Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2018, n. 1805
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Sentenza 12 dicembre 2018

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater cod. pen. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater cod. pen., sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2018, n. 1805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1805
    Data del deposito : 12 dicembre 2018

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