Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
La sentenza emessa dal giudice collegiale, ove sia sottoscritta dal componente più anziano in luogo del presidente assente per ferie e quindi non a causa di un impedimento assoluto, è affetta da nullità che deve essere eccepita con l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2008, n. 10083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10083 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 07/02/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 126
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 029629/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AO N. IL 01/01/1968;
avverso SENTENZA del 05/04/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19.4.2005 il Tribunale di Bergamo dichiarava LA LO, in concorso con BE ZI, responsabile per alcuni episodi di ricettazione di moduli di assegni bancari e di truffe eseguite con la spendita degli stessi assegni ed, unificati i reati con il vincolo della continuazione, condannava il LA alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa. Con sentenza 5.4.2007 la Corte di appello di Brescia, riduceva la pena inflitta al LA ad anni tre, mesi sei, giorni 20 di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa, avendo assolto il LA dai capi 11 e 12 dell'imputazione per non aver commesso il fatto. Avverso tale statuizione proponeva ricorso per Cassazione il LA chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, per violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
In particolare deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, la sentenza di primo grado sarebbe inficiata da nullità per mancata sottoscrizione della medesima da parte del Presidente, assente per ferie, in conformità al principio espresso nella sentenza richiamata della Suprema Corte (n. 35769/04) e tenuto conto che l'art. 546 c.p.p., comma 2 prevede l'assolutezza dell'impedimento, non ricorrente nella specie, che avrebbe potuto autorizzare il giudice estensore, in qualità di giudice anziano, ad apporre la propria sottoscrizione in luogo di quella del presidente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
la sentenza di primo grado risulta firmata dal consigliere anziano, in luogo del presidente assente dal servizio per ferie. Ritiene la Corte, in conformità al principio affermato nella sentenza della S.C., citata dal ricorrente (Cass. n. 35769/04) che, nella specie, detto motivo di impedimento del Presidente non è idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 546 c.p.p., comma 2, considerato che l'assenza per ferie non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla norma medesima che menziona espressamente la morte, quale impedimento giustificativo del difetto di firma da parte del presidente.
Ne consegue, con riferimento a tale dato testuale dell'evento morte, che ogni altro impedimento, diverso da quello espressamente previsto per legge, per poter consentire la sottoscrizione della sentenza da parte del consigliere anziano in luogo del presidente, deve, del pari, rendere del tutto impossibile la sottoscrizione, connotazione non ravvisabile nell'impedimento dovuto alle ferie del Presidente.
Ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 3 quando la sentenza sia priva della firma del Presidente del collegio giudicante si realizza un'ipotesi di nullità e non di mera irregolarità, nullità che, peraltro, non rientra tra quelle di carattere assoluto o di ordine generale attinente alla capacità e alla costituzione del giudice, ma che si configura come relativa, dovendosi rapportare la sottoscrizione della sentenza al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione (Cass. n. 10629/2003). Nel caso in esame la relativa eccezione è stata sollevata tempestivamente nell'atto di appello e, pertanto, deve annullarsi la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19.4.2005, nei confronti del LA, depositata il 18.7.2005 con rinvio allo stesso Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19.4.2005 nei confronti di LA LO, depositata il 18.7.2005 con rinvio allo stesso Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2008