CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49522 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata per conto del Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 49522 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da OL AN in relazione all'applicazione della misura degli arresti domicilial, sofferta dal 20/07/2018 al 15/10/2018 (data nella quale la misura medesima era stata revocata dal giudice procedente) e in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.12, comma 3, lett.a) e comma 3-ter, lett.b), d.lgs. 25/07/1998, n.286, in relazione al quale era successivamente stato emesso decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave della ricorrente. Ha premesso che alla ricorrente era stata contestata la commissione di atti diretti a procurare l'ingresso illegaFt di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, avendo la stessa predisposto - nella qualità di titolare di un centro di assistenza fiscale e a fronte di un corrispettivo in denaro - richieste di rilascio ovvero di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro alle quali erano allegate dichiarazioni dei redditi riportanti dati mendaci, al duplice scopo di totalizzare un reddito superiore alla soglia richiesta per la permanenza nel territorio dello Stato e di ottenere contemporaneamente un credito d'imposta o altre agevolazioni fiscali;
ha quindi osservato che il provvedimento di archiviazione era stato emesso dal GIP procedente sulla base del presupposto della non punibilità delle attività poste in essere autonomamente e posteriormente rispetto all'ingresso, rilevando altresì la non ipotizzabilità anche della più lieve ipotesi di reato prevista dall'art.12, comma 5, d.lgs. n.286/1998, atteso che non erano emersi elementi da cui dedurre l'approfittamento della condizione di straniero, in quanto il prezzo versato per la prestazione risultava in linea con quelli previsti dal tariffario di pertinenza. La Corte ha quindi ritenuto che la ricorrente avesse contribuito causalmente alla detenzione patita, specificamente trasmettendo dichiarazioni fiscali contenenti dati mendaci e quindi perfezionando un comportamento gravemente colposo in maniera peraltro abituale;
ha altresì rilevato che, in sede di interrogatorio di garanzia, la ricorrente non aveva fornito alcun tempestivo chiarimento in ordine alla propria posizione e che z sarebbe stato opportuno al fine di orientare in senso corretto l'attività di 2 indagine;
ha quindi ritenuto che il materiale indiziario inizialmente valutato dal GIP fosse idoneo a giustificare l'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OL AN, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. e dell'art.4 del d.lgs. n.188/2021, con conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non poteva ravvisarsi il presupposto ostativo della colpa grave, attesa la non rilevanza penale delle condotte tenute e la circostanza - sottolineata dal GIP procedente in sede di decreto di archiviazione - in base alla quale le entrate dichiarate nella documentazione fiscale erano di poco superiori a quelle realizzate nell'anno fiscale di riferimento e che era comunque stata esclusa la sussistenza anche degli elementi della meno grave fattispecie prevista dall'art.12, comma 5, d.lgs. n.286/1998; ha dedotto che non poteva ritenersi quale grave indice di colpa grave l'omessa risposta in sede di interrogatorio di garanzia, alla luce della modifica introdotta dall'art.4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n.188. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta /nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica 3 trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 05/02/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43, dep.1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, 4 n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Va quindi rilevato, in riferimento ad argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata e con la quale è stata evidenziata la supposta concausalità rispetto all'applicazione della misura FAI silenzio serbato dall'indagata in sede di interrogatorio di garanzia, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022 n. 4040, L., Rv. 283241), non essendo equiparabile tale condotta alla reticenza eventualmente ravvisabile in sede di interrogatorio ovvero al mendacio (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581); essendo quindi, in tale caso, compito della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza " volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557). 5. Operata l'esclusione dall'area dei comportamenti rilevanti in questa sedeM slilenzio serbato dalla ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, 5 deve comunque ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i principi sopra esposti. La Corte ha difatti dato atto - con motivazione congrua e immune, sul punto, dal denunciato vizio di illogicità - del comportamento tenuto dalla ricorrente;
(Ia quale, in concorso con l'altro indagato FR Ficano, aveva predisposto delle dichiarazioni fiscali mendaci finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro in favore di cittadini extracomunitari privi del necessario requisito reddituale. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 - 02). Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia posto in essere un'attività contra lege5 la quale - al di là dell'esclusione dei profili di rilevanza penale in rapporto alle fattispecie previste dall'art.12 del d.lgs. n.286/1999 anche in relazione alla corrispondenza tra il costo dell'attività sostenuta e quella ordinariamente percepita per quelle di assistenza fiscale - appare caratterizzata da una connotazione gravemente colposa e che l'attività stessa si sia posta in evidente rapporto sinergico con l'adozione della misura cautelare sulla base del quadro fattuale posto a disposizione del GIP procedente al momento della pronuncia del provvedimento. Va pertanto ritenuto che la Corte territoriale abbia, con motivazione del tutto adeguata, dato conto della sussistenza del presupposto ostativo previsto dall'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la ricorrente stessa va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito. 6 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille. Così deciso 1'8 novembre 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata per conto del Ministero dell'Economia e della Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 49522 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 08/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da OL AN in relazione all'applicazione della misura degli arresti domicilial, sofferta dal 20/07/2018 al 15/10/2018 (data nella quale la misura medesima era stata revocata dal giudice procedente) e in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dall'art.12, comma 3, lett.a) e comma 3-ter, lett.b), d.lgs. 25/07/1998, n.286, in relazione al quale era successivamente stato emesso decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave della ricorrente. Ha premesso che alla ricorrente era stata contestata la commissione di atti diretti a procurare l'ingresso illegaFt di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale, avendo la stessa predisposto - nella qualità di titolare di un centro di assistenza fiscale e a fronte di un corrispettivo in denaro - richieste di rilascio ovvero di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro alle quali erano allegate dichiarazioni dei redditi riportanti dati mendaci, al duplice scopo di totalizzare un reddito superiore alla soglia richiesta per la permanenza nel territorio dello Stato e di ottenere contemporaneamente un credito d'imposta o altre agevolazioni fiscali;
ha quindi osservato che il provvedimento di archiviazione era stato emesso dal GIP procedente sulla base del presupposto della non punibilità delle attività poste in essere autonomamente e posteriormente rispetto all'ingresso, rilevando altresì la non ipotizzabilità anche della più lieve ipotesi di reato prevista dall'art.12, comma 5, d.lgs. n.286/1998, atteso che non erano emersi elementi da cui dedurre l'approfittamento della condizione di straniero, in quanto il prezzo versato per la prestazione risultava in linea con quelli previsti dal tariffario di pertinenza. La Corte ha quindi ritenuto che la ricorrente avesse contribuito causalmente alla detenzione patita, specificamente trasmettendo dichiarazioni fiscali contenenti dati mendaci e quindi perfezionando un comportamento gravemente colposo in maniera peraltro abituale;
ha altresì rilevato che, in sede di interrogatorio di garanzia, la ricorrente non aveva fornito alcun tempestivo chiarimento in ordine alla propria posizione e che z sarebbe stato opportuno al fine di orientare in senso corretto l'attività di 2 indagine;
ha quindi ritenuto che il materiale indiziario inizialmente valutato dal GIP fosse idoneo a giustificare l'applicazione della misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OL AN, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. e dell'art.4 del d.lgs. n.188/2021, con conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, non poteva ravvisarsi il presupposto ostativo della colpa grave, attesa la non rilevanza penale delle condotte tenute e la circostanza - sottolineata dal GIP procedente in sede di decreto di archiviazione - in base alla quale le entrate dichiarate nella documentazione fiscale erano di poco superiori a quelle realizzate nell'anno fiscale di riferimento e che era comunque stata esclusa la sussistenza anche degli elementi della meno grave fattispecie prevista dall'art.12, comma 5, d.lgs. n.286/1998; ha dedotto che non poteva ritenersi quale grave indice di colpa grave l'omessa risposta in sede di interrogatorio di garanzia, alla luce della modifica introdotta dall'art.4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n.188. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta /nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica 3 trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 05/02/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43, dep.1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, 4 n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Va quindi rilevato, in riferimento ad argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata e con la quale è stata evidenziata la supposta concausalità rispetto all'applicazione della misura FAI silenzio serbato dall'indagata in sede di interrogatorio di garanzia, che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022 n. 4040, L., Rv. 283241), non essendo equiparabile tale condotta alla reticenza eventualmente ravvisabile in sede di interrogatorio ovvero al mendacio (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581); essendo quindi, in tale caso, compito della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza " volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557). 5. Operata l'esclusione dall'area dei comportamenti rilevanti in questa sedeM slilenzio serbato dalla ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, 5 deve comunque ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i principi sopra esposti. La Corte ha difatti dato atto - con motivazione congrua e immune, sul punto, dal denunciato vizio di illogicità - del comportamento tenuto dalla ricorrente;
(Ia quale, in concorso con l'altro indagato FR Ficano, aveva predisposto delle dichiarazioni fiscali mendaci finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro in favore di cittadini extracomunitari privi del necessario requisito reddituale. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all'adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 - 02). Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia posto in essere un'attività contra lege5 la quale - al di là dell'esclusione dei profili di rilevanza penale in rapporto alle fattispecie previste dall'art.12 del d.lgs. n.286/1999 anche in relazione alla corrispondenza tra il costo dell'attività sostenuta e quella ordinariamente percepita per quelle di assistenza fiscale - appare caratterizzata da una connotazione gravemente colposa e che l'attività stessa si sia posta in evidente rapporto sinergico con l'adozione della misura cautelare sulla base del quadro fattuale posto a disposizione del GIP procedente al momento della pronuncia del provvedimento. Va pertanto ritenuto che la Corte territoriale abbia, con motivazione del tutto adeguata, dato conto della sussistenza del presupposto ostativo previsto dall'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la ricorrente stessa va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito. 6 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille. Così deciso 1'8 novembre 2023 Il Presidente