Sentenza 3 giugno 2003
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod.proc.pen., dispone la convalida del sequestro, è da ritenere inefficace per intempestività, ove non rechi l'attestazione, da parte dell'ausiliario, della data di deposito e neppure sussistano altri elementi dimostrativi della sua tempestiva redazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2003, n. 41329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41329 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Mario SOSSI Presidente
dott. Severo CHIEFFI Componente
dott. Paolo BARDOVAGNI "
dott. Giorgio SANTACROCE "
dott. Margherita CASSANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH LA IO nato il [...];
Avverso ordinanza del 12/11/2002 del Tribunale della Libertà di Trento;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Bardovagni Paolo;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione dei beni in sequestro;
Sentito il difensore, sostituito dall'Avv. Carlo Biondi. OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento, investito, su richiesta di CH LA IO, legale rappresentante della società proprietaria, del riesame di decreto di convalida dei sequestri probatori di videogiochi eseguiti presso due esercenti il 26/9/2002, osservava che il P.M. aveva provveduto alla redazione del provvedimento il 27/9/2002 e il 30/9/2002 ne era stata rilasciata copia conforme;
non vi era quindi motivo di dubitare che il deposito della convalida fosse avvenuto tempestivamente, come asserito dal P.M., né la parte avrebbe avuto interesse a dedurre un eventuale ritardo, che avrebbe comportato bensì la restituzione, ma anche la necessità di nuovo, immediato sequestro dei corpi di reato (per tali dovendosi considerare, in difetto delle condizioni di liceità, gli apparecchi da gioco in questione).
La difesa dell'interessato propone ricorso per cassazione, denunciando con unico motivo la "violazione dell'art. 355, comma 2, c.p.p. per mancanza di prova circa la tempestività del decreto di convalida del P.M.". Non esisteva infatti agli atti alcun attestato di deposito "in cancelleria" del provvedimento in questione, che doveva ritenersi venuto a giuridica esistenza solo con tale adempimento, restando irrilevante la data indicata dal P.M.. Non era quindi possibile stabilire se la convalida fosse tempestiva;
né, in tale situazione, poteva essere invertito l'onere della prova, ponendo a carico della parte la verifica della data ed orario del deposito. Non constando che il P.M. avesse provveduto nel termine perentorio previsto dalla legge conseguiva l'inefficacia del provvedimento e la necessaria restituzione dei beni all' avente diritto.
Il ricorso è, nei termini di seguito precisati, fondato. Va premesso che una corrente giurisprudenziale - che ha trovato espressione nelle decisioni di questa Corte 11-4/5.10.1996, Ferrerò, della II Sezione, e 26.9/22.11.2000, Fossi ed altro, della Sezione III -ravvisa nel sistema processuale un principio generale per cui il provvedimento del magistrato - giudice o P.M. - assumerebbe rilevanza esterna non nella data in cui l' estensore materialmente lo compila, ma in quella del deposito, mediante il quale l'atto viene affidato all'ausiliario (cancelliere o segretario) che lo completa con l'attestazione dell'avvenuto adempimento- Tale affermazione, desunta dalla disciplina degli atti e provvedimenti del giudice contenuta nel titolo II del libro II del codice di rito e, in particolare, dall'art. 128, non è in linea di principio condivisibile ove applicata al P.M., per il quale non si rinviene alcuna disposizione corrispondente a quelle dettate nei confronti del giudice che non possono ritenersi espressione di un principio generale, vigendo al contrario nel sistema processuale la regola della libertà di forma ove non diversamente disposto (arg. ex art.125, co. 6, C.P.P.); neppure ricorre identità di "ratio" che consenta l'applicazione analogica dell'art. 128 C.P.P. agli atti del P.M., atteso che questi ha veste di parte, compie di regola "personalmente" le attività pertinenti alle indagini preliminari (art. 370, co. 1, C.P.P.) , e, diversamente dal giudice, si avvale di personale ausiliario non necessariamente appartenente all'apparato amministrativo del ministero della giustizia, ma liberamente tratto, secondo le esigenze, anche dalla polizia giudiziaria (arg. ex art. 373, co. 6, C.P.P.). Tale conclusione trova peraltro un necessario limite quando il P.M, sia chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati, a pena di inefficacia, in termine perentorio e comunicati dalla segreteria, per i quali è implicita la necessità dell'attestazione dell'ausiliario che renda certo, per gli interessati, che la decisione - con quel determinato, irreversibile contenuto - è intervenuta nel termine e consenta la pronta esecuzione degli eventuali, conseguenti adempimenti. Nel caso di specie quindi, in assenza dell'attestazione di deposito dell'ausiliario e non risultando altrimenti la tempestiva redazione, la convalida deve ritenersi inefficace e il sequestro caducato. Né può prospettarsi un difetto di interesse dell'avente diritto alla restituzione sul rilievo che, trattandosi di beni costituenti corpo di reato, questi dovrebbero essere comunque di nuovo sottoposti a sequestro;
infatti, l'inefficacia dell'atto di coercizione adottato preclude ogni ulteriore accertamento, sicché l'indagine sulla pertinenza dei beni a reato non è in questa sede consentita, né è possibile anticipare l'esito del controllo di legittimità su un eventuale, futuro sequestro.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio e va disposta la restituzione dei beni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 OTTOBRE 2003.