Sentenza 11 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica, deve escludersi la sussistenza della aggravante del mezzo fraudolento nel caso in cui il prelievo avvenga attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna, senza l'uso di accorgimenti atti ad occultarne la rilevazione, non occorrendo (per la esclusione dell'aggravante) neanche che esso sia visibile dall'esterno, atteso che trattasi di condizione indipendente dalla volontà dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2002, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO - Presidente - del 11/01/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA - Consigliere - N. 1
3. Dott. MARASCA GENNARO - consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 038076/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMOnei confronti di:
1) OR MA N. IL 10/12/1971
avverso SENTENZA del 19/10/1999 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO lette le richieste del pubblico ministero, il quale ha così concluso: "chiede annullarsi con rinvio la sentenza impugnata". Considerato:
- che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in seguito alla richiesta di un decreto di condanna ha provveduto a norma dell'art. 129 c.p.p. dichiarando non doversi procedere nei confronti di AN TI per mancanza di querela;
che la TI era imputata di furto di energia elettrica con l'aggravante dell'art. 625 n. 2 c.p. e il g.i.p. ha escluso l'aggravante rilevando: "non risulta... che l'allacciamento diretto alla linea esterna Enel, effettuato all'uscita del quadro bassa tensione porta contatori abbia comportato ne' violenza sulle cose (ad esempio rottura dei sigilli del limitatore o di altre componenti il complesso di misura), ne' l'utilizzo di mezzi fraudolenti, attesa l'evidenza della condotta illecita posta in essere in modo ben visibile, sì che non risulta in alcun modo eluso il controllo da parte della società erogatrice";
- che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto appello sostenendo che sussisteva l'aggravante del mezzo fraudolento perché l'allacciamento era ben visibile solo dopo essere entrati nell'edificio ed aver visto il quadro porta contatori;
- che la Corte di appello di Palermo ha trasmesso gli atti a questa Corte rilevando esattamente che l'unica impugnazione esperibile contro la sentenza del g.i.p. era il ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 comma 2 c.p.p.;
ritenuto:
- che deve escludersi la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento quando il furto di energia elettrica avvenga attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna, senza l'uso di accorgimenti fraudolenti per effettuare l'allacciamento od ostacolarne la rilevazione, e che non occorre anche (come vorrebbe il ricorrente ricordando una non recente sentenza di questa Corte) che l'allacciamento sia visibile dall'esterno dell'edificio, dato che questa condizione è del tutto indipendente dalla condotta dell'agente e non può assumere valore ai fini dell'aggravante in questione;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato;
P.Q.M.
la Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002