Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, anche un accertamento dattiloscopico eseguito dalla polizia giudiziaria può integrare i gravi indizi di colpevolezza, nulla rilevando che la relazione contenente l'esito di esso non sia accompagnata dal fascicolo fotografico relativo alle impronte repertate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2007, n. 35614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35614 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/06/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1050
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 018926/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE OR, N. IL 17/04/1972;
2) MO VINCENZO, N. IL 08/10/1979;
avverso ORDINANZA del 30/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. AIELLO Valeria che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 15.3.2007 il GIP del Tribunale di Montepulciano disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OR RE e MO NC, siccome indagati del reato di rapina in banca commesso il 3.1.2007 in Valdichiana.
Avverso tale provvedimento proponevano istanza per riesame i predetti OR e MO contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento dell'ordinanza custodiale.
Con provvedimento in data 30.3.2007 il Tribunale del riesame di Firenze rigettava l'istanza condannando gli impugnanti al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, entrambi gli indagati. In particolare OR RE lamenta la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 24, 111 Cost. e art. 127 c.p.p., nn. 3 e 5. Rileva il ricorrente la nullità
dell'udienza camerale del 30.3.2007 atteso che, avendo chiesto - con dichiarazione resa in carcere - di essere sentito dal magistrato di sorveglianza di Napoli, tale audizione non era stata fissata nei termini previsti dall'art. 127 c.p.p. ma era stata disposta per lo stesso giorno in cui il difensore era impegnato dinanzi alla sezione del riesame, con conseguente violazione dell'art. 127 c.p.p. e nullità insanabile del procedimento istauratosi dinanzi al Tribunale del riesame di Firenze.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che in materia di riesame di misure personali cautelari l'indagato, detenuto in luogo esterno al circondario dove ha sede il Tribunale competente a decidere, ha diritto, ove ne abbia fatto richiesta, alla traduzione per essere sentito davanti al magistrato di sorveglianza, e le sue dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardo, e comunque prima della celebrazione dell'udienza di discussione dell'istanza di riesame. Ciò in quanto l'audizione dinanzi al Magistrato di sorveglianza è sostitutiva dell'intervento diretto in udienza (è, anzi, parte dell'udienza stessa), con la conseguenza che la mancata traduzione dell'indagato dinanzi al giudice di sorveglianza e la mancata trasmissione al giudice del riesame del verbale delle dichiarazioni in tale circostanza rese, determina una nullità assoluta insanabile a norma dell'art. 179 c.p.p. dell'udienza camerale e della relativa decisione (Cass. sez. 2, 27.5.2004 n. 24245). Tali principi peraltro, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, non possono trovare concreta applicazione nel caso di specie. Ed invero, risulta dalla documentazione in atti che il OR, con dichiarazione resa nel carcere dove era ristretto, ebbe a chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza di Napoli in relazione al procedimento incidentale relativo al riesame della misura cautelare che gli era stata applicata;
successivamente, con dichiarazione in data 29.3.2007, lo stesso ebbe a rinunciare a presenziare all'udienza fissata, per l'incombente suddetto, dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli per il 30.3.2007. Orbene, tale rinuncia comporta il venir meno del diritto dell'imputato detenuto a comparire personalmente, di talché nessuna doglianza può lo stesso sollevare in relazione alla mancata audizione e neanche in relazione alla mancata fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza nel termine previsto dall'art. 127 c.p.p., ove si osservi che nella suddetta comunicazione del 29.3.2007 il OR non ebbe a rilevare l'intempestività della fissazione di tale udienza, ma ebbe solo a rinunziare, sic et simpliciter, a presenziare a tale udienza manifestando in tal modo il proprio intendimento di non rendere comunque dichiarazioni in sede di giudizio di riesame. E pertanto, tale essendo il contenuto della rinuncia in atti, correttamente i giudici del Tribunale del riesame hanno respinto l'eccezione proposta dalla difesa concernente la mancata traduzione del OR e la mancata audizione dello stesso da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Alla stregua di quanto sopra, va senz'altro ritenuta l'inammissibilità del ricorso presentato dal predetto. In ordine al co-indagato MO NC, osserva il Collegio che lo stesso con il ricorso proposto lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 24, 111 Cost. e artt. 273, 292 e 546 c.p.p..
In particolare rileva il MO che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la gravità indiziaria a carco di esso ricorrente sulla base dell'unico indizio costituito dagli esiti degli accertamenti dattiloscopici, dai quali sarebbe emerso la indubbia riferibilità allo stesso di due impronte digitali repertate su oggetti toccati dai rapinatori;
rileva peraltro la difesa che mancava in atti il fascicolo fotografico relativo alle comparazioni svolte, e mancava altresì una doverosa disamina delle modalità di espletamento della suddetta perizia dattiloscopia. Inoltre dalla relazione dell'indagine dattiloscopica non risultava la specificazione delle minuzie messe a confronto ne' la indicazione di quali fra tali minuzie fossero identiche, risultando soltanto che si rinvenivano più di sedici punti di identità, il che comportava una evidente inattendibilità delle conclusioni raggiunte in quanto ciò che consentiva di pervenire ad un giudizio di identità non era la quantità bensì la qualità incontestabile delle minuzie. Tutto ciò determinava seri dubbi sul valore probatorio di tale accertamento, ormai irripetibile essendo le impronte rinvenute sul luogo della rapina definitivamente deteriorate.
Il motivo non è fondato.
Rileva in proposito il Collegio che in tema di misure cautelari personali, poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logico o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'accertamento dattiloscopico effettuato dalla polizia scientifica ben può essere posto a fondamento di una misura cautelare, trattandosi di accertamento idoneo a costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità. Nè alcuna rilevanza può attribuirsi alla mancanza del fascicolo fotografico relativo alle impronte repertate, risultando dalla nota del dattiloscopista gli esiti degli accertamenti effettuati, dai quali è emersa la presenza di più di sedici elementi di identità fra le impronte repertate nella banca ove ebbe a perpetrarsi la rapina, e quelle appartenenti all'odierno indagato, laddove il numero individuato in sede scientifica quale numero minimo - ma sufficiente - di minuzie al fine di poter ritenere la identità dattiloscopia è di sedici/diciassette.
Da ciò consegue che gli accertamenti eseguiti dal tecnico dattiloscopista il quale, nella relazione in data 8.3.2007, ha evidenziato che "l'identità dattiloscopia è stata accertata dopo aver riscontrato la presenza di più di 16 minuzie uguali per forma e posizione", assumono un valore fortemente indiziante in ordine alla partecipazione del ricorrente all'episodio delittuoso in questione e si appalesano senz'altro idonei a fondare quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'applicazione della misura coercitiva.
In proposito giova evidenziare che detti indizi non coincidono con quelli richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 2 per fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, potendo anche essere caratterizzati dalla sommarietà e dalla provvisorietà, purché consentano, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, possano essere idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. Ritiene pertanto il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame sia corretta e coerente alle risultanze probatorie, basata non già su congetture bensì sugli esiti degli accertamenti effettuati dalla polizia scientifica, accertamenti idonei a sorreggere un apprezzabile fumus di colpevolezza.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Stante l'esito dei ricorsi presentati, i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali, ed il OR anche, potendosi ravvisare profili di colpa, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore di ciascun istituto penitenziario nel quale i ricorrenti sono ristretti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OR RE e rigetta il ricorso di MO NC. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali ed il OR anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007