Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8559 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
E се 60066 6 N 8 O 9 I 1 Z / I 4 A / R R 6 2 T A 5 S . T I EPUBBLIC855 9701 R . U N G P . B E I D R B R L . E A T L D L D I A S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A T 1 I E Oggetto 3 S N R 1 E Sezione Tribuforia I E S . A Dott. Giovanni OLLA Presidente E T N A M Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Eugenio AMARI Consigliere R.G.N. 8673/98 Consigliere Cron. 1592 Dott. Antonio MERONE Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 22/03/01 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
MA VA;
intimato avverso la sentenza del n. R.G. 10676/93 del Tribunale di PALERMO, depositata il 15/04/97; . udita la relazione della causa svolta nella pubblica N udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo 2001 CECCHERINI;
7 569 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -1- Generale Dott. Vincenzo NARDI rigetto del ricorso. -2- che ha concluso per il SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 1991, VA SI convenne in giudizio, in- nanzi al Pretore di Termini Imerese, il Ministero delle finanze, denunciando il mancato pagamento del rimborso a lui dovuto, liquidato dall'Amministra- zione ma non corrisposto, a seguito della revisione sull'indennità di anzianità percepitadell'Irpef nel 1984. L'amministrazione delle finanze chiese il ri- getto della domanda per carenza di legittimazione passiva, avendo provveduto a richiedere alla Banca d'Italia l'emissione di vaglia cambiario a favore dell'attore. Il Pretore, con sentenza 14 novembre 1992, ac- certato che il SI non aveva potuto riscuote- re, perché non aveva ricevuto il vaglia cambiario contenente il rimborso, accolse la domanda, condan- nando l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 1.458.000 oltre agli interessi, nonché alle spese del giudizio. Il Ministero delle finanze propose appello av- verso la suddetta decisione, ribadendo la tesi del difetto di legittimazione passiva, nel senso che l'ordinativo di pagamento e la successiva emissione del vaglia cambiario da parte della Banca d'Italia avevano prodotto una novazione dell'obbligo di rim- borso, sicché il mancato pagamento dell'assegno non poteva che essere addebitato unicamente alla Banca d'Italia. Il Tribunale di Palermo, giudice del gravame, con sentenza in data 15 aprile 1997 ha ritenuto in- fondato l'appello. Per la cassazione di quest'ulti- ma decisione ha proposto ricorso l'Amministrazione delle finanze sulla base di due motivi, il secondo dei quali, vertente sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha comportato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite. A seguito della sentenza delle Sezioni unite in data 26 gennaio 2000, che ha ritenuto la giurisdi- zione del giudice ordinario e ha respinto il rela- tivo motivo di ricorso dell'amministrazione, la causa viene all'esame di questo Collegio per la decisione sul primo motivo di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l'unico che re- sidua dopo la ricordata decisione delle Sezioni u- nite, si deduce la violazione dell'articolo unico della legge n. 1575 del 1962, dell'art. 42 bis 602 del 1973 e 100 c.p.c. In base alle d. P.R. n. Il cons rel. est. dr. Aldo Ceccherini norme invocate, con l'emissione da parte dell'Ammi- nistrazione del vaglia cambiario, relativo al rim- borso dell'imposta versata in eccedenza e agli in- teressi, era intervenuta una novazione soggettiva, e si era istituito un nuovo rapporto obbligatorio tra il SI e la Banca d'Italia. Il Ministero, pertanto, non era legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna proposta dal SI. Vero è che la sentenza 4 luglio 1971 n. 7331 delle Sezioni unite di questa Corte aveva affermato che l'art. unico della 1. n. 1575 del 1962 non era diventato operativo a causa della mancata emanazione del de- creto del Ministero del tesoro in essa previsto. Ma nella successiva sentenza 19 ottobre 1991 n. 11062 si dava invece per pacifica l'operatività della norma, e questa soluzione era da ritenere esatta, perché la mancanza dei regolamenti di esecuzione comporta l'inoperatività della norma sovraordinata solo quando sia la legge stessa a condizionare det- ta efficacia all'emanazione del regolamento. Sotto diverso profilo, il ricorrente si richia- ma all'art 42 bis d.P.R. n. 602 del 1973, richiama- to anche per il rimborso della somma spettante per riliquidazione dalla legge n. 482 del 1985. Detta norma prevede che sulla scorta degli elenchi di rimborso siano emessi uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante com- mutazione di Ufficio in vaglia cambiari non trasfe- Quest'ultima norma, ribili della Banca d'Italia. speciale per quanto concerne i rimborsi eseguiti con la procedura automatizzata, non contempla altra modalità di pagamento, fuori del caso di richiesta del creditore di accredito in conto corrente (che nella specie non vi è stata), impone di ritenere che per la predetta procedura limiti e modalità di commutazione siano stati fissati anziché con de- creto ministeriale dalla legge, atto poziore. Sulle questioni sollevate dalla parte ricorren- te questa Corte si è già pronunciata con la recente sentenza delle Sezioni unite 25 novembre 1998 n. 11935, emessa su un ricorso in tutto simile a quel- lo sopra sintetizzato, né vengono prospettati pro- fili diversi da quelli già allora esaminati. Non si pertanto, ragioni per discostarsi dal ravvisano, ricordato insegnamento, e il ricorso deve essere rigettato. Non essendovi stata costituzione del SI, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. IIcons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini Così deciso a Roma, in camera giorno 22 marzo 2001. Il Cons. est. (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanio CORTE A R E M S P U E N O di consiglio, il Il Presidente. (Giovanni Olla) For fr DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GIU 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R / . T 4 N S / I 6 2 G A B E . . R R . R L P L . A A A D T D . L U B E E B A D T I T I N R S A 1 I E N T 3 S E 1 R S E E . I T N A A M