Sentenza 20 giugno 2003
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. non è esperibile allorché la decisione del giudice di legittimità riguardi provvedimenti adottati nella fase di esecuzione della sentenza di condanna già irrevocabilmente pronunciata. (Nella specie il ricorso straordinario concerneva la decisione del giudice di legittimità avente per oggetto l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2003, n. 38630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38630 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Foscarini Bruno Presidente
1. Dott. Nicastro Francesco Consigliere
2. Dott. Colonnese Andrea Consigliere
3. Dott. Di Popolo Angelo Consigliere
4. Dott. Panzani Luciano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI OG, nato il [...];
avverso sentenza del 16/5/2002, I Sez. Corte di Cassazione;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Di Popolo Angelo;
Sentite le conclusioni del P.G., Dr. Francesco Mauro Iacoviello (S.P.G.), che ha richiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Col ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. TI OG rappresenta l'errore evidenziato dalla sentenza n. 2041/2002 della I Sezione di questa Corte (emessa, in Camera di Consiglio, all'udienza fissata del 16 maggio 2002), che, in accoglimento dell'impugnazione del P.G. competente, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in data 7 novembre 2001, di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla condanna disposta dal Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza del 5 dicembre 1997. Sostiene, infatti, che gli atti processuali rendevano chiaro che l'impugnazione del P.G. era stata proposta dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 71 ter della legge n. 354/1975 (l'ordinanza era stata comunicata il 16 novembre 2001 ed il P.G. aveva depositato il ricorso per cassazione soltanto il 28 novembre 2001) e che, ciò nonostante, la Sezione Prima penale di questa Corte ha omesso di dichiarare immediatamente l'inammissibilità del gravame. In tal modo il ricorrente adduce la sussistenza dell'"errore di fatto" costituito, ex art. 625 bis - 1° comma - cod. proc. pen., dalla mancata preliminare valutazione della tardività dell'impugnazione (proposta oltre il termine predetto, come documentalmente comprovato) e della conseguente omissione della correlativa dichiarazione di inammissibilità del gravame.
Nei termini prospettati il ricorso risulta destituito di fondamento, posto che non si verte nella materia propria disciplinata dall'art.625 bis cod. proc. pen., che prevede il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - esclusivamente avverso le decisioni del giudice di legittimità che abbiano avuto l'effetto di far passare in giudicato sentenze di condanna (Cass. Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 35240, Stara), secondo quanto già evidenziato, in tema di ricorso riguardante decisione di procedimento incidentale, da Cass. Sez. Un. 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, CED n. 221281. La fattispecie processuale in esame attiene invece a decisione intervenuta in relazione a provvedimenti assunti nella fase di esecuzione della condanna già irrevocabilmente pronunziata a carico dell'TI. Per modo che va riconosciuta l'infondatezza del motivo, ancora prescindendosi dalla disamina della questione di configurabilità di errore materiale o di fatto nella situazione di mancata preventiva verifica da parte dell'adita Corte di Cassazione della tempestività del ricorso. Al rigetto dell'impugnazione ("straordinariamente" consentita dall'art. 625 bis cod. proc. pen.) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 OTTOBRE 2003.