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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1442/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5990/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/07/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
ATI - Municipia spa e contro il comune di Catania, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363 notificata il 19/6/2024, relativo a TARI anni
2016,2017 2018 e 2019.
Eccepiva:
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO OPPOSTA PER
MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRODROMICI – VIOLAZIONE DELL'ART. 25 D.
P.R. 602/1973 E DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CONTRIBUENTE;
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO PER DECADENZA
DELL'ENTE IMPOSITORE E PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE
DELL' ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL'ART. 7 DELLA L. N. 212 DEL 2000, PER
OMESSA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI SUI QUALI L'INTIMAZIONE SI FONDA.
Concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363 per mancata notifica degli accertamenti sottesi. - dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
202403822128202117769363 per decadenza dell'ente impositore nonché per prescrizione del credito;
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 3 l.
212/2000 per omessa allegazione sui quali l'intimazione si fonda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Allegava: 1) Copia Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363;
2) Procura alle liti.
In data21/04/2025 si costituiva Municipia SPA LA QUALE CONTRODEDUCEVA:
Improcedibilità del ricorso, atteso che, trascorso il termine di 90 giorni per l'espletamento del reclamo- mediazione di cui all'art. 39, c. 9, del D.L. n.98/2011, come modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, non è stato depositato entro il successivo termine di 30 giorni. Pertanto, considerato il deposito del ricorso proposto in violazione del suddetto termine.
Inammissibilità dell'azione proposta – Omessa impugnazione dell'atto presupposto – Difetto di legittimazione passiva.) Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta, atteso che l'odierna ricorrente non ha mai impugnato nei termini di legge gli avvisi di accertamento. La mancata impugnazione dei suddetti atti comporta, dunque, l'acquisizione del loro carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica.
Sulla notifica degli atti presupposti e sulla decadenza e prescrizione, precisava che la notifica del sottostante accertamento è un adempimento spettante esclusivamente all'ente impositore, e che dunque nessuna responsabilità è ascrivibile al concessionario, rilevava, altresì che, come si evince dalla documentazione versata in atti, tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini di decadenza e/o prescrizione, come si evince dall'elencazione in punto di fatto, a cui si fa integrale rinvio.
Di seguito, per comodità di consultazione, le norme di riferimento: Art. 1 co. 161 L. 296/2006: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4 quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Art. 67 DL n. 18/2020 conv.
L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, …….……. . Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Art. 12 co. 1 D.lgs 159/2015 Sospensione dei termini per eventi eccezionali 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L.
18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori pari a 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma. Laddove tuttavia la notifica degli avvisi TARI 2015-2019 dovesse risultare – non tenendo in conto la scissione soggettiva rispetto la consegna degli atti all'agente postale – oltre i termini rispetto l'ordinario di cui all'art. 1 co. 161 L. 296/2006 (31/12/2019), sia nel maggior termine di cui al maggior periodo di 85 giorni come disposto dalle norme emergenziali, si rileva quanto segue. Tuttavia, prescindendo dalla scissione temporale dei termini di notifica (da documentare), l'eccezione di parte ricorrente non coglie comunque nel segno. Infatti, provata la notifica del prodromico avviso di accertamento, nell'ambito del contenzioso tributario spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale a 5 detrimento dell'Amministrazione finanziaria la sopravvenienza della decadenza di quest'ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento. Il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 e successive proroghe emergenziali per l'esercizio da parte del comune di
Catania del proprio potere di accertamento fiscale, infatti, è stato previsto dal Legislatore a carico dell'Amministrazione finanziaria ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice di quest'ultima. Detto termine, come chiarito dalla Corte di Cassazione in una pluralità di pronunce, ha natura sostanziale e non può essere ricondotto al novero delle materie sottratte alla disponibilità delle parti. La conseguenza è che il termine di cui si ragiona esprime la propria efficacia solo ed esclusivamente nei confronti del diritto (che il contribuente vanta) a non patire un'esposizione delle proprie risorse patrimoniali alle pretese erariali di durata eccessivamente prolungata. Al contribuente è richiesta lo svolgimento di una valutazione in merito all'opportunità di avvalersi o meno dell'eccezione di decadenza (e quindi pone in capo ad esso l'onere di sollevarla eventualmente innanzi al Giudice), posto che tale eccezione non può ritenersi rilevabile d'ufficio e nemmeno proponibile per la prima volta nel grado di appello. In buona sostanza l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare in termini il prodromico avviso di accertamento (ricevuto in notifica) eccependo la tardività della ricezione rispetto i termini decadenziali. I due specifici punti d'impugnativa, avverso cui la presente difesa, rappresentano un tentativo di elusione dei termini di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992 per l'impugnazione dei prodromici atti di accertamento TARI. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 36478/2023 ha ribadito che già “…, con risalenti pronunce, era intervenuta affermando che in materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, ….
Ne consegue sul piano processuale, alla luce del D. LGS. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell'art. 345, comma 2, c.p.c., l'inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente, e, per converso, la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge fiscale in favore dell'amministrazione finanziaria. Rileva, inoltre, che la notifica dell'avviso è avvenuta nei termini imposti dalla legge anche in ragione della proroga dei termini prescrizionali disposta dal D.L. n. 18/2020, che, richiamando l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Tali atti, peraltro, non sono mai stati impugnati nei termini di legge. La mancata impugnazione comporta, dunque, l'acquisizione del carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “Laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale” (T.A.R. Bologna, EmiliaRomagna, sez. I, 04/05/2016, n.
459); e che “l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 se preceduta dall'avviso di accertamento può essere sì impugnata ma il relativo giudizio ha un ambito limitato ai soli eventuali vizi propri dell'ingiunzione…” citava giurisprudenza di merito.
Sulla motivazione dell'atto impugnato.) Contrariamente a quanto asserito dall'odierna società attrice, come si evince dalla documentazione depositata in atti, l'atto impugnato risulta dettagliatamente motivato in ordine alle somme richieste. E, infatti, nella comunicazione impugnata, l'odierna resistente ha indicato: - il tributo e l'anno per cui si procede;
- l'avviso di pagamento ed il relativo importo;
- l'importo delle sanzioni. E, ancora, nella medesimo atto è stato indicato: - l'ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso cui chiedere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
7 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere. Non solo, ma nel caso in specie l'odierna società opposta non aveva alcun onere di allegare gli atti indicati nella motivazione per relationem, in quanto si è in presenza di un verbale di contravvenzione regolarmente notificato e, dunque, conoscibile dall'odierna opponente. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione”, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: dichiarare improcedibile per tardività il ricorso proposto;
dichiarare inammissibile il ricorso proposto per omessa impugnazione dell'atto presupposto;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva (mancanza di titolarità passiva del rapporto) di Municipia s.p.a. in ordine al merito ed alla legittimità dell'avviso di accertamento in quanto attinenti esclusivamente all'operato dell'ente impositore;
nel non temuto caso di mancato accoglimento delle predette istanze, ritenere e dichiarare l'infondatezza nel merito dell'avversa opposizione per le esposte ragioni di diritto;
nel non temuto caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al superiore punto, ad ogni modo, tenere e dichiarare che nessuna responsabilità è gravante su Municipia s.p.a. quale mero agente della riscossione e, dunque, del tutto estraneo alla formazione del ruolo ed al merito della pretesa contributiva;
in ogni caso tenere indenne Municipia s.p.a. dalle conseguenze del giudizio relativamente ad un'eventuale condanna alle spese per fatti relativi all'operato dell'ente impositore. Con vittoria di spese e compensi. Rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese e compensi di giudizio.
Allegava documentazione.
In data 25/1/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
SULLA MANIFESTA PROCEDIBILITA' DEL RICORSO – ERRONEO RICHIAMO DI MUNICIPIA ALL'ABROGATO ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS 546/92. Precisava che é pacifico tra le parti che il preavviso di fermo impugnato è stato notificato alla contribuente in data
19/06/2024 (come annotato dal messo sulla busta DOC – 02 ricorso e, sul punto, la Municipia Spa resiste nulla ha obiettato. Il ricorso è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC in data 5.07.2024 (come dimostrano le ricevute di accettazione e di consegna PEC in formato originale EML allegate al ricorso depositato). Il ricorso è stato depositato in data 8.07.2024, appena tre giorni dopo la notifica, quindi ampiamente nel termine di trenta giorni. Non si comprende quindi la doglianza di improcedibilità formulata dalla Municipia Spa resistente, sulla scorta dell'erronei richiamo alla disciplina della mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis D. LGS 546/92, definitivamente abrogata 4.01.2024, cioè ben sette mesi prima della notifica del ricorso. Pertanto, il ricorso è assolutamente tempestivo e procedibile e deve trovare accoglimento.
SULLA NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATOPER OMESSA NOTIFICA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73 E DEL DIRITTO DI DIFESA
(CASS. SEZ. UN 10012/2021). La Concessionaria della riscossione, in violazione dell'art. 2697 cc, non ha fornito nessuna valida prova di rituale notifica degli atti prodromici recati dal Preavviso di Fermo amministrativo impugnato. Municipia Spa assume di aver notificato gli avvisi di accertamento comunali sottesi al preavviso di fermo ma tale assunto non trova nessuna conferma nella documentazione prodotta da controparte: - Con i doc.
1.1 e doc.
1.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 9286 ma la relata di notifica prodotta NON HA NESSUN COLLEGAMENTO OGGETTIVO CON TALE ATTO. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
2.1 e doc.
2.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 10679 ma la relata di notifica prodotta NON HA NESSUN COLLEGAMENTO
OGGETTIVO CON TALE ATTO. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
2.3 e doc.
2.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 18888 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
3.1 e doc.
3.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 12227 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia 4 stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
3.3 e doc.
3.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 19540 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
4.1 e doc.
4.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 14007 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
4.3 e doc.
4.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 20300 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
5.1 e doc.
5.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 16112 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
5.3 e doc.
5.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 21008 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73.
Inoltre, il preavviso di fermo fa altresì riferimento al precedente atto n. 202203821493341940619313 del quale la Municipia Spa non ha fornito nessuna prova di notifica e, agli atti, non vi è nessun documento in merito a tale atto. Orbene, ciò premesse è ribadito che le relate prodotte da Municipia Spa non hanno nessun collegamento oggettivo e fattuale con gli atti impositivi a cui dovrebbero riferirsi, si tra l'altro rilevare come tali asserite notifiche sono del tutto nulle per violazione dell'art. 60, comma 1 lett. b-bis, del
DPR n. 600/1973 il quale prescrive espressamente che, se la notifica non è effettuata nelle mani del destinatario, il messo notificatore deve dare comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) mediante spedizione di raccomandata semplice. Nel caso di specie, la Concessionaria e il Comune rimasto contumace non hanno dato nessuna prova di invio di tali raccomandate informative CAN, con conseguente nullità e inefficacia delle notifiche degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
DECADENZA DEL COMUNE DI CATANIA DAL DIRITTO AL RECUPERO DELLE IMPOSTE INTIMATE –
PRESCRIZIONE DEI CREDITI. Data l'omessa notifica degli atti sottesi, ne deriva la decadenza del
Comune di Catania dal diritto a riscuotere le somme ingiunte. Ai sensi dell'art.1 comma 161 della L.
296/2006 «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a noma degli articoli 16 e 17 del dlgs 18.12.1997 n.472 e successive modificazioni». Gli accertamenti sottesi non sono mai stati validamente notificati entro il suddetto termine di decadenza e, pertanto, alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato (2024), il Comune era già ampiamente decaduto. Oltre alla summenzionata decadenza, deve essere dichiarata la prescrizione del credito conseguentemente alla mancata notifica degli atti prodromici in quanto atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, non essendo intervenuti per oltre cinque anni atti interruttivi della prescrizione, a seguito della summenzionata omessa notifica dell'atto presupposto, se ne deduce necessariamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale vigente per la riscossione della TARSU.
Concludeva chiedendo: dichiarare la nullità del preavviso di fermo, nonché la decadenza del Comune di
Catania e la prescrizione delle somme intimate. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi.
Il Comune di Catania non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva: che il ricorso è tempestivo, siccome depositato in data 8.07.2024, appena tre giorni dopo la notifica, quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D. LGS. 546/92;
che gli atti sottostanti a quello impugnato non risultano notificati, invero, le notifiche prodotti dalla parte resistente, appaiono irregolari, non solo perché non rendono possibile alcun collegamento con latto sotteso, ma anche perché consegnate a persona di famigli senza che sia stata comunicata la raccomandata informativa, omissione che determina la nullità della notifica stessa. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con pronuncia n. 14089/25, stabilendo che “ La notifica di cartella a persona di famiglia è nulla senza l'invio della raccomandata informativa;
che l' atto n. 202203821493341940619313 al quale si riporta la parte resistente è privo di riscontro probatorio, tanto è vero che, nulla viene versato agli atti del giudizio a supporto di quanto dedotto;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnata appare nulla anche per intervenuta decadenza, posto che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”, pertanto:
la TARI anni 2016, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2022;
la TARI anni 2017, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2023;
la TARI anni 2018, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2023;
che la pretesa di pagamento relativa a TARI 2016, 2017 e 2018, sempre tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa varata in occasione della pandemia covid 19, è da ritenere estinta per intervenuta prescrizione, siccome i tributi locali si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato, così come anche affermato dalla Corte di Cassazione già con sentenza n. 4283.del 23/02/2010, secondo la quale “ i tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c..
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato per omessa la notifica degli atti o sottostanti. Dichiara estinta la pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione relativamente alle somme richieste per gli anni 2016,2017 e 2018.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti: ATI -
Municipia spa e comune di Catania, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 400,00 oltre spes egenerali, IVA CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario Avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5990/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202403822128202117769363 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08/07/2024 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
ATI - Municipia spa e contro il comune di Catania, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363 notificata il 19/6/2024, relativo a TARI anni
2016,2017 2018 e 2019.
Eccepiva:
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO OPPOSTA PER
MANCATA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRODROMICI – VIOLAZIONE DELL'ART. 25 D.
P.R. 602/1973 E DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA CONTRIBUENTE;
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO PER DECADENZA
DELL'ENTE IMPOSITORE E PRESCRIZIONE DEL CREDITO.
NULLITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE
DELL' ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL'ART. 7 DELLA L. N. 212 DEL 2000, PER
OMESSA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI SUI QUALI L'INTIMAZIONE SI FONDA.
Concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363 per mancata notifica degli accertamenti sottesi. - dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
202403822128202117769363 per decadenza dell'ente impositore nonché per prescrizione del credito;
- dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo per violazione dell'art. 3 l.
212/2000 per omessa allegazione sui quali l'intimazione si fonda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Allegava: 1) Copia Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202403822128202117769363;
2) Procura alle liti.
In data21/04/2025 si costituiva Municipia SPA LA QUALE CONTRODEDUCEVA:
Improcedibilità del ricorso, atteso che, trascorso il termine di 90 giorni per l'espletamento del reclamo- mediazione di cui all'art. 39, c. 9, del D.L. n.98/2011, come modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, non è stato depositato entro il successivo termine di 30 giorni. Pertanto, considerato il deposito del ricorso proposto in violazione del suddetto termine.
Inammissibilità dell'azione proposta – Omessa impugnazione dell'atto presupposto – Difetto di legittimazione passiva.) Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta, atteso che l'odierna ricorrente non ha mai impugnato nei termini di legge gli avvisi di accertamento. La mancata impugnazione dei suddetti atti comporta, dunque, l'acquisizione del loro carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica.
Sulla notifica degli atti presupposti e sulla decadenza e prescrizione, precisava che la notifica del sottostante accertamento è un adempimento spettante esclusivamente all'ente impositore, e che dunque nessuna responsabilità è ascrivibile al concessionario, rilevava, altresì che, come si evince dalla documentazione versata in atti, tutti gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro i termini di decadenza e/o prescrizione, come si evince dall'elencazione in punto di fatto, a cui si fa integrale rinvio.
Di seguito, per comodità di consultazione, le norme di riferimento: Art. 1 co. 161 L. 296/2006: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4 quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Art. 67 DL n. 18/2020 conv.
L. 27/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, …….……. . Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Art. 12 co. 1 D.lgs 159/2015 Sospensione dei termini per eventi eccezionali 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L.
18/2020 (all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020), ha comportato un termine di ulteriori pari a 85 giorni per espletare le attività considerate dalla norma. Laddove tuttavia la notifica degli avvisi TARI 2015-2019 dovesse risultare – non tenendo in conto la scissione soggettiva rispetto la consegna degli atti all'agente postale – oltre i termini rispetto l'ordinario di cui all'art. 1 co. 161 L. 296/2006 (31/12/2019), sia nel maggior termine di cui al maggior periodo di 85 giorni come disposto dalle norme emergenziali, si rileva quanto segue. Tuttavia, prescindendo dalla scissione temporale dei termini di notifica (da documentare), l'eccezione di parte ricorrente non coglie comunque nel segno. Infatti, provata la notifica del prodromico avviso di accertamento, nell'ambito del contenzioso tributario spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale a 5 detrimento dell'Amministrazione finanziaria la sopravvenienza della decadenza di quest'ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento. Il termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 1 co. 161 L. 296/2006 e successive proroghe emergenziali per l'esercizio da parte del comune di
Catania del proprio potere di accertamento fiscale, infatti, è stato previsto dal Legislatore a carico dell'Amministrazione finanziaria ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice di quest'ultima. Detto termine, come chiarito dalla Corte di Cassazione in una pluralità di pronunce, ha natura sostanziale e non può essere ricondotto al novero delle materie sottratte alla disponibilità delle parti. La conseguenza è che il termine di cui si ragiona esprime la propria efficacia solo ed esclusivamente nei confronti del diritto (che il contribuente vanta) a non patire un'esposizione delle proprie risorse patrimoniali alle pretese erariali di durata eccessivamente prolungata. Al contribuente è richiesta lo svolgimento di una valutazione in merito all'opportunità di avvalersi o meno dell'eccezione di decadenza (e quindi pone in capo ad esso l'onere di sollevarla eventualmente innanzi al Giudice), posto che tale eccezione non può ritenersi rilevabile d'ufficio e nemmeno proponibile per la prima volta nel grado di appello. In buona sostanza l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare in termini il prodromico avviso di accertamento (ricevuto in notifica) eccependo la tardività della ricezione rispetto i termini decadenziali. I due specifici punti d'impugnativa, avverso cui la presente difesa, rappresentano un tentativo di elusione dei termini di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992 per l'impugnazione dei prodromici atti di accertamento TARI. La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 36478/2023 ha ribadito che già “…, con risalenti pronunce, era intervenuta affermando che in materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, ….
Ne consegue sul piano processuale, alla luce del D. LGS. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell'art. 345, comma 2, c.p.c., l'inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente, e, per converso, la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge fiscale in favore dell'amministrazione finanziaria. Rileva, inoltre, che la notifica dell'avviso è avvenuta nei termini imposti dalla legge anche in ragione della proroga dei termini prescrizionali disposta dal D.L. n. 18/2020, che, richiamando l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, ha stabilito la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Tali atti, peraltro, non sono mai stati impugnati nei termini di legge. La mancata impugnazione comporta, dunque, l'acquisizione del carattere di definitività e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione proposta che, com'è noto, non può essere proposta per vizi relativi ad atti mai impugnati nonostante la loro regolare notifica. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “Laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale” (T.A.R. Bologna, EmiliaRomagna, sez. I, 04/05/2016, n.
459); e che “l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 se preceduta dall'avviso di accertamento può essere sì impugnata ma il relativo giudizio ha un ambito limitato ai soli eventuali vizi propri dell'ingiunzione…” citava giurisprudenza di merito.
Sulla motivazione dell'atto impugnato.) Contrariamente a quanto asserito dall'odierna società attrice, come si evince dalla documentazione depositata in atti, l'atto impugnato risulta dettagliatamente motivato in ordine alle somme richieste. E, infatti, nella comunicazione impugnata, l'odierna resistente ha indicato: - il tributo e l'anno per cui si procede;
- l'avviso di pagamento ed il relativo importo;
- l'importo delle sanzioni. E, ancora, nella medesimo atto è stato indicato: - l'ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso cui chiedere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
7 - le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere. Non solo, ma nel caso in specie l'odierna società opposta non aveva alcun onere di allegare gli atti indicati nella motivazione per relationem, in quanto si è in presenza di un verbale di contravvenzione regolarmente notificato e, dunque, conoscibile dall'odierna opponente. In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione”, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo: dichiarare improcedibile per tardività il ricorso proposto;
dichiarare inammissibile il ricorso proposto per omessa impugnazione dell'atto presupposto;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva (mancanza di titolarità passiva del rapporto) di Municipia s.p.a. in ordine al merito ed alla legittimità dell'avviso di accertamento in quanto attinenti esclusivamente all'operato dell'ente impositore;
nel non temuto caso di mancato accoglimento delle predette istanze, ritenere e dichiarare l'infondatezza nel merito dell'avversa opposizione per le esposte ragioni di diritto;
nel non temuto caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al superiore punto, ad ogni modo, tenere e dichiarare che nessuna responsabilità è gravante su Municipia s.p.a. quale mero agente della riscossione e, dunque, del tutto estraneo alla formazione del ruolo ed al merito della pretesa contributiva;
in ogni caso tenere indenne Municipia s.p.a. dalle conseguenze del giudizio relativamente ad un'eventuale condanna alle spese per fatti relativi all'operato dell'ente impositore. Con vittoria di spese e compensi. Rigettare il ricorso proposto, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni sopra evidenziate, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese e compensi di giudizio.
Allegava documentazione.
In data 25/1/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
SULLA MANIFESTA PROCEDIBILITA' DEL RICORSO – ERRONEO RICHIAMO DI MUNICIPIA ALL'ABROGATO ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE EX ART. 17 BIS D. LGS 546/92. Precisava che é pacifico tra le parti che il preavviso di fermo impugnato è stato notificato alla contribuente in data
19/06/2024 (come annotato dal messo sulla busta DOC – 02 ricorso e, sul punto, la Municipia Spa resiste nulla ha obiettato. Il ricorso è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC in data 5.07.2024 (come dimostrano le ricevute di accettazione e di consegna PEC in formato originale EML allegate al ricorso depositato). Il ricorso è stato depositato in data 8.07.2024, appena tre giorni dopo la notifica, quindi ampiamente nel termine di trenta giorni. Non si comprende quindi la doglianza di improcedibilità formulata dalla Municipia Spa resistente, sulla scorta dell'erronei richiamo alla disciplina della mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis D. LGS 546/92, definitivamente abrogata 4.01.2024, cioè ben sette mesi prima della notifica del ricorso. Pertanto, il ricorso è assolutamente tempestivo e procedibile e deve trovare accoglimento.
SULLA NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATOPER OMESSA NOTIFICA E/O NULLITA' DELLA NOTIFICA
DEGLI ATTI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DPR 602/73 E DEL DIRITTO DI DIFESA
(CASS. SEZ. UN 10012/2021). La Concessionaria della riscossione, in violazione dell'art. 2697 cc, non ha fornito nessuna valida prova di rituale notifica degli atti prodromici recati dal Preavviso di Fermo amministrativo impugnato. Municipia Spa assume di aver notificato gli avvisi di accertamento comunali sottesi al preavviso di fermo ma tale assunto non trova nessuna conferma nella documentazione prodotta da controparte: - Con i doc.
1.1 e doc.
1.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 9286 ma la relata di notifica prodotta NON HA NESSUN COLLEGAMENTO OGGETTIVO CON TALE ATTO. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
2.1 e doc.
2.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 10679 ma la relata di notifica prodotta NON HA NESSUN COLLEGAMENTO
OGGETTIVO CON TALE ATTO. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
2.3 e doc.
2.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 18888 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
3.1 e doc.
3.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 12227 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia 4 stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
3.3 e doc.
3.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 19540 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
4.1 e doc.
4.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 14007 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
4.3 e doc.
4.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 20300 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
5.1 e doc.
5.2 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 16112 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73; - Con i doc.
5.3 e doc.
5.4 controparte assume di aver notificato l'accertamento n. 21008 ma la relata di notifica prodotta non ha nessun collegamento oggettivo con tale atto. Il tentativo di notifica risulta effettuato in mani di terzi (figlia) senza che alla contribuente effettiva destinataria sia stata spedica la necessaria raccomandata CAN, come espressamente prevede l'art. 60 comma 1 lett. b-bis DPR 600/73.
Inoltre, il preavviso di fermo fa altresì riferimento al precedente atto n. 202203821493341940619313 del quale la Municipia Spa non ha fornito nessuna prova di notifica e, agli atti, non vi è nessun documento in merito a tale atto. Orbene, ciò premesse è ribadito che le relate prodotte da Municipia Spa non hanno nessun collegamento oggettivo e fattuale con gli atti impositivi a cui dovrebbero riferirsi, si tra l'altro rilevare come tali asserite notifiche sono del tutto nulle per violazione dell'art. 60, comma 1 lett. b-bis, del
DPR n. 600/1973 il quale prescrive espressamente che, se la notifica non è effettuata nelle mani del destinatario, il messo notificatore deve dare comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) mediante spedizione di raccomandata semplice. Nel caso di specie, la Concessionaria e il Comune rimasto contumace non hanno dato nessuna prova di invio di tali raccomandate informative CAN, con conseguente nullità e inefficacia delle notifiche degli atti sottesi al preavviso di fermo impugnato. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
DECADENZA DEL COMUNE DI CATANIA DAL DIRITTO AL RECUPERO DELLE IMPOSTE INTIMATE –
PRESCRIZIONE DEI CREDITI. Data l'omessa notifica degli atti sottesi, ne deriva la decadenza del
Comune di Catania dal diritto a riscuotere le somme ingiunte. Ai sensi dell'art.1 comma 161 della L.
296/2006 «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a noma degli articoli 16 e 17 del dlgs 18.12.1997 n.472 e successive modificazioni». Gli accertamenti sottesi non sono mai stati validamente notificati entro il suddetto termine di decadenza e, pertanto, alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato (2024), il Comune era già ampiamente decaduto. Oltre alla summenzionata decadenza, deve essere dichiarata la prescrizione del credito conseguentemente alla mancata notifica degli atti prodromici in quanto atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, non essendo intervenuti per oltre cinque anni atti interruttivi della prescrizione, a seguito della summenzionata omessa notifica dell'atto presupposto, se ne deduce necessariamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale vigente per la riscossione della TARSU.
Concludeva chiedendo: dichiarare la nullità del preavviso di fermo, nonché la decadenza del Comune di
Catania e la prescrizione delle somme intimate. Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi.
Il Comune di Catania non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva: che il ricorso è tempestivo, siccome depositato in data 8.07.2024, appena tre giorni dopo la notifica, quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D. LGS. 546/92;
che gli atti sottostanti a quello impugnato non risultano notificati, invero, le notifiche prodotti dalla parte resistente, appaiono irregolari, non solo perché non rendono possibile alcun collegamento con latto sotteso, ma anche perché consegnate a persona di famigli senza che sia stata comunicata la raccomandata informativa, omissione che determina la nullità della notifica stessa. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con pronuncia n. 14089/25, stabilendo che “ La notifica di cartella a persona di famiglia è nulla senza l'invio della raccomandata informativa;
che l' atto n. 202203821493341940619313 al quale si riporta la parte resistente è privo di riscontro probatorio, tanto è vero che, nulla viene versato agli atti del giudizio a supporto di quanto dedotto;
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnata appare nulla anche per intervenuta decadenza, posto che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”, pertanto:
la TARI anni 2016, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2022;
la TARI anni 2017, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2023;
la TARI anni 2018, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta in occasione della normativa covid 19, il termine di decadenza è maturato il 26/03/2023;
che la pretesa di pagamento relativa a TARI 2016, 2017 e 2018, sempre tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa varata in occasione della pandemia covid 19, è da ritenere estinta per intervenuta prescrizione, siccome i tributi locali si prescrivono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato, così come anche affermato dalla Corte di Cassazione già con sentenza n. 4283.del 23/02/2010, secondo la quale “ i tributi locali (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c..
Per l'effetto, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato per omessa la notifica degli atti o sottostanti. Dichiara estinta la pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione relativamente alle somme richieste per gli anni 2016,2017 e 2018.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti: ATI -
Municipia spa e comune di Catania, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 400,00 oltre spes egenerali, IVA CPA e contributo unificato, con distrazione a favore del difensore distrattario Avv. Difensore_1. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES