Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12492
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Sentenza 26 agosto 2003

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In tema di previdenza forense, il ricalcolo della pensione anche di vecchiaia secondo il nuovo regime di cui all'art. 28 della legge n. 576 del 1980, previsto in favore di coloro che dopo aver maturato il diritto a pensione in data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina continuino ad esercitare la loro attività, è subordinato alla presentazione di domanda documentata alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori nel termine di decadenza di cui all'art. 28 della stessa legge modificato dall'art. 2 della legge n. 175 del 1983. Ne consegue che, in caso di omessa presentazione di detta domanda, non è applicabile la riliquidazione della pensione liquidata in misura meno favorevole rispetto alle previsioni della legge n. 141 del 1992, la quale si applica solo alle pensioni ricalcolate secondo il nuovo sistema di cui alla citata legge n. 576 del 1980, e non a quelle liquidate in base al diverso sistema di calcolo previgente di cui alla legge n. 319 del 1975.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12492
    Data del deposito : 26 agosto 2003

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