Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
Il giudizio di cognizione introdotto dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito postula - qualora il convenuto, invocando opposte ragioni di credito derivanti dal medesimo rapporto (nella specie, di appalto di OO.PP.), proponga domanda riconvenzionale diretta non soltanto a paralizzare la domanda creditoria del fallimento ma anche ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso dei creditori - la devoluzione dell'intera controversia alla cognizione di un giudice unico, ex art. 36 cod. proc. civ., da individuarsi nel Tribunale fallimentare, attesane la competenza funzionale ed inderogabile. L'adozione di un rito diverso da quello predisposto, "in subiecta materia", per l'accertamento dei crediti verso il fallimento in sede di formazione del passivo, determinando l'improponibilità della relativa domanda, è causa di nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma tale rilevabilità d'ufficio va pur sempre coordinata con il sistema generale delle impugnazioni e con la disciplina del giudicato implicito, e, in particolare, con il principio che impone la conversione delle cause di nullità in cause di impugnazione, di talché l'eventuale nullità derivante dal detto vizio procedimentale non dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza resa dal giudice funzionalmente incompetente resta coperta dall'intervenuto giudicato, con conseguente preclusione della suddetta rilevabilità d'ufficio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA05725 /02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Sig.IL SOLE 24 OREO Richiesta copia per diritti € 3, il 2.0 APR. 2002 IN NOME DEL POP IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CREDITO CURATORE SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE E CONTROCREDITO VERSO IL FALLIMENTO. COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NELL'ACCERTAMENTO R.G.N. 1050/00Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere PLENTEDA Rel. Consigliere Cron. 16963 Dott. Donato Dott. Mario ADAMO © Consigliere Rep. 1300 Dott. Walter CELENTANO Ud. 08/01/2002Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSA ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia stupe SE NTENZA ¥1.dal S ig. sul ricorso proposto da: per diritti € 2,10 70 APR. 2002 FALLIMENTO CO.G.EDILI di CROATTO GAETANO Sas, in IL CANCELLE persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
CORTE SUPREMA UFFICIO E ricorrente - Richiesta cop a studio 45dal Sig. contro per diritti € 3,10 COMUNE DI PIETRAPERTOSA;
IL CANCELENE - intimato avverso la sentenza n. 67/99 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA ZIONE UFFICK Richiesta copia studio 2002 POTENZA, depositata il 21/05/99; dal Sig. DNN. 5 udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti € 3,10 IL CANCELLIERE 1 udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Picardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig.__ Rossi Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il per diritti € 3.10 9 LUG. 2002 rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE Svolgimento del processo Con atto 30.X.1989 il curatore del fallimento della CANCELLERIA società Co.G.Edili sas di Croatto Gaetano, convenne di- nanzi al Tribunale di Potenza il Comune di Pietraperto- sa e chiesene la condanna al pagamento di L. CANCELLERIA48.825.101 per differenze tra quanto riscosso e quanto dovuto, per opere eseguite dalla fallita, relativamente alla costruzione di un albergo. 6888972 Il Comune si costituì, eccependo la irritualità لمانا della domanda, in quanto proposta in contrasto con le norme ed i termini previsti dalla disciplina sulle ope- re pubbliche;
negò che le somme riscosse fossero quelle indicate in citazione e contestò la regolarità della esecuzione delle opere, per cui propose domanda ricon- venzionale, chiedendo la condanna della attrice al pa- gamento di L. 268.750.000 per penale da ritardo о in subordine al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede. Il tribunale con sentenza 5.2.1997 accolse la do- attrice e condannò il convenuto a pagare L. manda 8.222.712, a titolo di differenza per Iva sugli importi liquidati all'impresa; respinse la riconvenzionale e compensò le spese processuali. Il Comune appellò la sentenza chiedendo che fossero accertati "l'an' ed il "quantum" delle somme dovute al- 11 l'impresa e fosse accolta la domanda riconvenzionale, così come proposta in primo grado, con vittoria di spe- se del doppio grado. Il curatore fallimentare, oltre а resistere alla impugnazione, propose appello incidentale, perché fosse condannato il Comune al pagamento di L. 48.837.567, con gli inte- così modificata la domanda introduttiva, 5% dal 24. 11. 1986 al 15.12.1990; ressi al tasso del al tasso del 10% dal 16.12.1990 al 31.12. 1996; a quel- fosse condannato il lo del 5% dall'1.1.1997 in poi e Comune al risarcimento dei danni da svalutazione mone- e a pagare le spese taria dal 24.11.1986 al soddisfo del doppio grado. La diCorte Appello di conPotenza sentenza 21.5.1999 ha dichiarato improcedibile la domanda della curatela, riproposta con l'appello incidentale, e quel- la riconvenzionale del Comune ed ha compensato le spese del doppio grado. На ritenuto che il credito vantato 3 dal Comune sia soggetto alla verifica fallimentare pre- vista dall'art. 52 L.F. e non sia applicabile l'art. 56 della stessa legge, in quanto quella pretesa e la con- trapposta del fallimento traggono origine dallo stesso rapporto e non da rapporti autonomi. Del pari ha rite- nuto attratta dalla sede fallimentare la pretesa del fallimento, alla stregua del principio che quando il curatore agisce per il recupero di un credito, a fronte del quale viene opposta una domanda riconvenzionale che è finalizzata al concorso, essa, essendo di competenza com-del giudice investito della verifica del passivo, porta l'assoggettamento alle stesse regole, anche della prima, unitario dovendo essere il contesto con cui le contrapposte pretese debbono essere valutate. Ha proposto ricorso per ilcassazione fallimento con unico motivo, illustrato da memoria;
non ha presen- tato difese l'intimato. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 156,157,158,161,342,343 c.p.c. in relazione agli artt. 92 SS. L. F. e lamenta che dei principi di diritto enunciati il giudice di appello non abbia fatto corretta applicazione. Non comportando nullità la violazione dei criteri di ripartizione interna dei compiti tra magistrati di 4 un tribunale e l'accentramento delle funzioni di giudi- un magistrato diverso da ce delegato ai fallimenti in quello che ha istruito e partecipato alla decisione di non essendo essa stata denun- primo grado e, comunque, ziata in appello, la corte di merito non avrebbe potuto rilevare di ufficio vizi non dedotti e doveva accertare unitariamente le contrapposte pretese, riformando, se la decisione di primo grado, previa rinnova- del caso, zione eventuale degli atti nulli. Il ricorso merita di essere accolto. Il motivo di censura assume che, essendo il Tribu- nale di Potenza competente sia per la domanda della cu- ratela fallimentare, che per quella del Comune, ai sen- e 24 L.F., il problema, consi- si degli artt. 36 c.p.c. e risolto in termini di derato dalla corte di merito non sussisterebbe, improcedibilità delle domande, esso traducendosi in una questione di ripartizione interna delle funzioni tra i diversi magistrati di quell'uffi- cio giudiziario, sicché l'eventuale accentramento delle funzioni di giudice delegato ai fallimenti in magistra- to diverso da quello che ha istruito e partecipato alla decisione della causa di primo grado non comporta vizio la costituzione del giudice ex di nullità concernente e in ogni caso quel vizio non sarebbe art. 158 c.p.C. rilevabile di ufficio, non sottraendosi la rilevabilità 5 al sistema delle impugnazioni e segnatamente al princi- pio di cui all'art. 161 c.1° c.p.c.. Peraltro, deduce il ricorrente, prospettando la fattispecie la esigenza di valutare se la curatela fos- se quest'ultimo fosse abili- se creditrice del Comune e tato ad insinuarsi nel passivo, avrebbe dovuto il giu- dice di appello svolgere l'accertamento unitario, ri- la decisione di primo grado, formando, se del caso, previa rinnovazione degli atti nulli, semprechè ne fos- se stata specificamente denunziata la nullità, per il mancato rispetto di norme di diritto fallimentare (denunzia che nella specie era comunque mancata). E' ius receptum che l'accertamento del credito è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice delega- avendo il creditore, che voglia realizzare la sua to, pretesa su beni acquisiti alla massa attiva fallimenta- concorso, presentando l'obbligo di partecipare al re, domande di insinuazione al passivo ai sensi degli artt. 93 SS. L.F. (Cass.3068/1997; 2471/1992; 9944/1991; 1729/1990; 785/1989). Tanto risulta espressamente sta- bilito dall'art. 52 c.II° L.F. ed è correlato al divie- to di azioni individuali esecutive ex art. 51 L.F., per concorso, mediante domanda di cui la partecipazione al ammissione al passivo, sostituisce l'esercizio delle azioni, sia esecutive che di accertamento e condanna. 6 E la domanda di accertamento del credito è impropo- nibile in via riconvenzionale, anche nel caso di giudi- zio promosso dal curatore e pur se proposto davanti al- lo stesso tribunale fallimentare, dovendosi seguire le e verificazione del passivo forme dell'accertamento (Cass. 11021/1992; 4791 e 3113/1984), ammenocchè non si tratti di eccezione di compensazione, che invece resta giudice (Cass. 2423/1994; devoluta al ordinario 9174/1987; 6930/1986; 4223/1985). Pertanto, nel caso di domanda riconvenzionale del creditore convenuto dal curatore del fallimento, en- trambe le pretese, inscindibilmente devolute alla CO- gnizione di un unico giudice ex at. 36 c.p.c., vanno trasferite nella sede concorsuale del procedimento di accertamento e verificazione dello stato passivo (Cass. 13944 e 562/1999; 1835/1991; 9174/1987; 4791/1984; SS.UU. 3878/1979). Tale regime non pone un problema di competenza tra uno stesso tribunale, ma un pro- uffici giudiziari di esso afferendo al modus procedendi e blema di rito, cioè alle forme previste per l'accertamento dei crediti in sede di formazione del passivo. Ciò posto, non ha pregio l'assunto che la questione esame tocca la ripartizione interna delle funzioni in non incide sulla costituzione tra diversi magistrati e 7 un ri- del giudice, atteso che, comunque, l'adozione di vizio rilevabile di ufficio in to diverso produce un ogni stato e grado e determina la improponibilità della domanda. Tale rilevabilità, tuttavia, va coordinata con il sistema delle impugnazioni e con la disciplina del giu- dicato, in forza del principio di conversione della in- validazione nella impugnazione, al punto che la nullità che derivi da tale vizio procedimentale, ove non sia di gravame la sentenza che dedotta come mezzo avversO ne è affetta, resta superata dall'intervenuto giudica- to, con conseguente preclusione di siffatta rilevabili- tà e della deducibilità ai fini dei successivi gravami. E la preclusione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile e cioè tutte le ragioni giuridiche che, seb- ineriscono ai fatti bene non dedotte specificamente, sussistendo tra le costitutivi delle pretese svolte, un rapporto di dipendenza, nel senso une e gli altri che l'accertamento contenuto in motivazione cade su il presupposto logico questioni che si presentano come con l'effetto che detto e giuridico della decisione, giudicato implicito comporta una limitazione del potere del giudice di conoscere ex officio di determinate que- stioni. Si forma, conseguentemente, il giudicato implicito 8 sulla proponibilità dell'azione, se la sentenza, che ha provveduto sul fondamento del merito, non sia stata im- pugnata in ordine a quelle stesse questioni di merito, giacché la parte della decisione non impugnata e che sia indipendente da quelle investite dai motivi del gravame passa in giudicato, per acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.II° c.p.c. Posti tali principi, va rilevato che nel giudizio introdotto dalla curatela fallimentare, per la condanna somma di L. 48.825.101, del Comune al pagamento della il convenuto non contestò in via diretta ed assoluta il proprio debito, ma affermò di avere versato somme mag- giori di quelle dichiarate dall'attore, negò che le opere fossero state eseguite a regola d'arte, spiegò per ottenere la penale da ri- domanda riconvenzionale tardo, in ragione di L. 268.750.000 o, in via subordi- W nata, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in sepa- rata sede. A fronte della decisione di I° grado, che aveva sensibilmente ridotto la pretesa, condannando il Comune a pagare solo L. 8.222.712, a titolo di differenza Iva all'impresa, la impugnazione sugli importi liquidati del Comune fu rivolta ad ottenere una verifica del dare e dell'avere e conseguire l'accoglimento della ricon- venzionale. Nessuna censura risulta proposta avverso la statui- zione che aveva accertato l'obbligo del Comune di cor- rispondere in rivalsa l'Iva sulle prestazioni effettua- un obbligo tributario te, che, in quanto derivanti da nei confronti della Amministrazione finanziaria, a ca- con il suo dirit- rico di chi esegue le prestazioni, ma to di rivalersi nei riguardi del committente, consegue versamento dell'imposta in favore dell'Erario. Per al caso in cui quell'imposta fosse non dovuta, in rela- il zione alla minore liquidazione degli importi delle pre- stazioni a credito dell'impresa, la differenza determi- nerebbe una partita a credito del Comune, da contabi- lizzare in sede di valutazione delle contrapposte ra- gioni creditorie. Se, dunque, la decisione di merito, avente ad og- getto l'accertamento del credito di rivalsa per l'Iva, compiuto dal tribunale, non è stata oggetto di impugna- zione, su quella pronunzia si è formato il giudicato in ordine al potere del giudice di conoscere le contrappo- ste domande nella sede ordinaria, al di fuori della ve- rifica fallimentare;
sì da precludere la rilevabilità di ufficio nel grado di appello della proponibilità della domanda. Il ricorso va dunque accolto, per quanto di ragio- con la cassazione della sentenza impugnata ed il ne, 10 anche per la liquidazione delle conseguente rinvio, spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la Corte di Appello di Potenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Potenza. Roma 8.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Donato PlentedaPlenteda WhMen M CORTE SUPREMA CASSAZIONE Pama Sezione Civie IL CANCELLIERE Depositars in Cancelleria Luisa Passinetti 19 APR. 2002 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109T 129,11 Registrato in data2.06 .200 4 an 27076 160.10 Verscla 456T 30,99 CENTOSESBANIA/10. (euro p. Dirigen TOT 16010 (Dott.ssa Malia Grecia PPO) Il Responsabile Servizio diziari (Dr. M. FACOC 300 11