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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14232 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YE SHUANGSHUANG nata in [...] il .03/04/1988 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di PRATO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, depositata il 12 aprile 2021, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, dichiarava Ve HU colpevole di una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, la condannava alla pena di euro 16.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. I reati, accertati in Prato il 16 marzo 2015, riguardavano, in sintesi: a) l'omessa adozione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso (art. 4, co. 1, d. Igs. 81/2008); b) la mancata conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza, per la presenza di umidità e muffe (art. 64, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008); Penale Sent. Sez. 3 Num. 14232 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/03/2026 c) la mancata manutenzione delle superfici vetrate illuminanti, risultate oscurate da pellicole (art. 64, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008); d) la mancata pulizia di installazioni e arredi destinati a refettorio e servizi igienici (art. 64, co. 1, lett. a), d. Igs. 81/2008); e) l'utilizzo di locali come dormitorio senza i prescritti requisiti di abitabilità (art. 64, co. 1, lett. a), d. Igs. 81/2008); f) la mancata manutenzione dell'impianto elettrico, con conseguente pericolo di contatti accidentali (art. 64, co. 1, lett. c), d.lgs. 81/2008); g) l'aver destinato a luogo di lavoro locali chiusi seminterrati (art. 65, co. 1, d.lgs. 81/2008); h) l'omessa manutenzione di attrezzature di lavoro, in particolare per la mancata riposizione dei carter di protezione su sei macchine tessili (art. 71, co. 4, lett. a), d.lgs. 81/2008). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato il 27/5/2021, il difensore di ufficio dell'imputata, Avv. Massimo Taiti, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con cui lamenta la mancanza di motivazione in merito alla determinazione della pena e la sua eccessività nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. In particolare, il difensore eccepisce: la violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena base: la pena base di euro 8.000,00 di ammenda, individuata per il reato ritenuto più grave (capo h), è stata fissata in misura non solo sensibilmente superiore al minimo edittale, ma addirittura superiore al massimo previsto dalla norma incriminatrice. L'art. 87, comma 2, lett. c), del d.lgs. 81/2008, sanziona, infatti, la violazione dell'art. 71, comma 4, con "l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro". La pena inflitta sarebbe, pertanto, illegale. Tale determinazione, inoltre, sarebbe del tutto priva di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p., non avendo il Giudice fatto alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. se non con mere formule di stile;
l'eccessività e la carenza di motivazione sull'aumento per la continuazione: l'aumento di pena a titolo di continuazione, pari a euro 8.000,00, raddoppia la pena base e risulta immotivato ed eccessivo, considerato che si tratta di episodi accertati nella medesima data e strettamente connessi tra loro;
la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: il Tribunale avrebbe utilizzato il medesimo elemento, ovvero la pluralità delle trasgressioni, sia per giustificare l'aumento ex art. 81 c.p., sia per determinare una pena base significativamente discostata dal minimo edittale, con una duplicazione di valutazione dello stesso profilo;
2 IL FU:' Il Presidente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale: la sentenza non avrebbe argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, la personalità dell'imputata sarebbe stata utilizzata sia per negare la sospensione condizionale della pena sia per giustificare l'entità della sanzione, in maniera apodittica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21/1/2020 per cui, ai sensi dell'art. 89 comma 3, d.lgs. 10/10/2022, n. 150, al ricorso non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p. 2. Tanto premesso, va osservato che il ricorso non è manifestamente infondato per cui l'instaurazione del rapporto processuale impone di rilevare l'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione. 3. Il ricorrente deduce che la pena base di euro 8.000,00 di ammenda, applicata per il reato di cui al capo h), ritenuto più grave, eccede il limite massimo edittale di euro 7.147,67 previsto dall'art. 87, comma 2, lett. c), del d.lgs. 81/2008. Invero, considerato che i fatti risultano accertati il 16/3/2015, la sanzione applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 87 comma 2 lett. c), nel testo previgente al d.lgs. 14 settembre 2015, n.151, che prevedeva "la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione". Non manifestamente infondato è anche la censura relativa all'aumento di pena per i reati satellite, fissata complessivamente in € 8000,00 senza specificare in che misura tale incremento sia riferibile ai vari reati ritenuti e le ragioni del raddoppio della pena base. 4. Va, quindi, dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione risultando i medesimi accertati in data 16 marzo 2015 e non risultando cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13/3/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, depositata il 12 aprile 2021, il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, dichiarava Ve HU colpevole di una serie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, la condannava alla pena di euro 16.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. I reati, accertati in Prato il 16 marzo 2015, riguardavano, in sintesi: a) l'omessa adozione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso (art. 4, co. 1, d. Igs. 81/2008); b) la mancata conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di sicurezza, per la presenza di umidità e muffe (art. 64, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008); Penale Sent. Sez. 3 Num. 14232 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/03/2026 c) la mancata manutenzione delle superfici vetrate illuminanti, risultate oscurate da pellicole (art. 64, co. 1, lett. a), d.lgs. 81/2008); d) la mancata pulizia di installazioni e arredi destinati a refettorio e servizi igienici (art. 64, co. 1, lett. a), d. Igs. 81/2008); e) l'utilizzo di locali come dormitorio senza i prescritti requisiti di abitabilità (art. 64, co. 1, lett. a), d. Igs. 81/2008); f) la mancata manutenzione dell'impianto elettrico, con conseguente pericolo di contatti accidentali (art. 64, co. 1, lett. c), d.lgs. 81/2008); g) l'aver destinato a luogo di lavoro locali chiusi seminterrati (art. 65, co. 1, d.lgs. 81/2008); h) l'omessa manutenzione di attrezzature di lavoro, in particolare per la mancata riposizione dei carter di protezione su sei macchine tessili (art. 71, co. 4, lett. a), d.lgs. 81/2008). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato il 27/5/2021, il difensore di ufficio dell'imputata, Avv. Massimo Taiti, deducendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con cui lamenta la mancanza di motivazione in merito alla determinazione della pena e la sua eccessività nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. In particolare, il difensore eccepisce: la violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena base: la pena base di euro 8.000,00 di ammenda, individuata per il reato ritenuto più grave (capo h), è stata fissata in misura non solo sensibilmente superiore al minimo edittale, ma addirittura superiore al massimo previsto dalla norma incriminatrice. L'art. 87, comma 2, lett. c), del d.lgs. 81/2008, sanziona, infatti, la violazione dell'art. 71, comma 4, con "l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro". La pena inflitta sarebbe, pertanto, illegale. Tale determinazione, inoltre, sarebbe del tutto priva di motivazione, in violazione dell'art. 132 c.p., non avendo il Giudice fatto alcun riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. se non con mere formule di stile;
l'eccessività e la carenza di motivazione sull'aumento per la continuazione: l'aumento di pena a titolo di continuazione, pari a euro 8.000,00, raddoppia la pena base e risulta immotivato ed eccessivo, considerato che si tratta di episodi accertati nella medesima data e strettamente connessi tra loro;
la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: il Tribunale avrebbe utilizzato il medesimo elemento, ovvero la pluralità delle trasgressioni, sia per giustificare l'aumento ex art. 81 c.p., sia per determinare una pena base significativamente discostata dal minimo edittale, con una duplicazione di valutazione dello stesso profilo;
2 IL FU:' Il Presidente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale: la sentenza non avrebbe argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche. Inoltre, la personalità dell'imputata sarebbe stata utilizzata sia per negare la sospensione condizionale della pena sia per giustificare l'entità della sanzione, in maniera apodittica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21/1/2020 per cui, ai sensi dell'art. 89 comma 3, d.lgs. 10/10/2022, n. 150, al ricorso non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p. 2. Tanto premesso, va osservato che il ricorso non è manifestamente infondato per cui l'instaurazione del rapporto processuale impone di rilevare l'estinzione dei reati per l'intervenuta prescrizione. 3. Il ricorrente deduce che la pena base di euro 8.000,00 di ammenda, applicata per il reato di cui al capo h), ritenuto più grave, eccede il limite massimo edittale di euro 7.147,67 previsto dall'art. 87, comma 2, lett. c), del d.lgs. 81/2008. Invero, considerato che i fatti risultano accertati il 16/3/2015, la sanzione applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 87 comma 2 lett. c), nel testo previgente al d.lgs. 14 settembre 2015, n.151, che prevedeva "la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione". Non manifestamente infondato è anche la censura relativa all'aumento di pena per i reati satellite, fissata complessivamente in € 8000,00 senza specificare in che misura tale incremento sia riferibile ai vari reati ritenuti e le ragioni del raddoppio della pena base. 4. Va, quindi, dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione risultando i medesimi accertati in data 16 marzo 2015 e non risultando cause di sospensione del decorso del termine prescrizionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13/3/2026