Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14750 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 4750/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EFFETTI DEL CONCORDATO SEZIONE PRIMA CIVILE PREVENTIVO SUI DEBITI INSODDISFATTI Composta dag Il) R.G.N. 139/00 Dott. Giovann - Presidente Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Cron.29838 Dott. Giulio GRAZIADEI · Consigliere Rep. 3927 · Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Ud. 03/04/2003 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AB, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 262/26, presso l'avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO CRISTIANO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AB ER COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO SANTO SPIRITO 3, presso l'avvocato 2003 GIORGIO CLEMENTI, che lo rappresenta e difende 878 unitamente all'avvocato RENZO TURRI, giusta procura in " 1 calce al controricorso;
+ controricorrente avverso la sentenza n. 1235/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Taverna che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Clementi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo ed il rigetto del resto;
Svolgimento del processo Il 31.1.1989 la società Gi. Ti. Bi. s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato la soc. Co- struzione AB TI s.p.a. e ne chiese la condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione, relativi ad un immobile che la convenuta le aveva venduto, ricaden- ti in un'area lottizzata denominata "macrolotto indu- striale". La convenuta resistette alla domanda debitamente ' chiamò in giudizio la società Filatura autorizzata, F 2 BE in nome collettivo. Il tribunale con sentenza 21.9.1996 accolse la do- manda e condannò la AB TI a pagare all'attrice L. 34.351.666, oltre interessi e spese;
respinse la do- manda di garanzia di quest'ultima. Propose appello la AB TI, sia per conte- stare la obbligazione a proprio carico, sia per invoca- re la garanzia dalla chiamata in causa. Si costituì solo BE IO, quale socio le- gale rappresentante della Filatura BE, che dedus- se, tra l'altro, la nullità della notificazione della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c.; la nulli- tà dell'appello, il proprio difetto di legittimazione passiva, la intervenuta omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni della società Filatura BE e la sua estinzione. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 12.X1.1998, ha dichiarato cessata la materia del con- tendere fra la AB TI e la Gi.Ti.Bi. ed ha con- dannato BE IO, quale socio illimitatamente responsabile della Filatura BE, a tenere indenne la appellante da tutti gli esborsi cui quest'ultima era stata condannata in favore della attrice, con la sen- tenza impugnata;
oltre alle spese del doppio grado. Ha preso atto la corte di merito della rinunzia 3 all'appello della AB TI nei confronti della Gi. Ti. Bi. ; con riguardo alla domanda di garanzia, ha ritenuto rituali le notificazioni dell'atto di chiamata in causa in primo grado, avvenuta a mani del commissa- rio giudiziale del concordato preventivo e della moglie convivente di BE IO, legale rappresentante della società, nonché dell'atto di appello, avvenuta a mani proprie del BE, quale rappresentante e socio unico della Filatura BE;
mentre sfornita di prova ha giudicato la deduzione in ordine alla estinzione della società e alla esecuzione del concordato. → Quanto al merito della domanda di garanzia, ha ri- levato che gli originari proprietari dei terreni si erano impegnati a vincolarli al piano di lottizzazione, così destinando ad uso comune porzioni determinate del- le rispettive proprietà e disponendo, in deroga all'art. 1069 c.C., che ciascuno dei proprietari con- corresse alle spese delle opere di urbanizzazione, con la conseguenza che tale onere aveva assunto la natura giuridica di obbligazione propter rem. Ha osservato che nelle vendite a lotti di aree fab- bricabili le pattuizioni con cui si impongono limita- zioni alle possibilità di utilizzazione danno luogo a servitù prediali a carico ed a favore di ciascun lotto, purché nei singoli atti di acquisto sia richiamato il 4 piano di lottizzazione e di sviluppo;
ed ha per questa ragione ritenuto che le obbligazioni in questione vanno qualificate propter rem, dovendosi riconoscere, per la dipendenza dalla costituzione di servitù reciproche, la sussistenza dei requisiti della accessorietà, ambulato- rietà dal lato soggettivo e tipicità. Per tale motivo ha dichiarato il BE, nella qualità, tenuto al rimborso nei confronti dell'appellante di quanto essa era stata condannata a pagare alla Gi.Ti.Bi.. Propone ricorso per cassazione con quattro motivi in proprio e, quale socio della società Filatura Bet- tazzi, BE IO;
resiste con controricorso la soc. AB TI Costruzione. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 145 e 101 c.p.c.. Deduce che, costituendosi in appello, egli aveva lamentato la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la notificazione dell'atto di chiamata in causa della società era stata eseguita presso il domicilio personale di esso legale rappresentante e presso lo studio del commissario giudiziale del concordato pre- ventivo e non presso la sede della società; a nulla ri- 5 5 levando che l'altro socio BE CE fosse dece- duto. Con il secondo denunzia la omessa notifica dell'atto di appello al commissario giudiziale chiamato in primo grado;
l'omessa pronunzia sul punto, la viola- zione degli artt., 102 e 112 c.p.c. e la nullità della sentenza. Osserva che, sebbene in primo grado la chiamata in causa fosse stata eseguita anche nei confronti del con- cordato preventivo, in appello era mancata nei confron- ti del commissario giudiziale e tale omissione era ri- levante per la natura di litisconsorte necessario di quell'organo. Con il terzo sono denunziate la carenza di legitti- mazione passiva e la violazione degli artt. 160 II° comma n. 2e 184 III' comma L. F. e dell'art. 101 c.p.c. Assume il ricorrente che essendo stato eseguito completamente il concordato preventivo alla data dell'appello, con la conseguente esdebitazione della società debitrice e dei suoi soci, era venuta meno an- che la sua legittimazione passiva. Di tanto la Corte di Appello aveva mancato di occu- parsi, affermando che non vi era stata la prova, sebbe- ne fosse stato prodotto anche il certificato di esecu- zione del concordato. Con il IV° è denunziata la violazione degli artt . 112 c.p.c. e 184 I° e III° comma L.F.. Lamenta che sebbene la società AB TI aves- se limitato la domanda alla percentuale concordataria, 2 la corte territoriale aveva condannato essa ricorrente al pagamento dell'intero, pronunciando extra petita e comunque in violazione delle norme fallimentari richia- mate. Preliminarmente va rilevato che, sebbene il giudi- zio sia stato promosso dalla società Gi. Ti. Bi. s.r.l. nei confronti della società Costruzione AB TI s.p.a. ed esteso alla società in nome collettivo Fila- tura BE, per effetto della sua chiamata in causa, a garanzia della convenuta;
e sebbene BE IO si sia costituito in appello come rappresentante legale della Filatura BE - che in primo grado era rima- e la AB TI abbia sempre ri- sta contumace - chiesto la condanna della società, e solo di essa, a rivalerla di quanto fosse stata condannata a pagare all'attrice, la sentenza impugnata ha condannato Bet- tazzi IO " nella qualità, ovvero quale socio il- limitatamente responsabile a rilevare indenne 1'appellante dal pagamento di tutte le somme.... La condanna è stata, dunque, pronunziata nei con- fronti del socio e la specificazione del dispositivo " 7 3 ovvero quale socio illimitatamente responsabile" elimi- na ogni dubbio che avrebbe lasciato la sola espressione nella qualità", che l'aveva preceduta, certo essendo 1''intendimento del giudice di appello di considerare la condizione del BE, di socio a responsabilità illimitata, per determinarlo alla condanna, una volta che in sede di motivazione si era ritenuto di eviden- ziare, allorché si era compiuta la verifica della ri- tualità della notificazione della chiamata in causa e della costituzione in appello della società Filatura BE, che corretta era stata, essendo avvenuta a mani della moglie convivente di BE IO (e non nella sede della società ), in quanto " il BE è rimasto l'unico socio della Filatura". Del resto il ricorso per cassazione è stato propo- ་sto da BE IO in proprio e quale socio della società Filatura BE", egli rinvenendo la propria legittimazione ad impugnare nel capo della de- cisione che lo ha condannato, in ragione della sua re- sponsabilità illimitata;
decisione che va, per tale aspetto, cassata senza rinvio, ai sensi dell'art-. 382 III° C. ult. parte c.p.c., conseguendo quella nullità alla violazione del principio del contraddittorio, per inesistenza del rapporto processuale con riferimento al ricorrente, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado 8 del giudizio (Cass. 3061/1996; 360/1986; 820/1982; 6497/1980). Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa, per quanto di ragione, senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma 3.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Giovanni Losavio Sion untosar CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prime Save Civile Deposit C a CANCELLIERE OTT 2685 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE a