Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
Il divieto di cumulo delle prestazioni previdenziali o assistenziali previsto dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1408/71 (relativo alla "Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità" e modificato dai successivi regolamenti CEE n. 2864/72 e n. 1247/92) presuppone da un lato che le prestazioni siano corrisposte da due (o più) differenti Stati membri dell'Unione europea e, dall'altro, che esse siano da considerare di identica natura in ragione degli elementi costitutivi richiesti e del dato temporale del periodo assicurativo. Ne consegue che , nell'ipotesi in cui si discuta della cumulabilità di una prestazione nazionale con una prestazione erogata da uno Stato estero, la configurabilità della suddetta "duplicazione" di prestazioni presuppone che il soggetto che ha interesse a farla valere dimostri la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei suddetti elementi. Ciò comporta l'onere per tale soggetto di provare - tenendo conto che per effetto dell'art. 14 della legge n. 218 del 1995 la conoscenza della legge straniera da parte degli organi giudicanti nazionali non è più regolata come una questione di fatto, ma è divenuta una "quaestio iuris" - la natura della prestazione estera dimostrando la sussistenza di quegli elementi di fatto che, alla luce della relativa normativa straniera, sono suscettibili di attestarne la specifica funzione (al di là di ogni elemento nominalistico) al fine di consentire non soltanto di effettuare una effettiva comparazione tra le prestazioni stesse ma anche di stabilire la rilevanza del richiamo al regolamento CEE n. 1408/71, alla cui applicabilità sono espressamente sottratte alcune aree di protezione del lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'indennità di accompagnamento richiesta dall'assicurato cumulabile con l'"indennità di assistenza continuativa" allo stesso corrisposta dallo Stato tedesco in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorsogli in Germania, sul principale rilievo che il Ministero dell'Interno, nell'invocare l'applicazione del divieto di cumulo "de quo", non aveva fornito, nei prescritti termini, la prova della natura dell'indennità estera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6336 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NO IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1464/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 22/05/98 R.G.N. N. 1053/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo de ricorso e rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 1994, IG AG adiva il Pretore di Lecce perché, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno, fosse riconosciuto il suo diritto all'indennità - di accompagnamento, negata in sede amministrativa.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l'espletamento di una consulenza d'ufficio, il Pretore, con sentenza del 28 ottobre 1996, accoglieva la domanda, condannando il Ministero al pagamento del beneficio richiesto con decorrenza dal 1^ dicembre 1984, oltre rivalutazione Istat ed interessi con decorrenza dalla stessa data e spese di giudizio.
A seguito di gravame del Ministero, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 22 maggio 1998, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiarava che sui ratei maturati sino al 31 dicembre 1991 erano dovuti cumulativamente interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre sui ratei maturati successivamente erano dovuti alternativamente interessi legali o rivalutazione monetaria. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che unico requisito per ottenere l'indennità di accompagnamento era quello sanitario.
In relazione all'assunto del Ministero, che aveva eccepito che il AG godeva di altro sussidio da parte di uno Stato estero, il Tribunale osservava che non era precisata la natura di detto sussidio e che, in ogni caso, esso era incompatibile con l'indennità di accompagnamento, perché questa non poteva cumularsi con assegni di uguale natura erogati dallo stato nazionale. Non sussisteva, inoltre, alcuna incompatibilità con le provvidenze straniere, atteso che le stesse non gravano sulle finanze dello Stato italiano. Del resto vigeva il criterio della territorialità delle disposizioni in tema di indennità di accompagnamento.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, affidandosi ad un duplice motivo. IG AG non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia riguardante l'esistenza del presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento del beneficio domandato(art. 360 n. 5 c.p.c.). In particolare sostiene il ricorrente che non risponde al vero che l'unico requisito per usufruire dell'indennità di accompagnamento sia il requisito sanitario perché l'art. 2 della legge n. 118 del 1971, dalla categoria degli invalidi civili destinatari dei benefici di cui alla stessa legge n. 118 esclude "gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio nonché i ciechi ed i sordomuti per i quali provvedono altre leggi". Nè il quadro normativo ha subito modifiche per effetto della successiva legge 21 novembre 1988 n. 508, atteso che il riferimento in detta legge ai cittadini e non ai mutilati ed invalidi civili, contenuto nel secondo comma, deve considerarsi una mera imprecisione terminologica, dato che il quarto comma dello stesso articolo riconferma il criterio ispiratore dell'art. 2, comma 2, della legge n. 118 del 1971, stabilendò, infatti, che l'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Con il secondo motivo il Ministero deduce violazione di norma di diritto, in particolare dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo "all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità" (cfr. art. 360 n. 3 c.p.c.). L'art. 51 del Trattato CEE stabilisce, infatti, che il Consiglio all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per la instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema diretto ad assicurare ai lavoratori migranti il cumulo dei periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo delle stesse, nonché il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli stati membri. Il principio del Trattato è, pertanto, quello del coordinamento tra i diversi ordinamenti degli Stati membri in modo tale che essi funzionino non come sistemi chiusi ma come sistemi tra loro comunicanti.
Da qui l'emanazione del regolamento n. 1408 del 14 giugno 1971 (in Gazzetta Ufficiale n. L 149 del 5 luglio 1971 relativo "all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità), costituente tuttora la base dell'intera normativa della sicurezza sociale dei lavoratori degli Stati membri. L'art. 12 di tale regolamento stabilisce specificamente che le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro.
Il AG, come si evince dalla documentazione in atti, percepisce - a causa di un infortunio subito in Germania il 25 agosto 1969 - a carico della Lederindustrie-Berufsgenossenschaft di Mainz, oltre che una rendita infortunistica, ed un assegno per maggiore consumo di vestiario, anche una indennità di assistenza continuativa, che l'INAIL con una propria nota ha ritenuto equivalente giuridicamente all'assegno per assistenza personale continuativa previsto per gli infortuni sul lavoro dall'art. 76 del T.U. approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124. 2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
È opinione unanimamente condivisa, sia in dottrina che in giurisprudenza che, al pari di altri atti comunitari vincolanti, anche i regolamenti sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente e successiva in contrasto con quella comunitaria. Si è al riguardo evidenziato come la natura tipicamente normativa del regolamento comunitario trovi fondamento nei caratteri precipui che lo caratterizzano anche in relazione agli altri atti comunitari, per essere il regolamento dotato, come ogni legge, del carattere della generalità avendo ad oggetto un numero non definito di destinatari, e cioè categorie di soggetti, determinati astrattamente e nel loro insieme. Ciò spiega la diretta applicabilità (espressamente prevista dall'art. 189, comma 2, del Trattato CEE) del regolamento in ognuno degli Stati membri, senza che sia quindi richiesto alcun intervento formale di qualche autorità nazionale, sempre che detto intervento non sia però previsto dallo stesso regolamento attraverso specifiche norme di attuazione. Da tutto ciò non consegue, però, l'abrogazione o caducazione della norma interna, che rimane inoperante solo se ed in quanto si ponga in contrasto con la norma comunitaria, conservando di contro la sua operatività in tutti quei casi in cui non si riscontra detto contrasto.
Si viene, così, a determinare a seguito all'impatto della norma comunitaria sulla legislazione dello Stato membro un adeguamento "automatico" dei due ordinamenti ed un loro altrettanto "automatico adattamento", con l'ulteriore effetto che la singola fattispecie sottoposta all'esame del giudice, se evidenzia tale contrasto e nei termini in cui lo concretizza, rimane attratta "ratione materiae" nella sfera di applicazione della sola norma comunitaria (cfr. per il rapporto tra regolamento comunitario e legge statale ex plurimis:
Cass. 18 maggio 1999 n. 4817; Cass. 22 aprile 1999 n. 3999).
3. Orbene, sulla base della immediata e diretta efficacia dei regolamenti comunitari nella nostra legislazione, il Ministero dell'Interno si è richiamato al regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato dal regolamento n. 2864/72 del Consiglio del 19 dicembre, ed ancora dal regolamento del Consiglio n. 1247/1992 del 30 aprile 1992, in GUCE L. 136, p. 1), e in particolare al divieto di cumulo delle prestazioni, richiamando specificamente il disposto dell'art. 12 di detto regolamento, che al comma 1 impedisce "il conferimento ed il mantenimento del diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria", e che al comma 2, precisa altresì che "le clausole di riduzione, sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario, anche se si tratti di prestazioni acquisite in base ad altra legislazione di altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio dello Stato membro".
Sulla base delle summenzionate disposizioni, il Ministero assume che essendo il AG beneficiario per un infortunio sul lavoro avvenuto il Germania il 25 agosto 1969 - di "una indennità di assistenza continuativa", corrispostagli dallo Stato tedesco, non può usufruire (per il divieto, appunto, di cumulo delle prestazioni previdenziali introdotto dal summenzionato regolamento comunitario) anche dell'indennità di accompagnamento riconosciuta dalla nostra legislazione agli invalidi civili con l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18". A riprova dell'operatività del summenzionato divieto, il cui presupposto è dalla norma comunitaria fissato nella identità delle prestazioni che si intendono cumulare, il Ministero fa in questo giudizio riferimento, come si è innanzi ricordato, ad una nota della Direzione Generale dell'INAIL n. 119459/PV del 12 settembre 1989, in cui vien detto che "l'indennità di assistenza continuativa" deve ritenersi "equivalente" all'assegno per assistenza personale continuativa previsto per gli infortuni sul lavoro dall'art. 76 del T.U. approvato con d.p.r. del 30 giugno 1965 n. 1124. 4. Ai fini di un ordinato iter argomentativo va evidenziato che dal ricorso unitariamente esaminato si evince che l'incompatibilità fatta valere nel presente giudizio dal Ministero non attiene alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508. Norma questa che stabilisce che l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili "non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio" (quarto comma) e che fa, poi, salva la "facoltà di optare per il trattamento più favorevole" (quinto comma).
La suddetta incompatibilità ha per presupposti, infatti, la corresponsione da parte dello Stato italiano, tramite le amministrazioni competenti, non solo dell'indennità di accompagnamento ma anche di "analoga prestazione" per causa di guerra, lavoro o di servizio. In altri termini, l'operatività del combinato disposto dei commi 4 e 5 della l. n. 508 del 1988 poggia su un elemento soggettivo, dato della corresponsione delle due prestazioni da parte dello Stato italiano, e da un secondo elemento di carattere oggettivo, dato dalla "analogia" delle prestazioni stesse.
Orbene, nel ricorso in esame il Ministero non fa alcun riferimento ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel territorio nazionale ne' ad alcuna "analoga" prestazione corrisposta dallo Stato per causa di lavoro. Ne consegue che non può trovare ingresso il primo motivo del ricorso che fa leva, proprio, sull'art. 1 della legge il febbraio 1980 n. 18 e sui commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508. 5. L'integrale lettura del ricorso attesta, invece, l'intento del Ministero di far valere a sostegno della sua richiesta la normativa del regolamento comunitario n. 1408/1971 e specificamente dell'art. 12 di detto regolamento.
Detta normativa, contemplante, come si è visto, una specifica incompatibilità - o meglio il divieto di beneficiare di più prestazioni - si distingue dalla incompatibilità in precedenza esaminata, sia sotto il profilo soggettivo perché pone a raffronto due (o più) prestazioni corrisposte da due diversi Stati membri della Comunità Europea, sia sotto il profilo oggettivo, perché l'incompatibilità riguarda "prestazioni" aventi una stessa natura (non facendo uso la normativa comunitaria dell'espressione "analoghe prestazioni" adoperata, invece, nel comma 4 dell'art. 1 l. n. 508/1988). La ratio della norma comunitaria va individuata nell'esigenza di evitare, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, una duplicità di prestazioni, in linea con le finalità globali del regolamento n. 1408 del 1971, diretto ad assicurare, da un lato, una totalizzazione dei periodi assicurativi e dall'altro la parità di trattamento tra lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione all'interno della Comunità. Tutto ciò comporta, come sul punto correttamente osservato nella sentenza impugnata, che al di fuori dell'ambito di operatività del divieto di cui al citato art. 12 del regolamento comunitario, ben possono in determinate aree della previdenza ed assistenza sociale aggiungersi alle provvidenze dello Stato italiano anche altre provvidenze estere, trovando detta regola - è opportuno ribadirlo - una eccezione solo nel caso si sia in presenza di indennità o altro genere di emolumenti in relazione alle quali sia configurabile una "duplicazione" di prestazioni, da considerarsi di identica natura in ragione degli elementi costitutivi richiesti e del dato temporale del periodo assicurativo.
6. Quanto sinora detto è sufficiente per il rigetto del ricorso, atteso che il Ministero, per il riconoscimento della sua richiesta e per rivendicare una incompatibilità di prestazioni avrebbe, in primo luogo, dovuto operare un raffronto, così come richiesto dall'art. 12 del regolamento comunitario, tra indennità di accompagnamento ed indennità che si assume essere corrisposta dallo Stato tedesco a titolo di indennità di "assistenza continuativa"; ed avrebbe, successivamente, dovuto dimostrare che quest'ultima indennità aveva - in ragione delle finalità perseguite e dei sui elementi costitutivi - una natura idonea a concretizzare una duplicazione di prestazioni.
Di contro il Ministero ha preso a raffronto la c.d. indennità di "assistenza continuativa" con l'indennità prevista dall'art. 76 per gli infortuni sul lavoro approvato con d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ritenendo dette identità "equivalenti". Così facendo ha finito, con argomentazioni di ordine "circolare", per rivendicare una forma di incompatibilità al di fuori del sistema normativo, e per operare una sovrapposizione di norme (comunitaria e nazionale), interpretando quella comunitaria (ed il divieto da questa introdotto) sulla base della lettera e del contenuto del comma 4 dell'art. 1, della l. n. 508 del 1988. 7. Ma l'assunto del Ministero risulta privo di fondamento anche a volere operare un raffronto tra la c.d. indennità di assistenza comunitaria e l'indennità di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ed anche a volere ritenere una forma di fungibilità tra dette indennità, per farne poi scaturire gli effetti di cui al comma 4 della legge n. 508.del 1988.
In questa specifica ottica non varrebbe addurre che il Tribunale doveva di ufficio accertare la natura della c.d. "indennità di assistenza continuativa" al fine di determinarne l'incompatibilità con l'indennità di accompagnamento di cui il AG beneficiava come invalido civile.
Questa Corte ha più volte statuito il principio secondo cui la legge straniera non è soggetta alla regola "iura novit curia", la quale vige solo per il diritto italiano(cfr. in tali sensi Cass. 5 marzo 1979 n. 1388, cui adde, in epoca meno risalente, Cass. 1 marzo 1984 n. 1442, in relazione alla fattispecie in cui la legge straniera si pone come presupposto rispetto all'applicazione della regola di reciprocità ex art. 16 disp. prel. c.c.; nonché Cass. 10 febbraio 1993 n. 1681, che ribadisce il principio secondo cui la legge straniera si pone come un mero fatto soggetto all'onere della prova, la cui valutazione è riservata in quanto tale al giudice di merito, sottraendosi, quindi, al controllo di legittimità). Ha costituito, poi, un logico corollario di un siffatto principio l'assoggettamento alle regole sull'onere probatorio della parte che faceva riferimento ad una norma straniera ed al suo contenuto, con conseguenziale onere a suo carico di dimostrarne l'esistenza anche tramite la produzione di una traduzione (giurata) della norma straniera, non essendo il giudice - non a conoscenza della lingua - tenuto a disporre d'ufficio detta traduzione, senza una specifica istanza in tali sensi della parte interessata(cfr. ex plurimis in relazione ai documenti in lingua straniera: Cass. 21 novembre 1996 n. 10268; Cass. 17 dicembre 1994 n. 10831).
8. Al fine di rendere effettivo l'operatività delle regole di diritto internazionale privato, si è, con la legge 31 maggio 1995 n. 218(riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato),
statuito all'art. 14 (conoscenza della lingua straniera applicabile) che "l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice". A tal fine il giudice, oltre ad avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, delle informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, può anche interpellare esperti o istituzioni specializzate" (comma 1). Questa norma, destinata a trovare applicazione sempre più ampia anche in sede di diritto comunitario per il progressivo estendersi del numero degli Stati membri della Comunità, ha portato nel nostro assetto ordinamentale ad una importante innovazione, concretizzantesi in un diverso approccio tra organo giudicante e legge straniera. Ed infatti, la conoscenza della legge straniera non viene più regolata come una questione di fatto, attribuendo ora la indicata norma di diritto internazionale privato natura di questione giuridica alla problematica riguardante la norma straniera. Il che comporta l'applicabilità alla legge straniera dell'intera disciplina relativa alle questioni di diritto, con l'operatività diretta del principio iura novit curia, e con le numerose consequenziali ricadute, oltre che nel campo sostanziale, anche in quello processuale(ad esempio, in termini di immediata applicabilità dello ius superveniens, di ricorribilità in cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).
9. L'inserimento - alla stregua di una visione contrassegnata in dottrina come "recenzionistica" (cioè di rinvio recettizio) della norma di un altro ordinamento nel nostro importa oltre alla necessità di una sua interpretazione secondo i canoni ermeneutici interni - anche la conseguenza che l'applicazione della norma avvenga nel rispetto delle regole e con le modalità prescritte nel nostro sistema processuale. Da qui l'onere delle parti che rivendicano l'applicazione della norma straniera di provare i fatti che sono alla base della loro pretese e che costituiscono il substrato oggettivo della norma straniera da applicare. Prova che deve espletarsi, come si è già detto, nel rispetto dei termini e delle preclusioni fissate dal nostro codice di rito, comprese quelle dettate in relazione alle controversie in materia di lavoro dal titolo IV del codice stesso.
10. Anche alla luce di questo ultimo genere di considerazioni e della indiscutibile operatività delle regole enunciate nell'ambito del diritto comunitario, il ricorso non può trovare accoglimento. Come si è già visto, il Ministero dell'Interno non ha proceduto, come, invece, avrebbe dovuto, al confronto tra indennità estera ed indennità di accompagnamento, e comunque, non ha provato neanche la natura della indennità corrisposta dallo Stato tedesco, e specificamente non ha dimostrato la sussistenza di quegli elementi di fatto, che, alla luce della relativa norma straniera, erano suscettibili di attestarne - al di là di ogni elemento nominalistico - la specifica funzione, oltre che ai fini di una effettiva comparazione tra indennità anche ai fini della individuazione della rilevanza del richiamo al regolamento comunitario n. 1408 del 1971, che sottrae alla sua disciplina alcune aree di protezione del lavoro. 11. Per concludere, non può sottacersi che, a fronte dell'assunto della sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda del Ministero per mancata specificazione della "natura" del sussidio, il ricorrente non ha dichiarato di avere provato nei termini innanzi indicati detta natura (o di avere avanzato relativa istanza). Ed è opportuno al riguardo ricordare il principio ribadito più volte da questa Corte secondo cui, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate (o insufficientemente valutate), è necessario che il ricorrente precisi in maniera esaustiva la risultanza e/o gli elementi che egli asserisce decisivi non valutati (o insufficientemente valutati), dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis: Cass. 1^ febbraio 1995 n. 1161, Cass. 20 dicembre 1994 n. 10972). 12. Nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione di AG IG.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001