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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 06/02/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1767/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18816/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio N 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251378 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 786/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 18/12/2024, la sig.ra ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 251378/2024, per l'importo complessivo di euro 839,66, emesso ai fini IMU anno di imposta 2021 – numero raccomandata 39361974938-2 – notificatole in data 20/09/2024 - prot. n. QB/2024/588341 del 4/09/2024 (doc. 1), dal Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta dovuta per Indirizzo_1l'immobile accertato (sito in Roma, ). Valore dichiarato della controversia: euro 602,26. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) di essere proprietaria dell'immobile a uso abitativo sito in Roma, Indirizzo_1 ; tale immobile con contratto agevolato di cui alla L 431/98 (canone agevolati con previsione di cedolare secca) registrato al n138P serie 3 T, veniva locato con decorrenza dal
01/02/2018 al 31/01/2021 per il primo triennio con possibilità di proroga biennale;
successivamente comunicava al conduttore la volontà di non procedere al rinnovo dello stesso, oltre la data della scadenza prevista per legge per il 31/01/2023;
2.2) l'infondatezza della pretesa creditoria;
la decadenza e prescrizione maturata per le somme richieste;
sul mancato versamento dell'IMU;
2.3) la presunta mancata comunicazione della proroga ai fini IMU;
2.4) in merito, il mancato inoltro delle obbligatorie comunicazioni precedenti l'inoltro della intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento opposte;
in ordine alle difformità dell'atto impugnato;
in merito alla inesistenza del titolo esecutivo;
in merito alla violazione dell'art. 7, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 212/2000 e art. 42 comma 1, del DPR n. 600/1973; sulla inesistenza/carenza del potere dirigenziale del delegante;
l'omessa dicitura di chi ha sottoscritto l'atto medesimo e mancanza della necessaria qualifica dirigenziale;
2.5) in merito alla illegittima applicazione della sanzione inflitta;
illegittima applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento;
2.6) si richiede la sospensione immediata dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche con decreto inaudita altera parte. Conclude chiedendo:
1. In via preliminare e cautelare, anche inaudita altera parte, disporre come da apposita istanza, la sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica qui opposto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
2. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi addotti e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento esecutivo opposto, e per l'effetto;
3. Condannare, in ogni caso, le resistenti all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, attesa la palese e manifesta illegittimità del provvedimento impugnato dichiarandosi antistatari sin d'ora gli scriventi difensori. In via istruttoria si richiede: 1) CTU contabile, per la verifica dell'erroneità, illegittimità e pretestuosità della pretesa avanzata dalla controparte.
3. Resiste il convenuto Comune di Roma Capitale con atto di controdeduzioni prodotto in data 23/12/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) l'istanza di controparte che chiede la sospensione deve ritenersi inammissibile e comunque infondata per carenza del requisito del fumus boni iuris, previsto dall'art. 47 D. Lgs. 546/92 e del periculum in mora;
3.2) in relazione all'avviso di accertamento n. 251378 si evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, è stato notificato per l'anno 2021 in data 20/09/2024 nei termini previsti che scadevano il 31/12/2025; dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso ne è la presentazione del ricorso allo stesso;
3.3) l'istante ritiene di possedere il diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista dalla normativa concernente la riduzione per gli immobili locati a canone concordato ex legge n. 431/1998, ma non ha prodotto la prescritta dichiarazione IMU nella quale, avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale e per il quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione; 3.4) il proprietario dell'immobile locato a canone concordato che liquida IMU 2020 applicando lo sconto del 25% previsto dalla Legge di Stabilità 2016, dovrà presentare la dichiarazione IMU, valida anche ai fini TASI, per il predetto immobile entro il 30 giugno 2021; poiché la ricorrente non ha presentato tutte le previste comunicazioni, oltre a non aver mai presentato la dichiarazione IMU e tutte le documentazioni idonee, Roma Capitale non può che confermare la debenza da parte del ricorrente del tributo di cui all' avviso di accertamento, perché calcolato nel rispetto dei richiamati criteri normativi;
3.5) l'impugnato avviso, come peraltro indicato in calce alla firma del funzionario responsabile è stato “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile;
3.6) nessun obbligo gravava sulla scrivente Amministrazione circa la prova, che secondo parte ricorrente doveva essere allegata in atti, del conferimento di delega legittima alla firma dell'avviso di accertamento;
3.7) per tale tipo di violazione trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma;
3.8) nel processo tributario vige il principio della soccombenza delle parti per il quale la parte soccombente in giudizio è tenuta al pagamento delle spese processuali, salvo, però, la compensazione nei casi previsti. Conclude chiedendo:
1. per quanto controdedotto, rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato;
2. condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio.
4. Non risulta costituita la convenuta Aequa Roma spa. Ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, risulta che il ricorso le è stato notificato in data 19/11/2024.
5. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 25/05/2014, con la quale, evidenziata la mancata costituzione di Aequa Roma spa, ribadisce la fondatezza della istanza di sospensiva, la nullità e l'inefficacia dell'avviso, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva, il canone concordato del contratto e la relativa scadenza, il difetto di sottoscrizione dell'avviso, nonché la correttezza della richiesta condanna solidale. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. All'odierna pubblica udienza, dopo che le parti hanno precisato e confermato le proprie rispettive conclusioni, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi fondato e va quindi accolto per i motivi di seguito esposti. La richiesta sospensiva è assorbita dalla decisione di merito. La controversia concerne un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Roma Capitale, contestato dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'ente impositore.
8. In applicazione del criterio della ragione più liquida e valorizzando l'aspetto sostanziale della controversia, rispetto a quello meramente formale, si osserva che la ricorrente ha depositato in atti copia del contratto di locazione che conferma quanto dalla stessa asserito;
è quindi documentato che la locazione è stata stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431 che consentiva la tassazione agevolata per la durata contrattuale (anni 3+2) e cioè fino al 31/01/2023. Pertanto, l'avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune per l'annualità di imposta 2021 rientra nel periodo di validità contrattuale e si dimostra ingiustificato. Eventuali carenze documentali ed informative, commesse dalla contribuente, non possono prevalere sulla sostanza della controversia, ma possono essere valutate in questa sede con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, che probabilmente non sarebbe stato necessario attivare se la ricorrente avesse più puntualmente osservato le modalità della procedura amministrativa ed avesse messo in condizione il Comune di conoscere meglio la realtà contrattuale ancora vigente.
9. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va accolto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Come già esposto, ricorrono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18816/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Campidoglio N 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 251378 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 786/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. Con il ricorso depositato in data 18/12/2024, la sig.ra ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 251378/2024, per l'importo complessivo di euro 839,66, emesso ai fini IMU anno di imposta 2021 – numero raccomandata 39361974938-2 – notificatole in data 20/09/2024 - prot. n. QB/2024/588341 del 4/09/2024 (doc. 1), dal Comune di Roma Capitale per insufficiente versamento dell'imposta dovuta per Indirizzo_1l'immobile accertato (sito in Roma, ). Valore dichiarato della controversia: euro 602,26. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) di essere proprietaria dell'immobile a uso abitativo sito in Roma, Indirizzo_1 ; tale immobile con contratto agevolato di cui alla L 431/98 (canone agevolati con previsione di cedolare secca) registrato al n138P serie 3 T, veniva locato con decorrenza dal
01/02/2018 al 31/01/2021 per il primo triennio con possibilità di proroga biennale;
successivamente comunicava al conduttore la volontà di non procedere al rinnovo dello stesso, oltre la data della scadenza prevista per legge per il 31/01/2023;
2.2) l'infondatezza della pretesa creditoria;
la decadenza e prescrizione maturata per le somme richieste;
sul mancato versamento dell'IMU;
2.3) la presunta mancata comunicazione della proroga ai fini IMU;
2.4) in merito, il mancato inoltro delle obbligatorie comunicazioni precedenti l'inoltro della intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento opposte;
in ordine alle difformità dell'atto impugnato;
in merito alla inesistenza del titolo esecutivo;
in merito alla violazione dell'art. 7, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 212/2000 e art. 42 comma 1, del DPR n. 600/1973; sulla inesistenza/carenza del potere dirigenziale del delegante;
l'omessa dicitura di chi ha sottoscritto l'atto medesimo e mancanza della necessaria qualifica dirigenziale;
2.5) in merito alla illegittima applicazione della sanzione inflitta;
illegittima applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento;
2.6) si richiede la sospensione immediata dell'efficacia del provvedimento impugnato, anche con decreto inaudita altera parte. Conclude chiedendo:
1. In via preliminare e cautelare, anche inaudita altera parte, disporre come da apposita istanza, la sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo in rettifica qui opposto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
2. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza dei motivi addotti e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento esecutivo opposto, e per l'effetto;
3. Condannare, in ogni caso, le resistenti all'integrale rifusione di spese e competenze di lite, attesa la palese e manifesta illegittimità del provvedimento impugnato dichiarandosi antistatari sin d'ora gli scriventi difensori. In via istruttoria si richiede: 1) CTU contabile, per la verifica dell'erroneità, illegittimità e pretestuosità della pretesa avanzata dalla controparte.
3. Resiste il convenuto Comune di Roma Capitale con atto di controdeduzioni prodotto in data 23/12/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) l'istanza di controparte che chiede la sospensione deve ritenersi inammissibile e comunque infondata per carenza del requisito del fumus boni iuris, previsto dall'art. 47 D. Lgs. 546/92 e del periculum in mora;
3.2) in relazione all'avviso di accertamento n. 251378 si evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, è stato notificato per l'anno 2021 in data 20/09/2024 nei termini previsti che scadevano il 31/12/2025; dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso ne è la presentazione del ricorso allo stesso;
3.3) l'istante ritiene di possedere il diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista dalla normativa concernente la riduzione per gli immobili locati a canone concordato ex legge n. 431/1998, ma non ha prodotto la prescritta dichiarazione IMU nella quale, avrebbe dovuto segnalare l'eventuale riduzione di imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale e per il quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione; 3.4) il proprietario dell'immobile locato a canone concordato che liquida IMU 2020 applicando lo sconto del 25% previsto dalla Legge di Stabilità 2016, dovrà presentare la dichiarazione IMU, valida anche ai fini TASI, per il predetto immobile entro il 30 giugno 2021; poiché la ricorrente non ha presentato tutte le previste comunicazioni, oltre a non aver mai presentato la dichiarazione IMU e tutte le documentazioni idonee, Roma Capitale non può che confermare la debenza da parte del ricorrente del tributo di cui all' avviso di accertamento, perché calcolato nel rispetto dei richiamati criteri normativi;
3.5) l'impugnato avviso, come peraltro indicato in calce alla firma del funzionario responsabile è stato “generato in formato PDF tramite un sistema informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata (FEQ) dal Funzionario Responsabile;
3.6) nessun obbligo gravava sulla scrivente Amministrazione circa la prova, che secondo parte ricorrente doveva essere allegata in atti, del conferimento di delega legittima alla firma dell'avviso di accertamento;
3.7) per tale tipo di violazione trova applicazione la sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini, così come previsto dall'art. 17 comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, confermato dall'art. 30 del Regolamento IUC del Comune di Roma;
3.8) nel processo tributario vige il principio della soccombenza delle parti per il quale la parte soccombente in giudizio è tenuta al pagamento delle spese processuali, salvo, però, la compensazione nei casi previsti. Conclude chiedendo:
1. per quanto controdedotto, rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato;
2. condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio.
4. Non risulta costituita la convenuta Aequa Roma spa. Ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, risulta che il ricorso le è stato notificato in data 19/11/2024.
5. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 25/05/2014, con la quale, evidenziata la mancata costituzione di Aequa Roma spa, ribadisce la fondatezza della istanza di sospensiva, la nullità e l'inefficacia dell'avviso, la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva, il canone concordato del contratto e la relativa scadenza, il difetto di sottoscrizione dell'avviso, nonché la correttezza della richiesta condanna solidale. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. All'odierna pubblica udienza, dopo che le parti hanno precisato e confermato le proprie rispettive conclusioni, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi fondato e va quindi accolto per i motivi di seguito esposti. La richiesta sospensiva è assorbita dalla decisione di merito. La controversia concerne un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Roma Capitale, contestato dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'ente impositore.
8. In applicazione del criterio della ragione più liquida e valorizzando l'aspetto sostanziale della controversia, rispetto a quello meramente formale, si osserva che la ricorrente ha depositato in atti copia del contratto di locazione che conferma quanto dalla stessa asserito;
è quindi documentato che la locazione è stata stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431 che consentiva la tassazione agevolata per la durata contrattuale (anni 3+2) e cioè fino al 31/01/2023. Pertanto, l'avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune per l'annualità di imposta 2021 rientra nel periodo di validità contrattuale e si dimostra ingiustificato. Eventuali carenze documentali ed informative, commesse dalla contribuente, non possono prevalere sulla sostanza della controversia, ma possono essere valutate in questa sede con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, che probabilmente non sarebbe stato necessario attivare se la ricorrente avesse più puntualmente osservato le modalità della procedura amministrativa ed avesse messo in condizione il Comune di conoscere meglio la realtà contrattuale ancora vigente.
9. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va accolto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Come già esposto, ricorrono idonei motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)