Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6336
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

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Il divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali o assistenziali previsto dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1408/71 (relativo alla "Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità" e modificato dai successivi regolamenti CEE n. 2864/72 e n. 1247/92) presuppone da un lato che le prestazioni siano corrisposte da due (o più) differenti Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, che esse siano da considerare di identica natura in ragione degli elementi costitutivi richiesti e del dato temporale del periodo assicurativo. Ne consegue che , nell'ipotesi in cui si discuta della cumulabilità di una prestazione nazionale con una prestazione erogata da uno Stato estero, la configurabilità della suddetta "duplicazione" di prestazioni presuppone che il soggetto che ha interesse a farla valere dimostri la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei suddetti elementi. Ciò comporta l'onere per tale soggetto di provare - tenendo conto che per effetto dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995 la conoscenza della legge straniera da parte degli organi giudicanti nazionali non è più regolata come una questione di fatto, ma è divenuta una "quaestio iuris" - la natura della prestazione estera dimostrando la sussistenza di quegli elementi di fatto che, alla luce della relativa normativa straniera, sono suscettibili di attestarne la specifica funzione (al di là di ogni elemento nominalistico) al fine di consentire non soltanto di effettuare una effettiva comparazione tra le prestazioni stesse ma anche di stabilire la rilevanza del richiamo al regolamento CEE n. 1408/71, alla cui applicabilità sono espressamente sottratte alcune aree di protezione del lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'indennità di accompagnamento richiesta dall'assicurato cumulabile con l'"indennità di assistenza continuativa" allo stesso corrisposta dallo Stato tedesco in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsogli in Germania, sul principale rilievo che il Ministero dell'Interno, nell'invocare l'applicazione del divieto di cumulo "de quo", non aveva fornito, nei prescritti termini, la prova della natura dell'indennità estera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6336
    Data del deposito : 5 maggio 2001

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