Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NZ, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ROBERTO BUONANNO con studio in 80078 POZZUOLI (NA) VIA CELLE 2, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NN, NUOVA TIRRENA ASSIC RIASSIC & CAPITALIZ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 458/01 del Giudice di pace di Barra, emessa il 23/01/01 e depositata il 12/02/01 (R.G. 5251/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
latte le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso.
LA CORTE, PREMESSO
- che con citazione notificata il 18/7/00 NN IO conveniva davanti al Giudice di Pace di Barra NZ RO e la s.p.a. NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni (nei limiti di L. 2.000.000) subiti dal suo veicolo FIAT-UNO tg. TO 316895 il 25/9/98 in Quarto (NA) a seguito dell'investimento da parte dell'auto VW GOLF tg. NA/V32274 di proprietà del RO che eseguiva una manovra di retromarcia;
- che nella contumacia dei convenuti l'adito Giudice di Pace con sentenza 12/2/01, accoglieva la domanda e li condannava, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.500.000, oltre alle spese processuali;
- che avverso tale sentenza NZ RO ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi,- con i quali lamenta, rispettivamente, violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. (1 e 2 motivo), 115 e 116 c.p.c. nonché 2054 c.c. (3 motivo);
rilevato che, alla stregua dei noti limiti di censurabillità in questa sede delle sentenze del G. di P. pronunciate (come nella specie) secondo equità, i primi due motivi sono ammissibili ma infondati (non ravvisandosi nella copia notificata dell'atto di citazione incertezza sulla data dell'udienza di prima comparizione e non rilevando (alla luce di tutti gli altri elementi) l'erronea individuazione del convenuto con il cognome RA invece che RO ) mentre il terzo motivo è inammissibile riguardando la ricostruzione del sinistro (e l'accertamento della correlata responsabilità) effettuata dal giudice adito;
ritenuto che
, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e può decidersi in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., senza doversi pronunciare sulle spese processuali, stante l'assenza degli intimati;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004