Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 5671
CASS
Sentenza 6 dicembre 2004

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Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la mancata comparizione della P.O. equivale a remissione di querela solo allorché sia stato presentato ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in quanto un siffatto comportamento è incompatibile con la persistente volontà di punizione, mentre nell'ipotesi in cui la citazione a giudizio sia stata disposta dalla polizia giudiziaria ai sensi del precedente art. 20 a seguito di presentazione di querela, trovano applicazione le regole generali in materia di remissione tacita di quest'ultima a norma dell'art. 152 cod. pen., che richiedono una inequivocabile manifestazione di volontà, concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione, la quale non può ravvisarsi nella mancata comparizione della P.O. all'udienza dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2004, n. 5671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5671
    Data del deposito : 6 dicembre 2004

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