Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
La c.d. "revisione europea" introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011, presuppone la necessità di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu, vincolante ai sensi dell'art. 46 della Convenzione: necessità che ricorre quando la sentenza sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure quando abbia natura di "sentenza pilota", riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo ordinamento giuridico, ovvero, ancora, quando abbia accertato una violazione di carattere generale, desumibile dal "dictum" della Corte Edu e ricorra una situazione corrispondente che implichi la riapertura del dibattimento.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 21635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21635 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
21635 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.553 Giovanni Conti Di Stefano Pierluigi Massimo Ricciarelli -relatore- C.C. 02/03/2017- Bassi Alessandra R.G.N. 38929/16 Corbo Antonio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR LV, nato il [...] a [...] l'ordinanza del 31/8/2016 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31/8/2016 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione -fondata sulla lettura dell'art. 630 cod. proc. pen. riveniente da Corte cost. n. 113 del 2011- della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di AR LV per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa dalla Corte di appello di Napoli in data 29/10/2014, 2 sentenza divenuta irrevocabile il 1/3/2016 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso di essa presentato. La Corte di appello di Roma, a fronte dell'assunto che la sentenza di condanna era stata pronunciata a seguito di riforma di precedente sentenza di assoluzione senza nuova escussione delle prove dichiarative, in contrasto con arresti della Corte europea dei diritti dell'uomo e con i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata dalle Sezioni unite, in data 28/4/2016, Dasgupta, ha rilevato che non era applicabile la revisione c.d. europea, in quanto non era intervenuta pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso in esame, non era ravvisabile una sentenza c.d. pilota e comunque le sentenze invocate erano state pronunciate nei confronti di altri Stati dell'Unione.
2. Ha proposto ricorso il AR tramite il suo difensore, lamentando violazione degli artt. 630, 603, 530 cod. proc. pen. e 6 C.E.D.U, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Contesta il fondamento dell'ordinanza impugnata, riproponendo gli argomenti sui quali si fonda l'istanza di revisione, in particolare osservando che il sistema delle fonti a livello europeo è volto ad assicurare l'armonizzazione dei sistemi, senza che possa determinarsi compressione dei diritti. Contesta altresì taluni assunti della Corte costituzionale in merito ai presupposti individuati per procedere ad interpretazione conforme sulla base di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, rilevando inoltre che solo dal 2011 erano state introdotte le c.d. sentenze pilota della Corte di Strasburgo, rinvenendosi una lacuna per il periodo precedente. Deduce comunque che l'interpretazione delle fonti europee deve assicurare la massima espansione delle garanzie. Segnala dunque che anche alla luce del pronunciamento delle Sezioni Unite l'audizione delle fonti dichiarative in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria fondato su diversa valutazione delle stesse, costituisce un diritto dell'imputato, attivabile ex officio dal giudice di secondo grado. La decisione impugnata, determinando una contrazione di tali diritti, deve essere dunque annullata. In ogni caso viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'attivazione della revisione al caso di pronunciamento della Corte europea intervenuto nella specifica vicenda oggetto di richiesta di revisione, ciò in quanto è ravvisabile un contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorrente ha deposito aggiuntiva memoria, con la quale sottolinea che la Corte di cassazione ha con sentenza del 19/1/2017, in proc. Patalano, ribadito i principi della sentenza Dasgupta con riferimento al giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In primo luogo deve rilevarsi che il motivo è generico, in quanto non reca alcuna specifica indicazione atta a comprovare il presupposto sul quale la istanza di revisione si fonda, cioè il fatto che la condanna del AR sia stata pronunciata in grado di appello non solo in riforma di sentenza di assoluzione ma in particolare sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di determinate prove dichiarative, in concreto determinanti. Né a tal fine è sufficiente l'allegazione delle sentenze, di cui si dà conto nel provvedimento impugnato, giacché spettava al ricorrente l'onere di prospettare specificamente la ricorrenza di quel presupposto, ove, se del caso, riconducibile all'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha poi ispirato anche la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta.
3. In ogni caso il ricorso è manifestamente infondato.
4. In primo luogo non possono confondersi piani diversi, essendo del tutto irrilevante in questa sede l'applicazione del diritto dell'Unione europea e la funzione di armonizzazione dei Trattati, rafforzata dalla Corte di giustizia: è al riguardo sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 in ordine ai rapporti tra i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto dell'Unione, essendosi al riguardo chiarito (cfr. sentenza n. 210 del 2013 della stessa Corte cost.) che in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all'art. 117 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non 3 applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione» (sentenze n. 303 del 2011; n. 349 del 2007). È da aggiungere che «i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell'Unione) è applicabile» (sentenze n. 303 e n. 80 del 2011), e poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio per un'eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario».
5. In secondo luogo non può confondersi con il problema posto dall'istanza di revisione l'esigenza di un'interpretazione delle disposizioni interne orientata in modo da non confliggere con le garanzie convenzionali, come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Ciò discende dai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze, c.d. gemelle, n. 248 e 249 del 2007, alla cui stregua le norme convenzionali assumono il rilievo di norme interposte, in relazione all'obbligo di conformazione sancito dall'art. 117, comma primo, Cost. Ne discende che deve essere perseguita un'interpretazione convenzionalmente orientata, dovendosi altrimenti, ove non sia emendabile il conflitto tra disposizioni interne e garanzie convenzionali, sollevare questione di legittimità costituzionale, proprio in relazione all'art. 117 Cost. Peraltro la Corte costituzionale ha rilevato come al fine di orientare l'interpretazione occorra trarre dalle pronunce della Corte di Strasburgo principi consolidati, idonei a costituire valido parametro di valutazione (si rinvia sul punto alla sentenza n. 49 del 2015). Sta di fatto che la critica esposta dal ricorrente con riguardo a siffatto insegnamento della Corte costituzionale risulta del tutto estranea al vero thema decidendum.
6. Il ricorso in effetti censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha reputato radicalmente insussistenti i presupposti per far luogo a revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., in base alla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale.
6.1. A tale riguardo va rimarcato che la citata sentenza, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., ha finito per introdurre un aggiuntivo caso di revisione «quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo». 1 4 7 Sta di fatto che l'essenza della sentenza risiede nell'esigenza di conformarsi alla sentenza definitiva ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione. Ciò di per sé implica che si tratti di sentenza vincolante per lo Stato, in quanto parte del giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo.
6.2. Peraltro si è immediatamente posto il problema di definire gli esatti confini di tale vincolatività e di tale obbligo di conformazione, fermo restando che lo stesso esiste in generale e in via preventiva al fine di giungere, come già rilevato, ad una decisione che sia rispettosa delle garanzie convenzionali. In particolare è stato subito segnalato che se viene irrogata una pena illegittima, come tale riconosciuta sulla base di un apprezzamento della legalità convenzionale avente valore generale, quell'apprezzamento non può che avere a sua volta valore generale, diversamente da quanto deve ritenersi, qualora la pena illegittima sia la risultante di un giudizio non equo, ipotesi nella quale l'apprezzamento verte su eventuali errores in procedendo e implica valutazioni correlate alla fattispecie specifica, richiedendosi dunque un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie (così in motivazione Cass. Sez. U. n. 34472 del 19/4/2012, Ercolano, rv. 252933, di cui è stato massimato il seguente principio: «Le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto non correlata in via esclusiva al caso esaminato della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale»).
6.3. La Corte europea dei diritti umani può tuttavia emettere pronunce nelle quali espressamente viene ordinato allo Stato di porre rimedio a profili di carattere strutturale, da cui discendono ripetitive violazioni: in tale prospettiva sulla base dell'art. 61 del regolamento della Corte, adottato il 1° settembre 2012, sono state previste le c.d.. sentenze pilota, che comportano il congelamento di tutte le altre cause simili, in attesa che lo Stato dia esecuzione all'ordine di rimozione dei problemi strutturali segnalati. Poiché le sentenze «pilota» assumono espressamente valore anche oltre il singolo caso valutato, l'obbligo di conformazione da esse nascenti assume corrispondentemente carattere generale. Proprio sulla scorta di tale osservazione è stato dunque rilevato che «La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di 5 "sentenza pilota" riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all'interno del medesimo orientamento giuridico>> (Cass. Sez. 6, n. 46067 del 23/9/2014, Scandurra, rv. 261690; in senso analogo si è espressa, con riferimento ai limiti soggettivi, anche in relazione alle sentenze pilota», Cass. Sez. 3, n. 8358 del 23/9/2014, dep. nel. 2015, Guarino, rv. 262639).
6.4. Un'ampia analisi del tema è contenuta in una più recente sentenza (Cass. Sez. 1, n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, rv. 267861). Tale pronuncia ha in particolare valorizzato le linee guida desumibili dalla sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, delimitando le rispettive sfere di operatività della revisione c.d. europea e dell'incidente di esecuzione. In questo caso, a fronte dell'esigenza di conformazione al dictum della Corte di Strasburgo, è stata sottolineata la primaria rilevanza della revisione, in specie quando si renda necessaria la riapertura del dibattimento. In tale quadro si è osservato che l'operatività della revisione non è strettamente legata al fatto che l'istanza sia promossa dal soggetto risultato vittorioso dinanzi alla Corte di Strasburgo e neppure al fatto che ricorra, in alternativa, una sentenza «pilota» in senso formale. Secondo tale impostazione costituisce presupposto essenziale che si lamenti il carattere generale della violazione accertata, in quanto desumibile dal dictum della Corte di Strasburgo, e che ricorra una situazione corrispondente. Peraltro alla base dell'analisi vi è pur sempre il parametro individuato dalla sentenza n. 113 del 2011, alla cui stregua deve ricorrere la necessità di conformazione alle sentenze definitive in controversie di cui lo Stato sia parte.
7. Così inquadrato il problema, risulta agevole rilevare la manifesta infondatezza del ricorso, correlata all'inammissibilità dell'istanza di revisione.
7.1. Il ricorrente invero ha invocato un generico orientamento della Corte europea dei diritti umani, derivante da una pluralità di sentenze, che sono state in effetti menzionate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza delle Sezioni unite, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, allorché sulla scorta di un'ampia ricognizione della materia della riforma in appello di sentenza assolutoria di primo grado, ha affermato, in sintonia con quanto sostenuto dalla Corte di Strasburgo, che la riforma postula in tal caso la rinnovazione delle prove dichiarative decisive, rinnovazione che la corte di appello deve disporre anche d'ufficio, derivando dalla mancata rinnovazione un vizio di motivazione, come tale deducibile (sul punto Cass. Sez. U. n. 27620 del 2016, Dasgupta, cit,. rv. 267487, 267489, 267491, 267492). 6 Sta di fatto che la Corte di cassazione è giunta a delineare tale assetto, traendo spunto dall'orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo, ma operando una complessiva rivisitazione della disciplina processuale del giudizio di appello, originata anche da precedenti sentenze della stessa Corte di cassazione in tema di motivazione c.d. rafforzata, e avendo di mira l'esigenza di assicurare che la penale responsabilità sia affermata oltre ogni ragionevole dubbio e nel contempo che sia salvaguardato l'immanente diritto dell'imputato al contraddittorio. A ben guardare l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione costituisce dunque il risultato complesso di una pluralità di spunti. Esso non può essere ex se posto a fondamento di un'istanza di revisione, in quanto, pur ispirato da arresti della Corte di Strasburgo, costituisce l'approdo originale di un percorso interpretativo (di recente ribadito dalle Sezioni unite, in relazione al giudizio abbreviato, con la sentenza emessa in data 19/1/2017, in proc. Patalano), avente ad oggetto il sistema processuale italiano, destinato ad uniformare per il futuro l'orientamento giurisprudenziale, in ragione del suo valore nomofilattico, ma senza che possa incidere retroattivamente ab extrinseco, nei casi in cui si sia formato il giudicato.
7.2. D'altro canto il ricorrente non ha specificamente prospettato profili di diretta conformazione a principi enunciati dalla Corte di Strasburgo in controversie nelle quali era parte lo Stato italiano. Sul punto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che nessuna delle pronunce menzionate a sostegno dell'istanza, in quanto richiamate dalla Corte di cassazione nella sentenza Dasgupta, riguardava l'Italia. Ciò significa dunque che, anche volendo interpretare l'istituto della revisione, quale risulta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale, come riferibile a situazioni non necessariamente coinvolgenti la parte vittoriosa dinanzi alla Corte europea (purché comunque riguardanti l'Italia), nel caso di specie non ricorreva un'esigenza di specifica conformazione al dictum della Corte di Strasburgo, rilevante ai fini in esame.
7.3. Né può genericamente invocarsi la necessità di un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme interne, secondo i canoni delineati dalla Corte costituzionale e in conformità con quanto rilevato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, in modo che il risultato sia in linea con i principi enunciati dalla Corte europea, giacché ciò può rilevare solo all'interno del processo e può influire sul suo corso, ma non può incidere ex post, una volta che si sia formato il giudicato, ovviamente impregiudicata l'eventualità che venga adita la Corte di Strasburgo e che venga riconosciuta una violazione delle 7 garanzie convenzionali, dalla quale discenderebbe l'operatività della causa di revisione introdotta dalla sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale.
8. Irrilevante e manifestamente infondata risulta la prospettata questione di legittimità costituzionale.
8.1. In primo luogo la genericità del ricorso, in relazione ai suoi presupposti, incide proprio sulla concreta rilevanza della questione, giacché questa Corte non è in grado di apprezzare il tipo di vulnus che in concreto sarebbe stato arrecato al ricorrente, al di là del fatto che una sentenza di assoluzione era stata riformata in grado di appello.
8.2. In ogni caso il parametro invocato, costituito dall'art. 117 Cost, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea, risulta manifestamente inidoneo: tale norma, nel vietare un secondo giudizio, al secondo paragrafo contempla in deroga la possibilità di riapertura del giudizio, per emendare un vizio fondamentale nella procedura, ma senza che ciò introduca uno specifico vincolo, men che mai nella forma del giudizio di revisione, e senza che possano dirsi implicati profili di violazione di garanzie convenzionali, il cui rilievo spetta proprio alla Corte europea dei diritti umani. Del resto va rimarcato che, al di fuori della necessità di specifica conformazione, valutabile ab extrinseco, la pretesa di far valere in sede di revisione la prospettazione della violazione di garanzie convenzionali, sia pur alla luce di principi affermati dalla Corte europea, finirebbe per snaturare l'istituto, a fronte del fatto che sul piano interpretativo, secondo quanto si è rilevato, l'osservanza delle garanzie convenzionali deve reputarsi comunque immanente. In altre parole si finirebbe per introdurre un grado di giudizio ulteriore, destinato alla mera rivisitazione del quadro normativo e convenzionale vigente. Inoltre e soprattutto si determinerebbe l'inammissibile risultato di demandare surrettiziamente al giudice interno il compito di formulare le valutazioni in ordine all'equità del processo e in ordine al rispetto delle garanzie convenzionali, che sono in realtà demandate alla Corte di Strasburgo.
9. In conclusione dunque il ricorso va dichiarato inammissibile: da ciò discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Massimo Ricciarelli D uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 MAG, 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito 9