Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
042 34/0 1 REPUBBLICA ITALIA ME DEL POOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Arricchimento senza causa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11456/98 Dott. Vittorio Presidente DUVA PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Cron.9074 PURCARO Rel. Consigliere Rep. 1439 Dott. Italo Ud. 25/10/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMAUI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE COMUNE DI NOCI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NOTARNICOLA VITO con 155 3000 studio in 70015 NOCI VIA CAVOUR 112, giusta delega in CANCELLERIA atti;
- ricorrente contro 00663342 SRL, in persona delAUTOLINEE BE & ON CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia legale CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FRANCESCO dal Sig NOTARNICOLA 2000 per diritti L. 2000 + 3 VENEZIANI, giusta delega in atti;
# 14 SET 2001- 1692 - controricorrente IL CANCELLIERE 3 avversO la sentenza n. 270/98 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 20/02/98 e depositata il 16/03/98 (R.G. 978/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 25 otto- bre 1988, la società S. a. S. Autolinee RO, pre- messo di essere succeduta alla ditta individuale Fran- cesco LO RO, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Comune di Noci, chiedendo la con- danna del convenuto al pagamento della somma di lire 451.051.880, oltre accessori. Dedusse l'attrice: che DIRITTI la suindicata ditta individuale aveva ottenuto la con- cessione del servizio di trasporto urbano per il comune di Noci, in virtù della convenzione 16 ottobre 1984; LIRE 2000 CANCELLERIA che tale convenzione assegnava la gestione definitiva del servizio, innovando in parte quella originaria provvisoria, in quanto veniva prevista una terza tratta BE145741 di trasporto rispetto alle due esercitate in preceden- za, tratta allungata fino a complessivi 8 km.; - che il 2 あ servizio di trasporto urbano era finanziato dalla Re- gione Puglia, che aveva stabilito, per gli anni 1984 1987, un determinato rimborso chilometrico in favore delle imprese concessionarie;
che l'Assessorato re- gionale ai trasporti si era pronunciato favorevolmente solo in ordine alla originaria percorrenza del servizio urbano di Noci e non aveva riconosciuto i finanziamenti per la percorrenza maggiore, conseguente all'istituzio- ne della terza linea ed al suo prolungamento. Costituitosi in giudizio, il Comune di Noci conte- stò la domanda, deducendo che i finanziamenti previsti dalla legislazione regionale gravavano esclusivamente sull'ente regionale;
comunque, in virtù dell'art.5 del- la legge regionale n.13 del 19 marzo 1982, l'istituzio- ne di nuovi servizi e l'estensione dei medesimi andava- no preventivamente sottoposte all'approvazione della Giunta regionale: ciò solo avrebbe consentito l'accesso ai finanziamenti. Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 11 giugno 1994, respinse la domanda. Su impugnazione della S. r.
1. Autolinee RO e NN (succeduta alla Autolinee RO S. a. s.), la Corte di appello di Bari, con sentenza deposi- tata in data 18 marzo 1998, accolse l'appello medesimo. Osservò in parte motiva la corte territoriale: 3 che, pur non essendovi dubbi circa l'effettivo espleta- mento da parte della società appellante del servizio di pubblico trasporto in questione, tuttavia l'azione con- trattuale proposta dall'appellante medesima non poteva trovare accoglimento, in quanto dalle disposizioni del- la legge della Regione Puglia n.13 del 19 marzo 1982 non risultava alcun obbligo finanziario a carico del Comune, obbligo che, invece, era posto a carico della Regione medesima, peraltro, solo quando l'istituzione di nuovi servizi о l'ampliamento di quelli esistenti avessero avuto l'approvazione della Giunta Regionale;
che, nella specie, dopo l'istituzione ad opera del Co- mune di una nuova linea, il potenziamento del servizio di pubblico trasporto non fu approvato dalla Regione, come emergeva dalla lettera 13 novembre 1984, dell'As- sessorato regionale ai trasporti, inviata alla società appellante ed al Comune;
- lache, viceversa, domanda subordinatamente proposta, ex art.2041 dalla società appellante, risultava fondata, atteso che l'ampliamento della rete di servizio di trasporto urbano fu voluto dal Comune, nonostante il diniego di approvazione da parte della Giunta regionale;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice ed alla stregua della giurisprudenza del giudice di legittimità, il requisito di ammissibilità dell'azione di arricchimento senza 4 causa nei confronti della P.A., consistente nel ricono- scimento anche implicito dell'utilità conseguita dalla prestazione del privato, non richiede necessariamente che l'ente pubblico abbia realizzato un guadagno dalla prestazione o abbia ottenuto una riduzione delle spese, essendo sufficiente che lo stesso abbia comunque rile- vato un'utilità; che, nella specie, il riconoscimento della utilità del servizio si evinceva dalle due deli- bere con le quali prima fu istituito il servizio e poi se ne dispose l'ampliamento, oltre che dalla relazione del Sindaco del Comune appellato. Per la cassazione della suindicata sentenza il Co- mune di Noci ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la società Au- tolinee RO e NN s. r.
1.. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando vio- lazione degli artt. 183 e 184 c. p. C. in relazione al- l'art.360 n. 3 e 4 C. p. C., deduce la nullità della sentenza gravata, atteso che la stessa aveva pronunzia- to, accogliendola, sulla domanda di indennizzo ex art.2041 C. C., benché la stessa fosse stata formulata dall'attrice per la prima volta all'udienza di precisa- zione delle conclusioni del 24 aprile 1991 ed il conve- 5 nuto avesse dichiarato esplicitamente di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda. L'atteggiamento di opposizione all'ingresso di tale domanda in giudizio era stato conservato dal Comune ricorrente anche nella fase di appello, come si evinceva dalla comparsa di co- stituzione del 5 dicembre 1994. La censura è fondata. Deve premettersi che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questo Supremo Collegio, la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa integra, ri- spetto a quella di adempimento contrattuale originaria- mente formulata, una domanda nuova come tale inammis- C., in difetto di ac- sibile a norma dell'art. 184 c. p. in quanto dette doman- cettazione del contraddittorio sono intercambiabili e non costituiscono artico- de non lazioni di un'unica matrice, riguardando entrambe di- ritti cosiddetti "eterodeterminati" (per la individua- zione dei quali è indispensabile il riferimento ai re- lativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità), e l'at- tore, sostituendo la prima alla seconda, non solo chie- de un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il corrispettivo pattuito), cosi, mutando l'originario "petitum", ma, soprattutto, introduce nel processo gli elementi costitutivi della nuova situazione giuridica 6 (proprio impoverimento ed altrui locupletazione e, in caso di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche il riconoscimento della "utilitas" della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, nel- l'ambito del rapporto contrattuale. Al riguardo, le Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22 maggio 1996 n.4712, risolvendo sul punto in questione un con- trasto esistente nell'ambito della Corte medesima, han- no affermato testualmente quanto segue: " Appare semplificante, infatti, affermare che l'attore, nel proporre in corso di causa l'azione di arricchimento, mutua la situazione di fatto già versata nel giudizio (per esempio, come nel caso di specie, la già dedotta esecuzione di un'opera o di un servizio in favore di una pubblica amministrazione), limitandosi, in presenza di una causa di nullità del contratto non stipulato nelle forme di legge, a proporre una qualifi- cazione giuridica alternativa al proprio diritto al compenso. In realtà l'attore, sostituendo alla origina- ria domanda contrattuale, quella di arricchimento, non solo chiede un bene giuridico diverso (indennizzo) ri- spetto al pagamento del corrispettivo pattuito, così immutando il petitum mediato nella propria originaria azione, ma altresì e soprattutto induce nel processo gli elementi costitutivi propri della nuova situazione 7 IND giuridica, vale a dire la presenza e l'entità del pro- locupletazione, che prio impoverimento e dell'altrui costituiscono gli assi portanti dell'architettura fat- tuale della nuova pretesa e che viceversa erano privi di ogni rilievo nel rapporto contrattuale, stante la vincolatività, per se stessi, dei reciproci pesi e van- taggi delle parti in quanto previamente pattuiti". Alla stregua di tale principio, ormai seguito dalla quasi unanime giurisprudenza di questa Corte (ex pluri- mis, nn. 6409/1998, 11123/1999, 6810/2000 e 7979/2000), dal quale questo Collegio non ha motivo per discostar- si, deve, in conclusione, ritenersi inammissibile la domanda di indebito arricchimento proposta nel corso del giudizio di primo grado, dopo che inizialmente era stata esperita l'azione contrattuale, se il convenuto non ha accettato il contraddittorio. Nella specie, quest'ultima circostanza deve rite- nersi pacifica in causa, nonostante la Corte, stante la mancata produzione del fascicolo di ufficio del giudi- zio di prime cure, non abbia avuto la possibilità di verificare la circostanza medesima, in quanto della stessa dà atto la stessa sentenza di primo grado ed inoltre non risulta controversa tra le parti. Tanto precisato, nel giudizio di appello l'odierno ricorrente, integralmente vittorioso nel giudizio di 8 - atteso che il tribunale aveva respinto sia prime cure la domanda principale (contrattuale), sia quella subor- dinata (di indebito arricchimento) proposte dalla So- cietà Autolinee RO e NN s. r.
1. con la comparsa di costituzione ha fatto espresso richiamo all'eccezione di inammissibilità della domanda nuova, sia pure concludendo per il rigetto dell'appello. Ciò, peraltro, ad avviso della Corte, è sufficiente per ri- tenere che l'appellante abbia riproposta davanti alla Corte di appello di Bari l'eccezione di inammissibilità della domanda nuova, eccezione sottesa alla deduzione di mancata accettazione del contraddittorio sulla stes- sa. Infatti, va rilevato che, non indicando l'art.346 C. p. C. le forme con le quali le domande ed eccezioni nuove debbano essere riproposte in sede di appello, la riproposizione delle medesime può essere fatta in qual- siasi forma, non trattandosi di un atto di impugnazione come l'appello principale o quello incidentale. Orbene, sotto tale profilo, il richiamo esplicito fatto dal- l'appellato alla precedente eccezione di non accetta- zione del contraddittorio appare sufficiente ad eviden- ziare la volontà dell'interessato di riaprire la di- scussione sul tema proposto. In virtù dell'opposizione manifestata dal convenuto alla domanda nuova, la stessa doveva essere dichiarata 9 inammissibile dal giudice di secondo grado: a tale omissione sopperi in questa sede la Corte ex art.384 C. p. C., non essendo necessari ulteriori ac- certamenti di fatto. In conclusione, previo assorbimento degli ulterio- ri motivi del ricorso, che attengono tutti all'infonda- 60000 tezza della domanda di arricchimento, la sentenza impu- 310000 gnata deve essere cassata senza rinvio. Sussistono giusti motivi per compensare integral- изначение mente le spese dell'intero giudizio. 00002 OTION VOF VOHVW
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, di- chiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sen- tenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudi- zio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 25 ottobre 2000. Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente Vito's va IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammandola 19 106. 200P Depositata in Cancelleria 23 MAR 20T OFFICIO DELLE ENT Registrato in data vocate 6. 310.000 Oggi, #34616 IL CANCELLIERE 1 Concetta Ammen da trecentoale simila p. 11 Girgente Area Servizi (lire Dettissitaria Cruzla DI FILIPPO) #Responsabile Servizio Alti Giudiziari ACCICHINA 10 (BM аний