Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2025, n. 6672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6672 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025
Numero di raccolta generale 6672/2025
Data pubblicazione 13/03/2025
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
MA SA
Presidente
Oggetto: DISCIPLINARE AVVOCATI
NT NN
Presidente
Ud. 4/02/2025 PU
OS IA DI IO
Presidente
LB US
Presidente
RI BE
Consigliere
UL FR
Consigliere
EL PAGETTA
Consigliere
PE SS
Consigliere
TI LE
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11478/2024 R.G. proposto da: AR CL, FI CL, AI RO, RO DILETTA, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria delle Sezioni Unite della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LOTTINI RICCARDO unitamente all'avvocato
([...])
RI IM ([...]),
domiciliazione
telematica come in atti
contro
- ricorrenti -
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE AVVOCATI DI GROSSETO
- intimati -
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 130/2024 depositata il 08/04/2024.
Firmato Da: TI LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 315917607224e41a-Firmato Da: MA SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2199034ce4294a86
Oscuramento disposto
Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza pale 6672/2025 4/02/2025 dal Consigliere Cristiano Valle;
Data pubblicazione 13/03/2025
udito il Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, il quale si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha concluso per la pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Massimo Ceciarini.
FATTI DI CAUSA
La sentenza n. 130 del 2024 del Consiglio Nazionale Forense (in seguito CNF) ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (in seguito CDD) di Firenze che aveva ritenuto responsabili gli avvocati Diletta Fusaro, Claudio Fiori, Alessandro Camaiti e Claudio Cardoso della «<violazione degli artt. 9, comma 1, 24 comma 2, 37 comma 1 Codice Deontologico Forense per aver reso pubblica attraverso diversi articoli di stampa locale e altri mezzi di informazione l'iniziativa, di indubbia e incontestata provenienza dal partito politico M5S, diretta a fornire assistenza gratuita, salvo il rimborso delle spese anticipate e tecniche se necessarie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in materia civile penale o amministrativa, a favore di persone fisiche e giuridiche le quali, pur non avendo i requisiti di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, godono di redditi (non superiori a € 20.000,00 per le persone fisiche ed € 40.000,00 per le persone giuridiche) che non consentono loro un facile accesso alla giustizia, con possibilità di percepire il compenso per l'attività svolta solo in caso di esito positivo della controversia e con condanna della controparte alle spese legali. Così agendo, non conservando la propria indipendenza e libertà, violando il divieto di accaparramento di clientela e conseguentemente venendo meno ai doveri di indipendenza, lealtà, dignità e decoro al cui rispetto l'avvocato è tenuto. In Grosseto, nei mesi di ottobre-novembre 2016». La sentenza del CNF è stata impugnata con due motivi di ricorso da tutti i detti avvocati.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, che avevarale 6672/2025 avviato l'azione disciplinare, è rimasto intimato.
Data pubblicazione 13/03/2025
Il Procuratore Generale ha depositato memoria per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l'udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti ascritti agli avvocati Camaiti, Cardoso, Fiori e Fusaro sono pacificamente, e tanto risulta palesato dallo stesso capo d'incolpazione, risalenti al periodo ottobre novembre 2016. La decisione del CDD di Firenze è del 12/09/2022. La sentenza del CNF è stata depositata l'8/04/2024 e notificata il 9/04/2024. In via preliminare deve essere esaminata la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, proposta dai ricorrenti nella memoria depositata per l'udienza dinanzi questa Corte. La denuncia di sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare in questa sede è ammissibile, tale prescrizione essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la sua decisione non comportando indagini fattuali, che ovviamente qui non sarebbero espletabili (sul punto v. da ultimo Sez. U n. 36204 del 28/12/2023 Rv. 669891 - 01 che in motivazione richiama Sez. U n. 32634 del 4/11/2022, non massimata). La disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare è prevista dall'art. 56 della legge n. 247 del 31/12/2012 del seguente testuale tenore: <<Art. 56 Prescrizione dell'azione disciplinare 1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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Oscuramento disposto
Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025
Data pubblicazione 13/03/2025
3. Il termine della prescrizione è interrotto con qarale 6672/2025 comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.». Alla stregua dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, applicabile pacificamente nella specie, in quanto i fatti ascritti agli incolpati sono stati commessi tutti successivamente alla sua entrata in vigore e comunque entro il mese di novembre dell'anno 2016, il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi - dato dalla somma al termine originario di sei anni di un ulteriore suo quarto, corrispondente a un anno e sei mesi - pur tenendo conto della sospensione obbligatoria dei termini processuali (applicabile in materia secondo Sez. U n. 28468 del 30/09/2022 Rv. 665681-01) per complessivi sessantaquattro giorni, di cui all'art. 83, del d.l. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e di cui all'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 8/04/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020 e che copriva il periodo dal 9/03/2020 al 11/05/2020, è interamente decorso alla fine del mese di agosto dell'anno 2023. La questione di prescrizione va, pertanto, accolta, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi l'illecito disciplinare estinto per prescrizione. La complessa e protratta vicenda processuale giustifica manifestamente la compensazione delle spese per l'intero giudizio. Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli avvocati Diletta Fusaro, Claudio Fiori, Alessandro Camaiti e Claudio Cardoso.
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Oscuramento disposto
P.Q.M.
Numero registro generale 11478/2024 Numero sezionale 52/2025 Numero di raccolta generale 6672/2025 Data pubblicazione 13/03/2025
La Corte a Sezioni Unite cassa la sentenza senza rinvio per essersi l'illecito disciplinare estinto per prescrizione e compensa le spese dell'intero giudizio. Dispone l'oscuramento dati come in motivazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 4/02/2025.
Il Consigliere relatore Cristiano Valle
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La Presidente
RG SA
Firmato Da: TI LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 315917607224e41a-Firmato Da: MA SA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2199034ce4294a86