Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2002, n. 6565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6565 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA OP ITALIANO0 6 5 6 5 /02 LA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'Angelo R.G.N. 9803/99 Bruno Presidente Consigliere Dott. Putaturo Donati Mario Dott. D'Agostino Cron.Giancarlo Consigliere 18776 Dott. La Terza Maura Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Ud. 10/01/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto Richiesta copia studio da dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti € 455 suo procuratoreFIAT AUTO S.P.A. in persona del 8 MAG. 2002 IL CANCELLIERE speciale dott. Francesco Cerchiara, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Franco Bonamico, Giampietro Borsotti e Raffaele De Luca Tamajo, con domicilio eletto presso lo studio di CANCELLERIA quest'ultimo, alla via Roccaporena n.34 - Roma. ricorrente - 91
contro
BR SO, rappresentato e difeso, come da procura a margine del controricorso, dall'avv. Carlo Cuneo, ed elettivamente domiciliato presso - la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma. 1 controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.275 del 2 marzo 1999 RG 81/1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2002 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Marcello De Luca Tamajo per delega dell'avv. Raffaele De Luca Tamajo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13/2/1997 innanzi al Pretore del lavoro di Torino, OM NE, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Fiat Auto S.P.A. fino al 31/12/1996, lamentava di aver percepito in ritardo il TFR. Chiedeva la condanna della società a corrispondergli la somma di £ 405.341 a titolo di interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c., decorrenti dalla data di cessazione del rapporto. Il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, + ritenendo che il credito per TFR diviene esigibile solo dopo il decorso del tempo tecnico 2 (quantificato in 30 giorni) necessario all'azienda per quantificare l'importo dovuto, e condannava la Fiat Auto S.P.A. al pagamento della somma di £ 108.750. Il Tribunale, sull'appello proposto dal NE, ha riformato la decisione pretorile, accogliendo integralmente la domanda e condannando di conseguenza la società al pagamento della somma richiesta. A fondamento della decisione il giudice del gravame ha rilevato: che la disciplina di cui all'art 2120 c.c. comporta la sostanziale possibilità dell'azienda di calcolare immediatamente il TFR, che va comunque corrisposto all'atto della cessazione del rapporto, salva la necessità di procedere ad eventuale conguaglio finale;
che l'art. 26 del C.C.N.L. sancisce l'obbligo di erogazione dello stesso all'atto della cessazione del rapporto;
che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione del diritto al T.F.R. va individuato nella data in cui è intervenuta la suddetta cessazione;
che non è invocabile la disposizione di cui all'art 3 1183 c.c. che riguarda l'ipotesi, estranea alla fattispecie in esame, della mancata determinazione del "tempo in cui la prestazione deve essere eseguita"; che, avendo l'azienda erogato il TFR con sensibile ritardo rispetto alla risoluzione del rapporto, ne consegue il diritto del NE al pagamento di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art 429 c.p.c. Avverso tale pronuncia la Fiat Auto S.P.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. OM NE resiste con controricorso. Sono state presentate note da entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Не Con il primo motivo del ricorso, la Fiat Auto S.P.A. denuncia la erroneità della affermazione del giudice d'appello, secondo cui l'art 2120 C.C. impone all'imprenditore di erogare il TFR al momento della cessazione del rapporto. Sostiene il ricorrente che l'art 2120 C.C. non indica alcun termine tassativo entro il quale corrispondere il TFR, e che del resto il dettato normativo di cui alla legge 297/1982, ed il meccanismo rivalutativo dallo stesso imposto (che presuppongono l'acquisizione dei dati Istat relativi al mese di cessazione del rapporto e che vengono pubblicati nel mese successivo) escludono che il TFR possa essere liquidato in contemporanea con la cessazione del rapporto. Pertanto, in tale momento, il credito in questione non è né liquido né esigibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nella interpretazione dell'art 26 del C.C.N.L. del settore. Sostiene il ricorrente che l'espressione "l'azienda corrisponderà il TFR all'atto della risoluzione del rapporto" non sta ad indicare l'obbligo del datore di lavoro di immediata erogazione del TFR alla cessazione del rapporto, ma vuole solo individuare nella cessazione del rapporto il momento di insorgenza del diritto al TFR, come è confermato dall'accordo aziendale del 5/6 1997, il quale prevede che la dizione "all'atto della risoluzione del rapporto" riportata dall'art 26 del C.C.N.L. e riferita alla erogazione del TFR deve essere interpretata tenendo conto dei tempi tecnici necessari per il calcolo delle spettanze di fine rapporto. Si duole ancora la società ricorrente che il giudice del gravame abbia ritenuto la inapplicabilità dell'art 1183 c.c. Osserva in proposito che, in mancanza della previsione di un termine per l'adempimento, non essendo a tal fine invocabili né l'art 2120 c.c., né l'art 26 del C.C.N.L., il giudice del gravame avrebbe dovuto ritenere la riferibilità della fattispecie alla previsione di cui alla menzionata norma codicistica e valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per la sua applicabilità, al fine di individuare il termine per l'adempimento, tenendo conto dei tempi tecnici a tal fine necessari. I motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. Come già ritenuto da questa Corte (con le sentenze, perfettamente in termini, n. 3563/2001 e n. 10942/2000), la soluzione delle questioni poste dai motivi in esame deve partire dalla netta distinzione fra la nozione di liquidita' e quella di esigibilita' dei crediti pecuniari. La nozione di liquidita' del credito va precisata nel senso che il quantum deve essere determinato, oppure determinabile, purché i dati necessari siano tutti già esistenti (cfr. Cass. 9084/1990). La condizione di liquidità o di illiquidita' di un credito di lavoro non rileva, nel regime giuridico dettato dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla maturazione del credito, cioè dal momento in cui risulta perfezionata la fattispecie costitutiva del credito. Sul punto la giurisprudenza della Corte e' assolutamente consolidata, (cfr. Cass. 2803/1987; 10652/1990; 04672/1993; 05993/1995). Il credito dicesi, invece, "esigibile" quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed e' pretendere l'adempimento. consentito, quindi, Indicativamente, non e' esigibile il credito la cui nascita sia subordinata all'avverarsi di una condizione sospensiva, о per il quale operi un termine per l'adempimento, о che derivi da una sentenza costitutiva, come quella che risolvendo un attribuisce il diritto allacontratto, restituzione di somme (cfr. Cass. 3288/1989). Non può dubitarsi della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito, che segna, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il momento di decorrenza della prescrizione. 7 Va altresì rilevata la coincidenza tra la nozione di "maturazione" del credito che adotta l'art. 429, comma 3^ c.p.c. e quella di esigibilità dello stesso, siccome rivalutazione e interessi hanno la funzione di compensare il creditore del ritardo con cui riceve le somme dovutegli e non e' configurabile ritardo prima che si possa 2896/1996;pretendere il pagamento (cfr. Cass. 3376/1996; 9014/1999). Queste considerazioni rendono manifesta l'infondatezza della tesi secondo cui l'impossibilita' di determinare il quantum del t.f.r. dovuto al lavoratore nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro avrebbe l'effetto di determinare necessariamente, ai sensi dell'art. 1183 C.C., 10 spostamento della scadenza dell'obbligazione, dovendo operare un ragionevole termine per l'adempimento. Appare evidente, nella tesi sostenuta dalla ricorrente, la confusione concettuale tra le nozioni di liquidità e di esigibilità del credito, tesi che conduce inevitabilmente alla erronea affermazione che non può essere esigibile un credito illiquido. Del resto, le disposizioni di cui all'art. 1183 C.C. risultano inapplicabili in presenza della regola legale in forza della quale "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto" (art. 2120, comma 1^, c.c.). Il tempo di maturazione del credito, coincidente con l'esigibilità, e' quindi, determinato dalla legge;
l'accordo delle parti o, in mancanza, l'intervento del giudice non può concernere le obbligazioni ex lege (cfr. Cass. 12757/1998). Vanno altresì disattese le ulteriori argomentazioni, fondate sull'assunto secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente indagato la volontà delle parti stipulanti il contratto collettivo per verificare, secondo le deduzioni della società Fiat Auto, se un termine di не convenzionalmente adempimento fosse stato stabilito. Ciò per la ragione assorbente che l'art. 2120 c.c. abilita la contrattazione collettiva ad incidere unicamente sulla determinazione del quantum debeatur (comma secondo) ma non sugli altri aspetti dell'istituto inderogabilmente regolati dalla legge, tra i quali resta compreso il momento di maturazione del credito ei quindi, di esigibilità dello stesso (vedi Cass. 1865/1990). Di conseguenza, sono inammissibili per difetto di interesse le censure dirette contro una parte superflua della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. РОМ Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2200 oltre euro millecinquecento per onorari. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Jaffarle M. Willa Bruno D'Angelo Raffaele Di Lella пі ли Cancelleria in altato Sanella S IL CANCELLIERE. L A L T O B Ą. I A S D E L 8 MAG 2002 P L A 3 oggi S T E 7 I S Сиана Не sella D - O N 8 I I P - CANCELLIERE S G M 1 I O N 1 E A A S D E D I E E G A T , G N O O E E R T S L T T E I S I R A I G L E D L R E O D 10