Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l'accompagnamento coattivo di una persona (già identificata) da parte dei carabinieri in una caserma, assumendo l'illegittimità del comportamento dei pubblici ufficiali, non può, comunque, trovare applicazione la scriminante della reazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore nell'art. 4 del d. lg. lt. 14 settembre 1944, n. 288, secondo la quale "Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni", determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale fra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione da parte di colui che l'ha subita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 11/11/98
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " . Giangiulio AMBROSI " N. 1537
3. ". Luciano DERIU " REGISTRO GENERALE
4. " Ugo SCELFO " N. 24038/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO LO n. il 15/5/1969 avverso la sentenza 4/2/1998 della Corte di Appello di Trento Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Febbraro
che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali.
F A T T O e D I R I T T O
Con sentenza 4.2.1998 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza 9.1.1995 del Pretore di Cavalese, appellata dal P.G., dichiarava RO LO colpevole del delitto di cui agli artt. 81, 337 c.p., condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione.
Avverso detta sentenza il RO ha proposto ricorso per cassazione.
Premesso di essere stato in primo grado, assolto perché ritenuto "non punibile", in virtù della scriminante di cui all'art. 4 Decr. Lgt. n. 288/1994, ha proposto le seguenti censure. Col primo motivo denunzia erronea applicazione dell'art. 337 c.p. in relazione alla suddetta esimente.
Deduce che l'accompagnamento coattivo in caserma di LA AU(che aveva dato luogo al di lui comportamento), essendo stato lo stesso LA già identificato, non poteva considerarsi legittimo anche perché non sussisteva l'esigenza di procedere agli accertamenti di cui all'art. 349 c.p.p.. Col secondo motivo denunzia difetto di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicabilità della scriminante detta, deducendo che la corte territoriale "ha dato rilievo ad alcuni elementi di prova di per sè non decisivi a ritenere la sussistenza del reato, omettendo la considerazione di altri elementi probatorì viceversa precisi nell'escluderla" e soffermandosi sull'attendibilità delle testimonianze dei carabinieri che presero parteall'operazione, nonché contestando la valenza del certificato medico relativo alle lesioni riportate dal carabiniere Matricoti ed alle modalità della produzione di esse.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
A parte la insussistenza dell'arbitrarietà dell'atto, in quanto, (indipendentemente dall'esistenza o meno dell'esigenza di una completa identificazione del Dellapiccola), quand'anche i CC. fossero già venuti a conoscenza delle sue generalità, sarebbe mancata comunque nella loro condotta, intesa a perseguire tale scopo, qualsiasi connotato di vessazione o sopraffazione per renderla fuorviante dai fini istituzionali, ritiene questo Supremo Collegio che il ricorrente non potrebbe, comunque, giovarsi dell'esimente in parola.
La ragione per escluderne la applicabilità anche ad un terzo, ivi comprese persone legate da rapporti di parentela o di amicizia alla vittima dell'arbitrio, si trae dalla lettura della disposizione dell'art. 4 D. LG. 14.9.44 N. 288.
Infatti la locuzione usata dal legislatore: "Non si applicano le disposizione degli artt. 336, 337, 339, 341, 342, 343 c.p. quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni", determina una correlazione indefettibile tra persona cui spetta la scriminante e vittima dell'arbitrio nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili al medesimo soggetto e presuppone un rigoroso rapporto causale tra la condotta arbitraria del p.u. e la reazione da parte di colui che l'ha subita. A rendere evidente la fondatezza di detta opinione è
sufficiente il raffronto della disposizione innanzi richiamata con il testo delle disposizioni di talune delle più ricorrenti esimenti, la cui area è di maggior latitudine, tutelando, contrariamente all'esimente speciale in esame, diritti e beni altrui, implicitamente così consentendo l'intervento di un terzo rispetto ai soggetti direttamente interessati dalla situazione presa in considerazione dalla causa di giustificazione.
Ed invero, l'art. 52 c.p. richiama la "...necessità di difendere un diritto proprio od altrui .";
l'art. 54 c.p. richiama la " ... necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.". Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso occorre osservare che trattasi di censure in fatto e pertanto di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 606, 3^ co. c.p.p., di detta censura.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999