Sentenza 7 giugno 2005
Massime • 1
Il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (occupazione ed innovazioni abusive sul demanio) si configura anche in ipotesi di prosecuzione della occupazione dello spazio demaniale dopo la scadenza del titolo autorizzativo, a nulla rilevando in proposito la esistenza di trattative in corso per il rinnovo dalla autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2005, n. 25813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25813 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 07/06/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 01203
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 038120/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LV N. IL 17/09/1943;
avverso SENTENZA del 12/07/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Passacantando G. che ha concluso per rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In parziale riforma della decisione 18.4.2001 del Tribunale di Messina, la Corte di Appello della stessa città, con la sentenza in epigrafe precisata, ha assolto SI VA dai reati previsti dagli artt. 633, 632 c.p. rispettivamente con la formula perché il fatto non sussiste e per non avere commesso il fatto, mentre ha ritenuto l'imputato responsabile della contravvenzione continuata di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno accertato che il SI, che aveva una concessione sul suolo demaniale marittimo in corso di rinnovo (non ancora perfezionato per la pendenza di controversie sul canone), era rimasto in possesso del bene anche dopo la scadenza del titolo autorizzatorio.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che, alla epoca della sentenza impugnata, il reato era estinto per prescrizione;
- che non può sussistere una occupazione abusiva in presenza di trattative sulle modalità del rinnovo della concessione le quali costituiscono la prova che la Pubblica Amministrazione consente alla proroga della concessione.
Il Collegio rileva che le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne la prima censura, è appena il caso di rilevare come il reato per cui si procede abbia natura permanente e la permanenza cessi con la dismissione, volontaria o coatta, dal possesso del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado. Nel caso concreto, la condotta antidoverosa si è protratta oltre l'accertamento del reato ed era perdurante all'epoca della decisione del primo Giudice del 18.4.2001 che segna il dies a quo del computo prescrizionale;
consegue che non si era maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 c. 1 sub 5, 160 c.p. (anni quattro e mezzo tenuto conto dell'interruzione) al momento della impugnata sentenza ne' tale termine è trascorso alla data odierna.
Relativamente alla residua censura, è circostanza pacifica agli atti - non posta in discussione nei motivi di ricorso - che l'imputato ha continuato ad occupare lo spazio demaniale marittimo anche dopo la scadenza del titolo che lo autorizzava e, pertanto in modo arbitrario. Nessun rilievo può avere, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato, che fossero in corso trattative tra il SI e la Pubblica Amministrazione per un possibile rinnovo della concessione la cui scadenza rendeva l'imputato sine titulo relativamente al possesso del bene;
nonostante questa situazione, il SI aveva continuato a disporre dell'area demaniale sia direttamente sia cedendola in affitto. La pendenza di trattative non era circostanza influente neppure sullo elemento psicologico del reato dal momento che il ricorrente, da anni concessionario del bene, era noviziato della necessità di un titolo autorizzatorio per la sua occupazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005