Articolo 82 del Codice della navigazione
Articolo 81Articolo 83
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21 aprile 1942
Art. 82.
(Disordini nei porti e sulle navi).

Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorita' di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima.

Se l'autorita' di pubblica sicurezza non puo' tempestivamente intervenire, l'autorita' marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche', quando si tratti di nave straniera, all'autorita' consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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