Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8687 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
08687/ 02 c.c. 68924 OGGETTO:imposte sui Iditi;
Irpeg/ritenute alla R T A I R T T A I U A E I B R A M fonte;
sugli interessi attivi . N 3 1 1 A T B . / 2 6 P . A L / L 1 6 E 8 E 4 L . . D R 9 A S . I D N I S - B . N 5 E O N I Z A S T R I R E G D A E T S E N E maturati sui fondi di tesoreria IN ROME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dei Comuni/applicabilità SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 007356/2000 Cron. 23803 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente Rep. Consigliere Ud. 09.11.2001 Dott.Enrico Papa Dott. Giulio Graziadei Consigliere Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Aldo Ceccherini ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 68924 SENTENZA Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n.12 domiciliato ricorrente
Contro
Comune di Valmorea( CO), in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore rag. Giampiero Pandiani Piazza Italia 6,Albiolo (CO) intimato 0 3 2 2 : Avverso la sentenza n.203/54/99 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,depositata in data 03. 06.1999; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal consigliere dr. Vittorio G. Ebner;
vista la requisitoria del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Maurizio Velardi,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso: Svolgimento del processo Con sentenza n.159/2/1997 la Commissione Tributaria Provinciale di Como rigettava il ricorso proposto dal Comune di Valmorea avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione Finanziaria-Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia,sez.Como sulla istanza di rimborso della complessiva somma di £. 88.598.410 rappresentativa delle ritenute operate sostituto d'imposta Cassa di Risparmio delle Province dal Lombarde(Cariplo) sugli interessi attivi maturati sui fondi di tesoreria nel periodo 30.6.1993 - 31.12.1994. A seguito di appello proposto dal Comune di Valmorea,la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,con sentenza in data 20.5.-3.6.1999 n.203,in parziale riforma di quella impugnata - ritenuta in primo luogo la avvenuta formazione del silenzio/rifiuto per il periodo dal 21.8.1993 al 21.2.1995,data di presentazione della istanza di rimborso e ritenuto altresì l'Ente non soggetto ad Irpeg,ai sensi dell'art.88 DPR 917/86 – ordinava il - rimborso delle ritenute relative al suindicato periodo. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo con un unico motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L.18.2.1999 n.28; 26 quarto comma DPR 600/73; 88 DPR 917/1986. L'intimato Comune di Valmorea non si è costituito. Il Procuratore Generale presso questa Corte,rilevata la manifesta fondatezza del ricorso ai sensi della normativa sopravvenuta ( art.14 L.n.28/1999 cit.) e del concordedel concorde orientamento giurisprudenziale( Cass.3423/2000;9202/1999;7047/1999;4904/1999) conseguentemente formatosi al riguardo,con requisitoria ex art.375 cpc in data 20.7.2001,ne ha chiesto l'accoglimento. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Ritiene infatti il Collegio di condividere appieno il menzionato orientamento. Invero, in forza dell'art. 14 della L. 18.2.1999 n.28 - applicabile,in quanto norma di interpretazione autentica e quindi assistita da efficacia retroattiva, anche ai rapporti non ancora definiti - il terzo periodo del quarto comma dell'art.26 DPR 600/1973( riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi,premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti) deve intendersi nel senso che la ritenuta stessa "si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". Di conseguenza,tale ritenuta deve essere applicata anche sugli interessi maturati su conti correnti e depositi intestati ad un Comune,benchè si tratti di soggetto escluso ai sensi dell'art.88 DPR 917/1986 ( nel testo introdotto dall'art.4 comma tre bis DL 310/1990, conv. con modif.in L. 403/1990) dal novero degli Enti assoggettati ad Irpeg. - Ciò posto e considerato che sulla base di tale atto di interpretazione autentica - la causa può essere decisa nel merito,non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da compiere( art.384 comma primo cpc); ne consegue che la domanda di rimborso avanzata dal Comune di Milano deve,per le considerazioni ed i rilievi che precedono,essere rigettata. Quanto alle spese dell'intero giudizio, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per dichiararle compensate,tenuto conto delle ragioni della decisione,fondate sul ius superveniens prima menzionato.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito 1 rigetta la domanda di rimborso avanzata dal Comune di Milano. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente TIQUE IL CANCELLIERE C1 Grou Arnaldo Casano a DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU. 2002 Oggi IL CANCELLIERE 61 въчешь Arnaldo Casano