Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1442
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il Giudice rileva che le notifiche prodotte dalla parte resistente appaiono irregolari, non solo perché non è possibile alcun collegamento con l'atto sotteso, ma anche perché consegnate a persona di famiglia senza che sia stata inviata la raccomandata informativa, omissione che determina la nullità della notifica stessa. Inoltre, l'atto n. 202203821493341940619313 a cui si riporta la parte resistente è privo di riscontro probatorio.

  • Accolto
    Decadenza del Comune di Catania dal diritto al recupero delle imposte intimate

    La pretesa di pagamento appare nulla anche per intervenuta decadenza, poiché la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall'art. 1, comma 161 della L. 296/2006. Tenendo conto della sospensione dei termini per la normativa COVID-19, il termine di decadenza per la TARI 2016 è maturato il 26/03/2022, per la TARI 2017 il 26/03/2023 e per la TARI 2018 il 26/03/2023. Pertanto, alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato (2024), il Comune era già ampiamente decaduto.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La pretesa di pagamento relativa a TARI 2016, 2017 e 2018 è da ritenere estinta per intervenuta prescrizione, poiché i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni. Non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione validamente notificati, è decorso il termine quinquennale.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è tempestivo, poiché depositato in data 8.07.2024, appena tre giorni dopo la notifica, quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D. LGS. 546/92. La doglianza di improcedibilità formulata dalla Municipia Spa si basa sull'erroneo richiamo alla disciplina della mediazione tributaria abrogata.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione degli atti presupposti

    Il ricorso è stato accolto per omessa notifica degli atti sottostanti. Il Giudice ha ritenuto che la pretesa di pagamento fosse nulla per intervenuta decadenza e prescrizione. Pertanto, l'eccezione di omessa impugnazione dell'atto presupposto viene superata dall'accoglimento del ricorso per vizio di notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Mancanza di titolarità passiva del rapporto in capo a Municipia Spa

    La Corte condanna sia Municipia Spa che il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali, implicando che entrambe le parti resistenti sono state ritenute responsabili nel giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1442
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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