Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10456 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 04 56 / 0 1 IN DOME E POP LONALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto preliminare di SEZIONE SECONDA CIVILE 'vecolita: resoluxucu per Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: medlem mento Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 6435/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere- Cron. 23074 - Rep. 3531 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere - Ud. 22/01/01 Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: AT RI ZI, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ROMA VIA DEL CORSO 75, presso lo studio dell'avvocato Richlesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE RENATO DI CASTRO, che la difende, giusta delega in per diriati 1300 atti;
Q3 A602001 IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA TE HA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 29, presso lo studio difese dell'avvocato IACOPO SQUILLANTE, the nibemente dall'avvocato GIUSEPPE VALENTINO, giusta 2001 delega in atti;
107
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 3664/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito 1'Avvocato Renato DI CASTRO, difensore del l'accoglimento ricorrente che ha chiesto del #T ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 19.6.1995 MI BA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma RI CA Negri deducendo: che in data 7.12.1994 aveva stipulato con la convenuta un preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile di proprietà della stessa, sito in località Monte Piccolo del Comune di Monte Argentario%;B che la convenuta non si era presentata il 5.6.95 presso lo studio del Not. Misurale per la stipula dell'atto traslativo. 772 Chiedeva, pertanto, che il Tribunale disponesse il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa esibizione da parte della promittente venditrice, della documentazione necessaria per la stipula del contratto definitivo;
e qualora la documentazione non fosse risultata idonea, chiedeva che il preliminare fosse risolto per inadempimento della CA e quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'importo percepito come anticipo del prezzo pari a L. 85.000.000, con gli interessi bancari dalle date dei singoli versamenti. La CA, costituitasi deduceva che il contratto si era sciolto per inadempimento dell'attore al quale con telegramma 3.5.95 aveva inviato diffida ad 3 adempiere nel termine di 15 gg., scaduto il quale, con lettera 23.5.95, aveva inviato al Notaio, la documentazione necessaria per la stipula del definitivo, fissata nel termine di 5 giorni, sollecitando dall'attore il rilascio di un "benestare" in merito alla documentazione inviata al Notaio e non ricevendo alcuna risposta, si era ritenuta sciolta da ogni vincolo con il promissario acquirente in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultimo, tant'è che il 5.6.95 aveva venduto 772 1'immobile а terzi ricavandone un prezzo Chiedeva quindi che il notevolmente inferiore. Tribunale, dato atto dell'intervenuta risoluzione del contratto, condannasse l'attore al risarcimento danni. L'attore, preso atto della vendita modificava l'originariadell'immobile a terzi, domanda, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con condanna alle restituzioni ed al risarcimento danni. Il Tribunale, con sentenza 19 maggio 1998, rigettava le domande attrici e dichiarava sciolto il contratto il 18.5.95 in conseguenza della diffida ad adempiere inviata dalla CA;
accertava il diritto di quest'ultima a trattenere 4 la caparra confirmatoria ricevuta pari a L. 25.000.000, condannandola a restituire la somma di L. 60.000.000 percepita a titolo di anticipo sul prezzo;
rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dalla medesima. Su impugnazione principale della CA, in ordine al rigetto della domanda di risarcimento;
ed incidentale del BA la corte di appello di Roma, con sentenza 7.12.99, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita, per FT₂ inadempimento della CA che condannava a restituire la somma complessiva di L. 85.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Afferma la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che, dovendo la diffida ad adempiere, per derivarne l'effetto di cui all'art. 1454 C.C., contenere espressamente una univoca manifestazione di volontà del suo autore, di ritenere risolto il contratto in caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte del destinatario, entro il termine concesso;
una tale manifestazione non è contenuta nel telegramma del 3 5 maggio, in quanto la "presa d'atto" dell'inadempimento della controparte avrebbe potuto preludere, da parte della CA, anche ad una azione di adempimento o di risarcimento danni. Conseguentemente, per la corte d'appello, essendo la CA tenuta ad adempiere anche dopo il 18 maggio, essa si è resa inadempiente, quando il 5 giugno 95 ha venduto l'immobile а terzi;
e, comunque, anche a voler ritenere idoneo il la risoluzione deltelegramma a provocare comportamentopreliminare, il successivo tenuto 772 dalla promittente venditrice (che aveva manifestato la volontà di procedere alla stipula del contratto definitivo nel termine di cinque giorni), dimostra la chiara volontà della stessa di rinunciare agli effetti della diffida. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione. controricorso RI CA Negri. Resiste con il BA. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione dell'art. 1454 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente affermato che, anche а ritenere il telegramma, contenente la diffida ad adempiere entro il termine di 15 gg. lo scioglimento del rapporto idoneo а provocare successivo ulteriore termine contrattuale;
il promittente venditrice al concessO dalla promittente acquirente avrebbe fatto venir meno gli effetti della diffida stessa;
2)- 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte d'appello erroneamente omesso di considerare il comportamento del BA in tutta la controversia, quali la richiesta di continui rinvii ed in particolare l'affermazione contenuta FT nella corrispondenza, di non voler procedere alla stipula notarile. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, sollevata dal resistente sotto il profilo della mancanza di data della procura e dell'omesso riferimento in essa al giudizio di legittimità. Infatti, se è vero che la specialità della procura per il ricorso per Cassazione comporta che essa debba essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata ed in data anteriore о contemporanea alla sottoscrizione del ricorso, altresì vero, come questa corte ha precisato (v. S.U. 12625/98) che la mancanza della data non 7 i rileva ai fini della validità della procura, quando sussiste la certezza dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione, certezza desumibile dalla riproduzione della procura nella copia notificata del ricorso, certificata dall'ufficiale giudiziario conforme all'originale, Come si è verificato nella specie (v. sent. 7422/99). Quanto, poi, al dedotto mancato specifico riferimento al giudizio di legittimità, la procura, FT2. sia essa apposta a margine o in calce al ricorso, costituendo un corpus esso,inscindibile con garantisce della volontà della parte di voler proporre quello specifico mezzo di gravame (v. sent. 12838/99), а meno che non risulti la volontà espressa di non voler proporre ricorso per Cassazione, cosa con non si riscontra nella specie. Passando all'esame dei motivi di ricorso, Va rilevato che la corte d'appello, nel dichiarare la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento della CA, ha posto a fondamento della decisione due rationes decidendi: quella secondo cui il telegramma del 3.5.95 non conteneva una diffida ad adempiere, cioè non costituiva 8 univoca manifestazione della volontà della CA di ritenere risolto il contratto nel caso di mancato adempimento dell'obbligazione da parte del destinatario obbligato;
e quella secondo cui, anche ove il telegramma avesse manifestato quella comportamento della volontà, il successivo promittente venditrice avrebbe, comunque, configurato una rinunzia agli effetti risolutivi prodotti dalla diffida. Ciò posto, poiché la ricorrente, con i motivi di ricorso, non ha impugnato entrambe le rationes TL F decidendi menzionate, ma solo la seconda di esse, ne consegue che, anche ove venga accolto il motivo di ricorso che questa ratio censura, la sentenza, comunque, passerebbe in giudicato sulla base della ratio non impugnata. Pertanto, venendo meno l'interesse della ricorrente ad impugnare, il primo motivo di ricorso è inammissibile;
altrettanto lo è il secondo motivo non riguardando il vizio di motivazione dedotto, un punto decisivo della controversia stante la irrilevanza del comportamento delle parti a fronte dell'operatività di diritto della risoluzione intimata ex art. 1454 c. civ. Il ricorso va, quindi, respinto e la ricorrente 9 soccombente a condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, nella misura che si liquida in dispositivo. FTL
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del resistente, spese che si liquidano in L. 222.500 oltre L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. AV TR est IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 250.000 1097 129,11 456T 60000 4567 DETOSTING IN CANCELLERIA 089 Roma JAGO 2001 80GT 1200 IL CANCELLIERE C1 [TO: 310000 172,10 Fran ✓ CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23 8 2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 42098 versate € 17210 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del/30/5/2002)agy 2002 10