Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2001, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRI02305 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogge o SEZIONE SECONDA CIVILE Proprieti Rivench carry Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: W. ведініш Himenom Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G. N. 15253/98 Dott. Ugo RIGGIO Cron.4282 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 736 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- Ud. 07/11/00 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3005 per diritti L.. 16 FER il BADINO RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A IL CANCELLIERE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che lo difende unitamente نهر all'avvocato ICARDI SERGIO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
ZE NICODEMO, elettivamente domiciliato in ROMA CG064268 PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati IORFIDA ANTONIO, IORFIDA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 nonchè contro 1783 -1- " ZE GIUSEPPINA, NE SALVATORE, LO BIANCA;
intimati avverso la sentenza n. 8342/97 del Tribunale di | TORINO, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto : GOLDONI;
udito l'Avvocato Maria Luisa CASOTTI CANTATORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso ¡ per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione del 14.12.1990, IU ZZ e DE ZZ hanno convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Torino BI OS e RE AD esponendo di aver acquistato dalla prima in data 7.12.82 in forza di rogito NE due alloggi con annesse cantine, ma di aver potuto disporre solo di una di queste, essendosi dell'altra appropriato tal RE AD. Chiedevano quindi che i convenuti fossero condannati in solido al ripristino della cantina contrassegnata con il n.5 bis in planimetria doc.5 allegata al regolamento di condominio ... cantina di loro esclusiva proprietà, nonché al risarcimento del danno. AD non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
invece si اسر costituiva la OS adducendo di aver acquistato gli alloggi in questione da TO ON e quindi chiedendo nel merito l'assoluzione delle domande attrici nonché l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del suo dante causa. Costituitosi, il ON chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del suo venditore, Giuseppe Settia, e di essere assolto dalle domande avversarie. Con sentenza 18/21.4.1992, il Pretore dichiarava l'esclusiva proprietà dei coniugi DE ZZ e IU ZZ nella proprietà della cantina in argomento e condannava altresì RE AD a ripristinare la cantina de quo nello stato originario e a lasciarla libera di persone e cose. Rigettava la domanda degli attori
contro
BI OS e di questa
contro
TO ON. Con atto di appello 7.4.1993 il AD impugnava la suddetta sentenza assumendo di non aver mai avuto il possesso e la detenzione della cantina oggetto di causa né di essere condomino dello stabile e di non avere dunque legittimazione passiva nel giudizio instaurato dai ZZ. Si costituivano tutte le parti convenute. Con sentenza in data 4.6/22.12.1997, l'adito Tribunale di Torino, per quanto ancora qui interessa, rigettava l'appello del AD, ponendo a suo carico le spese del gravame. Rilevava il detto Tribunale che l'appello come proposto si fondava sulla asserita carenza di legittimazione passiva dell'appellante e sulle deduzioni istruttorie volte a dimostrare tale asserto. Poiché la nuova prova orale in grado di appello era da considerarsi ammissibile solo ove diretta a dimostrare circostanze che non fossero né in contrapposizione né in completamento di quelle oggetto della prova in لاسر primo grado, non poteva essere ammessa in sede di gravame una prova orale : riflettente fatti di prova contraria,rivolti anche in via indiretta a neutralizzare le risultanze delle prove orali già acquisite in primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE AD sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso DE ZZ, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo (violazione dell'art.948 c.c., in relazione all'art. 360, n.3 cpc) il ricorrente, ravvisando nell'azione come proposta una azione di rivendicazione ex art.948 c.c. e negando di essere stato mai né proprietario né possessore dell'immobile, allega il proprio difetto di legittimazione passiva A prescindere dalla qualificazione della domanda, il profilo pregnante è quello afferente alla posizione dell'odierno ricorrente, che asserisce la 2 completa sua estraneità alla vicenda. Peraltro, la dedotta carenza di legittimazione passiva si basa su asserzioni indimostrate ed anzi accertate in senso contrario in sede di merito. Il secondo motivo (violazione dell'art. 1697 (recte, come precisato in prosieguo, 2697 c.c.) in relazione all'art.360 n.3 cpc) si basa sulla assenza di qualsivoglia prova di un comportamento illecito di esso ricorrente consistente nell'impossessamento della cantina. I giudici del merito hanno esposto quali argomenti avevano ritenuto probanti in tal senso, riferendosi anche a prove testimoniali raccolte;
trattasi di accertamento di fatto, congruamente motivato, che non integra come tale alcuna violazione dell'art.2697 c.c., cui non può, in sede di legittimità, essere contrapposta una diversa valutazione della portata delle prove. pund му Anche tale motivo non essere pertanto accolto;
tra l'altro, non è esatto neppure che nessuna prova al riguardo sia stata offerta, atteso che invece una prova testimoniale è stata richiesta ed espletata. Circa la valenza di tale mezzo istruttorio, il ricorrente nulla rileva, semplicemente ignorandolo e tanto consente di ritenere che la critica svolta sia soltanto parziale e conseguentemente inidonea. Il terzo motivo (erronea applicazione dell'art.345 cpc) si basa sul fatto che non sarebbe stata ammessa la prova orale richiesta dal ricorrente in grado di appello e ciò erroneamente, in quanto in assenza di qualsivoglia deduzione istruttoria sul fatto della disponibilità delle due cantine da parte del AD, la prova richiesta aveva il carattere della novità ed era pertanto ammissibile a norma dell'art.345 cpc. E' inammissibile;
sulla base del fatto che, come risulta anche dalla sentenza impugnatą, una prova testimoniale era stata espletata in primo grado, per il principio dell'autosufficienza del ricorso si sarebbero dovute riportare 3 dettagliatamente le prove come richieste, onde consentire a questa Corte la disamina delle novità o meno delle stesse. Il ricorso deve pertanto essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, قد و che liquida in L. 162.00 oltre a L.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7.11.2000 Il Presidente Vi В матни Il Consigliere estensore Marzantofoleten IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Dopatelia D'Anna hoooo 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Agenzia delle Entrate :6 FEB. 2001 Uit o di Roma 2 IL CANCELLIERE C Iscritto a ruolo il Art. n. 4