Sentenza 27 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN OME EL PO LO INDIANO LA COR E SUPREMA DI ASSAMIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 5549/98 on. 2479 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere LILE 3000 CANCELLERIA: ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CB220 36 OLINI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 471 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI UFFICIO COPIE FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE atti;
per diritti L.30 2.7 GEN. 2001 ricorrente IL CANCELLIERE
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. AGOSTIN per diritti L. ✓ presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, il 13 FEB. 2001.. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 IL CANCELLIERE CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4940 -1- delega in atti;
B - controricorrente avversO la sentenza n. 3185/97 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 19/01/98 R.G.N. 5850/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo BA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 5549/98 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Brescia, OL ST, già titolare di pensione INPS, assumendo di aver lavorato per oltre dieci anni nel settore dell'amianto, chiedeva la condanna di detto istituto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione dell'indice moltiplicatore 1,5, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (come successivamente modificato). La domanda, accolta dal Pretore, è stata (su appello dell'INPS) respinta dal Tribunale di Brescia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha interpretato l'invocata flex disposizione come vòlta a favorire l'esodo dal settore dell'amianto (notoriamente in crisi) dei lavoratori in esso occupati, per scongiurare le prevedibili ripercussioni sul piano della sicurezza (in termini di salute collettiva) dell'esposizione a rischio dei detti lavoratori. E, sulla base di tale interpretazione, suffragata (a suo avviso) dalla stessa lettera della legge, ha escluso che il beneficio contributivo da essa previsto potesse trovare applicazione con riguardo al diverso ambito della liquidazione della pensione (già acquisita). L'OL chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso 3 fondato su un solo motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito in legge 4 agosto 1993 n.271, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. In sintesi, premesso che la normativa in questione (nel Fel testo modificato dall'art. 1 del d.l.1993/u. 169) fariferimento non ai "dipendenti" ma ai "lavoratori" e (a parte il caso дин della contrazione di malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto) condiziona l'attribuzione dell'incremento contributivo esclusivamente alla esposizione all'amianto per periodi di lavoro soggetti alla assicurazione obbligatoria per le malattie professionali e superiori a dieci anni, sostiene che la tesi della riferibilità del beneficio ai soli lavoratori ancora occupati al momento dell'entrata in vigore della legge e non anche ai pensionati è erronea -tenuto l'altro,conto, fra l'altro, che l'espressione "lavoratore" designa "uno status in senso lato che comprende anche chi ha cessato di lavorare ed è pensionato"- e determinativa di una disparità 4 di trattamento contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Osserva, inoltre, che la copertura degli oneri finanziari esiste -contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- ed è prevista dalla Relazione tecnica allegata al decreto-legge n.169 del 1993. Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 28 luglio 1998 n.7407, 27 ottobre 1998 n.10722), in particolare affermando (cfr. Cass. 7 luglio 1998 n.6620) i seguenti princìpi: "In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori тии del settore dell'amianto, l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui al d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la ! maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, (prevista) per i lavoratori> per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore della legge n.257/1992 e successive modificazioni erano titolari di pensione di vecchiaia 5 o di anzianità. Infatti, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo dell'art. 13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra блу parte contrastano con l'ipotesi interpretativa dell'estensione del beneficio ai pensionati elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di attività lavorativa in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art. 13". A questi principi, non contrastanti con gli artt. 3, 32 e 38 (cfr., oltre la citata sentenza n.6620/98, Cass. 10 Cost. agosto 2000 n.10557), risulta conforme la sentenza impugnata;
6 e da essi il Collegio non ha ragione di discostarsi, considerato che gli argomenti svolti in ricorso a sostegno della contraria tesi interpretativa non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce della Corte. concernente l'applicabilità del beneficioDella questione contributivo ai titolari di trattamenti d'invalidità- questione pure esaminata dalla giurisprudenza citata (cfr. la sentenza n.6620 del 1998) la Corte non deve in questa sede occuparsi, atteso che, mentre la sentenza del Tribunale fa generico riferimento al fatto che il ricorrente fosse "pensionato INPS", lo stesso ricorrente (cfr. la prima pagina del ricorso per cassazione) esplicitamente si definisce "titolare di pensione di anzianità INPS". In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre, ricorrendo i requisiti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Миний РанадиктRavagmani Florinda lepicichiell IL COLLABORATORE · CELLERIA e Depositata in Cancelleria 7 oggi, 2.7 GEN 2001 BORATORE MA. it E R DI CANCELLERIA P U E T R O C