8 settembre 2004).
Riteneva il Tribunale sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato, essendo stato l'ND colto in flagrante detenzione di gr. 14,42 di cocaina suddivisi in 17 involucri di cellophane nascosti in un ripostiglio di un'autovettura nella quale era stato visto salire.
Ricorre per Cassazione di persona l'indagato che deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 309 commi 5 e 10 c.p.p., non essendo stato dato rilievo, quale causa di inefficacia della misura, alla mancata trasmissione al Tribunale in sede di riesame del verbale di interrogatorio reso dal medesimo alla udienza di convalida, dal quale potevano ricavarsi elementi idonei a suffragare la tesi difensiva dell'uso personale della sostanza sequestrata. Il tutto, nonostante che il G.i.p. avesse preso in esame detto atto, pur ritenendo di disattendere la prospettazione fatta dall'indagato. Il Tribunale non è stato così messo in condizioni di verificare se le giustificazioni contenute nel verbale di interrogatorio fossero o meno fondate.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
L'interrogatorio reso nella udienza di convalida dell'arresto, nella quale il giudice, disposta la convalida, emette ordinanza coercitiva a carico dell'arrestato in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, non rientra, ai fini di quanto previsto dall'art. 309 comma 5 c.p.p., tra gli "atti presentati a norma dell'art. 291";
sicché dalla mancata trasmissione di esso non può derivare la perdita di efficacia della misura sancita dall'art. 309 comma 10 c.p.p.. È pur vero che lo stesso comma 5 dell'art. 309 impone anche al pubblico ministero la trasmissione all'organo del riesame di "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini"; ma la norma, interpretata nella sua ratio, si riferisce agli atti successivamente compiuti d'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito della sua attività investigativa, e quindi normalmente non conoscibili dalla difesa, e non certo agli atti costituenti mezzo di difesa svoltisi alla presenza del difensore (come è da dire per l'interrogatorio che ha luogo nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo) (cfr. Cass., sez. 6^, c.c. 17 dicembre 2002, Mancini), che sono sempre producibili dall'interessato davanti al Tribunale a norma dell'art. 309 comma 9 c.p.p.; fermo restando che l'indagato può ben reiterare la sua linea difensiva presenziando all'udienza di riesame e chiedendo di essere sentito, in forza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 309 comma 8 e 127 comma 3 c.p.p.; e ciò a prescindere dalla eventuale valenza favorevole all'indagato che l'atto di interrogatorio possa avere in concreto, trattandosi di un aspetto non univocamente apprezzabile che è bene che sia rimesso alla valutazione del difensore. Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005