Sentenza 6 dicembre 2004
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della P.O. equivale a remissione di querela solo allorché sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione, mentre nell'ipotesi in cui la citazione a giudizio sia stata disposta dalla polizia giudiziaria ai sensi del precedente art. 20 a seguito di presentazione di querela, trovano applicazione le regole generali in materia di remissione tacita di quest'ultima a norma dell'art. 152 cod. pen., che richiedono una inequivocabile manifestazione di volontà, concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, la quale non può ravvisarsi nella mancata comparizione della P.O. all'udienza dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/12/2004
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1888
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 005790/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) COTTONE GIROLAMO, N. IL 26/11/1970;
avverso SENTENZA del 16/12/2003 GIUDICE DI PACE di ALCAMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO A. che ha concluso per l'ann.to c.r.;
udito il difensore avv. E. Falcolini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Alcamo dichiarava n.d.p., nei confronti di Cottone Girolamo in ordine ai reati di cui agli art. 595 e 612 c.p., siccome estinti per remissione di querela, a causa della mancata comparizione della parte lesa.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'Appello di Palermo, denunciando violazione di legge, poiché l'omessa comparizione della p.l. non è incompatibile con la volontà di punizione, in difetto;
di ulteriori e significativi elementi indizianti la volontà di remissione. - La censura e fondata e va accolta.
Va in primo luogo precisato che in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 28, c. 3 d.lgs. n. 274/2000 - per la quale la mancata comparizione della p.o. equivale a remissione di querela - trova applicazione solo nel caso in cui sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. cit., in quanto il predetto comportamento è incompatibile con la volontà di punizione. Per contro, nell'ipotesi in cui, la citazione a giudizio sia stata disposta dalla polizia giudiziaria alla stregua dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, a seguito di presentazione di querela-denuncia, trovano applicazione i principi generali in materia di remissione tacita di querela ex art. 152 c.p. (cass. Sez. 5^, c.c. 24.2.04, n. 15093, Cataldo). Orbene, poiché la remissione tacita deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, tale non può essere considerata la mancata comparizione della p.l. all'Udienza dibattimentale (Cass. Sez. 5^, c.c. 27.10.1991 n. 5191, Zampieri;
sez. 5^, 8.3.2000, n. 8372, Di Piazza).
Il giudice di pace ha fatto, pertanto, erronea applicazione delle norme vigenti, onde si impone l'annullamento della pronuncia impugnata, con rinvio al tribunale di Trapani per il giudizio di appello (trova qui applicazione il disposto dell'art. 569, c. 4 c.p.p., vertendosi in tema di ricorso "per saltum").
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Trapani per il giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2005