Sentenza 26 agosto 2003
Massime • 1
In tema di previdenza forense, il ricalcolo della pensione anche di vecchiaia secondo il nuovo regime di cui all'art. 28 della legge n. 576 del 1980, previsto in favore di coloro che dopo aver maturato il diritto a pensione in data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina continuino ad esercitare la loro attività, è subordinato alla presentazione di domanda documentata alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori nel termine di decadenza di cui all'art. 28 della stessa legge modificato dall'art. 2 della legge n. 175 del 1983. Ne consegue che, in caso di omessa presentazione di detta domanda, non è applicabile la riliquidazione della pensione liquidata in misura meno favorevole rispetto alle previsioni della legge n. 141 del 1992, la quale si applica solo alle pensioni ricalcolate secondo il nuovo sistema di cui alla citata legge n. 576 del 1980, e non a quelle liquidate in base al diverso sistema di calcolo previgente di cui alla legge n. 319 del 1975.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12492 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34577/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 03/11/00 R.G.N. 22943/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato GOBBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 26 gennaio/26 marzo 1998, che aveva rigettato la domanda proposta dall'avvocato MA RI contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori (ora Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense) per ottenere il "ricalcolo" (ai sensi dell'art. 28 della legge 20 settembre 1980, n. 576) e/o la "riliquidazione"
(ai sensi dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 141) della pensione di vecchiaia a carico della Cassa - avendone maturato il diritto in data 8 settembre 1979 (nel vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319) - essenzialmente in base ai rilievi rispettivi seguenti:
- l'avvocato RI è decaduto dal diritto al "ricalcolo" (ai sensi dell'art. 28 della legge 20 settembre 1980, n. 576), non avendone presentato domanda entro il termine prescritto (dallo stesso art. 28 l. 576/80);
- la "riliquidazione" (ai sensi dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 141) si applica soltanto alle pensioni "ricalcolate"
secondo il nuovo sistema (di cui alla legge n. 576/80), in quanto risulta riferita, espressamente, alle "pensioni liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, norma quest'ultima che non è altro che la riformulazione dell'articolo 2 della legge 576/80". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente MA RI propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo.
La Cassa intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 141) - MA RI censura la sentenza impugnata per avergli negato la riliquidazione (ai sensi dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 141) della pensione di vecchiaia, della quale era titolare a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori (ora Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), sebbene fosse meno favorevole - rispetto a quella liquidata in base alle previsioni della stessa legge (n. 141 del 1992, appunto) - non rilevando, in contrario, la circostanza che la pensione stessa non fosse stata "ricalcolata" secondo il nuovo sistema (di cui alla legge n. 576/80) - in difetto di una previsione esplicita in tal senso (quale l'articolo 4 della stessa legge n. 141/92) - e risultando, peraltro, la sproporzione tra la misura della pensione (lire 13.000.000 annue) e quella dei contributi (lire 15.000.000 annue), versati in dipendenza della prosecuzione dell'esercizio della professione.
Il ricorso non è fondato.
2. Invero la riliquidazione d'ufficio è prevista (art. 25, 2 comma, della legge 11 febbraio 1992, Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori) per le pensioni (anche) di vecchiaia - in corso alla data del 1 gennaio 1993 - che siano state "liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 (.....)".
Il rinvio esplicito a "quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 (.....)" - per l'individuazione delle pensioni soggette a riliquidazione d'ufficio - attribuisce rilievo esclusivo - allo stesso fine - al sistema di calcolo delle pensioni - ivi previsto - e, coerentemente, impone il confronto tra sistemi omogenei - che quel confronto consentono - mentre prescinde dall'ammontare del trattamento che ne risulti.
In altri termini, la pensione di vecchiaia - che qui interessa - è commisurata (art. 1 legge n. 141/92, cit), "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". Evidente ne risulta il maggior favore rispetto alla disposizione precedente (art. 2 legge n. 576/80), che - sulla base dello stesso sistema di calcolo, introdotto contestualmente (innovando rispetto al sistema, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 319) - patimenti commisura la pensione di vecchiaia, "per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". Coerentemente, vanno riliquidate d'ufficio - sulla base di calcolo ("media dei più elevati dieci redditi professionali.........") e mediante il coefficiente (1,75 per cento) più favorevoli, previsti dalla disposizione più recente (art. 1 legge n. 141/92, cit.) - le pensioni che erano state liquidate con il medesimo sistema, ma su base di calcolo ("media decennale del reddito professionale......") e mediante coefficiente (1,50 per cento) meno favorevoli, previsti dalla disposizione più remota (art. 2 legge n. 576/80). La prospettata comparazione, tuttavia, non è configurabile - per individuare le pensioni "liquidate in misura meno favorevole", da sottoporre a "riliquidazione d'ufficio" (ai sensi dell'art. 25 legge n. 141/92, cit.) - per le pensioni, in corso alla data del 1 gennaio
1993, che siano state, tuttavia, liquidate in base al diverso sistema di calcolo previgente (di cui alla legge n. 319 del 1975, cit).
È, proprio, il caso della pensione di vecchiaia, della quale è titolare l'attuale ricorrente: liquidata nel vigore del sistema di calcolo precedente (di cui alla legge n. 319 del 1975, cit, appunto), che non è stata infatti sottoposta a "ricalcolo" (ai sensi dell'art. 28 della legge n. n. 576 del 1980), in difetto - nella specie, accertato con autorità di giudicato (non essendo la relativa statuizione investita dal ricorso per Cassazione) - di domanda presentata entro il termine di decadenza (vedi Cass. n. 1218/94). Quanto, poi, ai contributi - che lo stesso ricorrente ha continuato a versare, successivamente alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia - gli stessi risultano dovuti in dipendenza della prosecuzione dell'esercizio - e sono commisurati al reddito - dell'attività professionale, possono dar luogo a supplementi di pensione e, comunque, rispondono al principio solidaristico (art. 2 e 38 cost.), che ispira anche la previdenza forense (vedi, per tutte, Corte cost 62-77, 132-84, 1008-88).
Tanto basta per rigettare il ricorso.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di Cassazione (art. 152 disp. att. c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2003