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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1278/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14463/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 76879 74 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1109/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento ci cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto mai notificato l'avviso di accertamento e prescritto il relativo credito tributario.
Si costituiva l'Agente della NE che ribadendo la correttezza dle prorpio operato chiedeva il rigetto del ricorso. Benchè ritualmente citatata in giudizio la Regione Campania non si costituiva.
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato .
IInfatti tenuto conto della norma emergenziale per il Covid che ha interrotto i termini di prescrizione per la durata complessiva di 542 giorni nessuna prescrizione si è , nel caso concreto verificato del Tributo relativo all'anno 2019. Ed invero l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, ha affermato che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.».
Stante la novità della questione sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensa le spese
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14463/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 000 76879 74 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1109/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento ci cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento in quanto mai notificato l'avviso di accertamento e prescritto il relativo credito tributario.
Si costituiva l'Agente della NE che ribadendo la correttezza dle prorpio operato chiedeva il rigetto del ricorso. Benchè ritualmente citatata in giudizio la Regione Campania non si costituiva.
All'odierna udienza camerale la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato .
IInfatti tenuto conto della norma emergenziale per il Covid che ha interrotto i termini di prescrizione per la durata complessiva di 542 giorni nessuna prescrizione si è , nel caso concreto verificato del Tributo relativo all'anno 2019. Ed invero l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, ha affermato che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212.».
Stante la novità della questione sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensa le spese