Ordinanza cautelare 5 febbraio 2025
Decreto presidenziale 26 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7610 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Dettori in Roma, corso del Rinascimento n. 24;
contro
Ministero dell'Interno, Ages ex Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
dei seguenti atti: 1) la comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, al dott. -OMISSIS- del mancato superamento della verifica finale sostenuta in data 31 ottobre 2024, ricevuta via p.e.c. in pari data; 2) il verbale n. 16 della Commissione esaminatrice; 3) il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 del 12 dicembre 2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “Co.A 2021 – sessione ordinaria”, unitamente alla relativa graduatoria; 4) il decreto prot. n. 1377 del 12 gennaio 2024 del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso; 5) il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23 maggio 2024, relativamente ai criteri di valutazione ed alle modalità di svolgimento della verifica finale; 6) ove occorra, le disposizioni del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20 settembre 2024, relative allo svolgimento in videoconferenza della verifica finale del “Co.A 2021”; 7) gli atti presupposti e consequenziali ai suddetti provvedimenti, ivi compresi, ove occorra, il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, del 23 dicembre 2024 di iscrizione all’albo nella fascia professionale C di 429 vincitori del concorso, unitamente all’allegato elenco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ages ex Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. NO Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con decreto del 28 ottobre 2021 il Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2021 – per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
2. Con. l’art. 1, comma 825, l 29 dicembre 2022, n. 197 è stato poi previsto che « il Ministero dell'Interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione» .
3. Il dott. -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione a tale concorso; ha superato tutte le prove concorsuali e si è collocato in posizione n. 81 della graduatoria di ammissione al corso-concorso, approvata con decreto del Vice Capo Dipartimento vicario del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, n. 35764 del 15 dicembre 2023.
4. Dopo la pubblicazione della graduatoria l’amministrazione ha comunicato a tutti i partecipanti alla predetta procedura selettiva che sarebbero stati avviati al corso di formazione non solo i 448 vincitori della ma anche tutti i candidati che avevano raggiunto il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando, in ragione di quanto disposto dall’art. 1, commi 366 e 367, l. 30 dicembre 2023, n. 213 (a mezzo del quale il legislatore aveva previsto l’istituzione di una “sessione straordinaria” del corso-concorso riservata agli idonei della procedura selettiva indetta con decreto del 28 ottobre 2021 « da svolgere contestualmente a quella ordinaria »).
5. Con decreto 12 gennaio 2024, n. 1377, l’amministrazione ha quindi adottato il Regolamento didattico del corso-concorso (d’ora in poi anche “Co.A. 2021”) prevedendo che la verifica finale dell’apprendimento sarebbe consistita « nella discussione di una tesi dinnanzi alla commissione esaminatrice ed in un colloquio sul programma didattico, sulla base della quale si dà luogo alla predisposizione delle due graduatorie finali, l’una per la sessione ordinaria e l’altra per la sessione straordinaria del "Co.A 2021” »; che la valutazione della discussione della tesi finale sarebbe stata espressa in trentesimi e avrebbe concorso « fino ad un massimo di dieci trentesimi (10/30) alla valutazione finale »; che la valutazione ottenuta nel colloquio sul programma didattico sarebbe stata espressa in trentesimi e avrebbe concorso « fino ad un massimo di venti trentesimi (20/30) alla valutazione finale» ; e che « per il conseguimento dell’idoneità il corsista [avrebbe dovuto] ottenere una valutazione finale che, rapportata al punteggio complessivo risultante dai punteggi ottenuti nella discussione della tesi finale e nel colloquio sul programma didattico, non [avrebbe dovuto] essere inferiore a ventuno trentesimi (21/30) ».
6. A far data dal 24 gennaio 2024 il dott. -OMISSIS- ha frequentato – insieme agli altri 479 candidati ammessi alle due sessioni (ordinaria e straordinaria) – il corso di formazione, il cui programma didattico prevedeva 192 ore di lezioni frontali suddivise in vari moduli e 18 lezioni asincrone.
7. In data 14 maggio 2024 il dott. -OMISSIS- ha sostenuto e superato la prevista verifica intermedia obbligatoria, consistente nella predisposizione di un elaborato sintetico, di massimo 900 parole, con oggetto un unico argomento.
8. Dopo aver svolto il previsto periodo di tirocinio – presso il Comune di Verardo – il dott. -OMISSIS- ha consegnato la propria tesi (dal titolo “ Valorizzazione del capitale umano attraverso la contrattazione collettiva integrativa. Le progressioni economiche orizzontali nell’esperienza di un comune lombardo ”) ed è stato ammesso alla prova finale del corso.
9. Il 31 ottobre 2024 il dott. -OMISSIS- ha quindi sostenuto la verifica finale del corso, all’esito della quale gli è stato assegnato un punteggio pari a 12/30 (7/10 per la tesi; 5/20 per il colloquio), inferiore alla soglia minima di 21/30 stabilita per il superamento della prova medesima.
10. Con decreto del 12 dicembre 2024 l’amministrazione ha approvato la graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari comunali del « Co.A 2021 – sessione ordinaria ».
11. Con l’atto introduttivo del giudizio, il dott. -OMISSIS- ha quindi impugnato l’esito negativo della verifica finale del corso e la graduatoria conclusiva dello stesso – in uno con tutti gli altri atti indicati in epigrafe, ivi compreso il Regolamento didattico del corso-concorso – e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di un unico articolato motivo in diritto, a mezzo del quale ha lamentato la loro illegittimità per « violazione e falsa applicazione del DPR 9 maggio 1994, n. 487 … del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 … del DPR 16 aprile 2013, n. 70 … del Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica [nonché per] violazione e falsa applicazione del bando di concorso [e ancora per] eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta [e] contraddittorietà », e ha sostenuto in sintesi:
- che la p.a. resistente non avrebbe potuto prevedere una soglia minima di punteggio per il superamento della verifica finale del corso concorso (non prevista dal bando del 28 ottobre 2021);
- che l’amministrazione aveva stabilito dei criteri di valutazione della verifica finale poco chiari e illegittimi, non prevedendo, in particolare, la valutazione dell’elaborato scritto ma solo della sua discussione e disponendo l’assegnazione di un punteggio sproporzionato (pari a 20/30) alla risposta su un’unica domanda del programma didattico;
- che i criteri stabiliti dalla commissione per la valutazione del colloquio non erano sufficientemente chiari e puntuali, sicché non era possibile comprendere le ragioni per cui gli era stato attribuito un voto numerico corrispondente a un giudizio di grave insufficienza con particolare riferimento alla risposta fornita relativamente al quesito sul programma didattico;
- che il colloquio finale era durato un tempo del tutto insufficiente a giudicare la sua preparazione, che non gli era stata mostrata la domanda sorteggiata e che durante il suo esame la commissione aveva manifestato un atteggiamento ostile o comunque disinteressato.
12. In data 20 gennaio 2025 l’amministrazione si è costituita in giudizio.
13. Il 29 gennaio 2025 la stessa amministrazione ha depositato una relazione con cui ha sostenuto l’infondatezza di tutte le doglianze spiegate dal ricorrente.
14. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 febbraio 2025, n. 833 questo Tribunale – dopo aver evidenziato che le questioni dedotte nel ricorso richiedevano di essere approfondite nell’appropriata della sede di merito – ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti ai soli fini dell’immediata fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
15. Con decreto Tar Lazio, I- quater , 26 settembre 2025, n. 3370 il Presidente della Sezione ha ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti « di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura oggetto del presente ricorso ».
16. In data 6 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione al fine di dimostrare di aver provveduto ad integrare il contraddittorio nei modi ed entro i termini indicati da questo Tribunale.
17. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
18. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini ed entro i limiti di seguito indicati.
19. Va evidenziata innanzitutto l’infondatezza delle censure con cui il dott. -OMISSIS- ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe potuto prevedere una soglia minima di punteggio per il superamento della prova finale del corso-concorso (affermando – in sintesi – che « una volta concluso corso e tirocinio, la successiva prova finale [doveva servire] solo per la predisposizione della graduatoria finale »).
Va al riguardo innanzitutto notato che ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del bando del 28 ottobre 2021 (e più a monte dell’art. 13, comma 2, D.P.R. n. 465/1997) la positiva conclusione del corso-concorso costituisce condizione necessaria per ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Segretari comunali e che l’art. 11 dello stesso bando prevede che « con decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore Centrale per le Autonomie [sarebbero state definite] a definirne le modalità di svolgimento, le articolazioni e i contenuti didattici [del corso] nonché le modalità di espletamento dell’esame finale e il conseguente rilascio dell’abilitazione ».
Del tutto legittima e coerente con le previsioni della lex specialis (che demandava appunto al Regolamento didattico la disciplina delle regole relative allo svolgimento dell’esame finale, ivi comprese quelle afferenti al suo superamento) appare quindi la prescrizione adottata nel Regolamento del Co.A. 2021 che ha previsto che « per il conseguimento dell’idoneità il corsista [dovesse] ottenere una valutazione finale che, rapportata al punteggio complessivo risultante dai punteggi ottenuti nella discussione della tesi finale e nel colloquio sul programma didattico, non … inferiore a ventuno trentesimi (21/30) ».
D’altronde, deve osservarsi che:
- l’art. 1, comma 825, l. 29 dicembre 2022 n. 197, nell’autorizzare il Ministero dell'Interno, in relazione alla procedura bandita con decreto del 28 ottobre 2021, ad iscrivere all’Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche « i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, al termine del corso-concorso selettivo di formazione », presuppone che il corso-concorso si concluda con una verifica che preveda un punteggio minimo di idoneità;
- in generale, la circostanza che il corso-concorso sia finalizzato al rilascio di una abilitazione (cfr. art. 13, commi 1 e 2, D.P.R. n. 465/1997) non può non richiedere che lo stesso si concluda con una verifica che (non sia finalizzata solo alla redazione di una graduatoria, ma) sia in primo luogo diretta a verificare se i candidati (all’esito del corso medesimo) abbiano raggiunto gli obiettivi formativi minimi cui il corso è finalizzato e quindi siano in possesso dei requisiti di preparazione (ulteriori rispetto a quelli necessari per il superamento delle prove della preliminare selezione per l’accesso del corso medesimo) richiesti per l’abilitazione;
- il principio secondo cui un corso-concorso non può che concludersi con una prova che preveda la dimostrazione di un livello minimo di idoneità può desumersi anche dalla disciplina di cui al d.p.r. n. 70/2013 (che il ricorrente invoca genericamente come normativa violata dall’amministrazione), nella parte in cui – disciplinando il « corso-concroso selettivo per il reclutamento dei funzionari » – prevede che espressamente che solo i partecipanti che superano l’esame finale possono essere assegnati alle p.a. di destinazione (disposizione che presuppone, appunto, che l’esame finale possa non essere superato per inidoneità del candidato).
Da ciò l’infondatezza di tutte le doglianze concernenti la disposizione di cui all’art. 10 del Regolamento concorsuale che non può ritenersi violare né la lex specialis della procedura, né alcuna delle altre disposizioni genericamente invocate dal ricorrente (nessuna delle quali esprime norme dissonanti con la contestata prescrizione del Regolamento didattico del corso-concorso in argomento).
20. Va poi evidenziata l’infondatezza delle censure con cui il ricorrente ha contestato le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova orale lamentandone la poca chiarezza, contraddittorietà e irragionevolezza.
Al riguardo va evidenziato:
- che il Regolamento didattico del corso non è affatto poco chiaro nella previsione di cui all’art. 9 (dove è stabilito che la prova finale si articoli in due momenti, consistenti nella « discussione di una tesi dinnanzi alla Commissione » e nel « colloquio sul programma didattico ») apparendo evidente la strutturazione della prova finale del corso come una prova orale con due oggetti differenti (la discussione della tesi e la risposta a domanda del programma didattico);
- che non sussiste alcuna discrasia tra le prescrizioni del Regolamento didattico (che fanno riferimento a una valutazione della discussione della tesi e non dell’elaborato in sé) e i criteri valutativi previsti dalla Commissione per la valutazione della tesi (che paiono riferiti principalmente all’elaborato medesimo), tenuto conto che è evidente come la valutazione sulla discussione della tesi implica e assorbe anche la valutazione dell’elaborato scritto, oggetto della discussione (consentendo anche di vagliare la piena ed effettiva padronanza del candidato degli argomenti oggetto del suo elaborato);
- che non può ritenersi irragionevolmente sproporzionato il rapporto – di cui all’art. 10 del citato Regolamento didattico – tra la valutazione della tesi finale (cui poteva essere attribuito un massimo di 10/30) e la valutazione del colloquio sul programma didattico (cui poteva essere riconosciuto un massimo di 20/30), dovendo ritenersi lo stesso legittima espressione dell’ampia discrezionalità che va riconosciuta alla p.a. nell’individuazione dei criteri di valutazione dei candidati (tenuto conto peraltro che la verifica sull’apprendimento degli argomenti trattati nel programma didattico del corso costituisce strumento tipico e nient’affatto irragionevole per la verifica circa il conseguimento degli obiettivi formativi del corso medesimo).
21. Devono invece ritenersi fondate le censure con cui il ricorrente ha contestato l’esito negativo della sua prova finale lamentando l’inintellegibilità delle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto di assegnargli un punteggio insufficiente.
21.1. Al riguardo deve innanzitutto notarsi che nel verbale n. 3, la Commissione esaminatrice:
- ha stabilito una pluralità di criteri di valutazione della parte della prova concernente la discussione dell’elaborato, prevedendo che la tesi sarebbe stata valutata sulla base della chiarezza espositiva e della correttezza giuridica, della comprensione del testo, dell’approfondimento dell’argomento, dell’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza, della dottrina e della più recente legislazione intervenuta sulla materia trattata; che la tesi avrebbe dovuto contenere l’indicazione della soluzione pragmatica o delle diverse soluzioni pragmatiche prospettate nell’elaborato rispetto al caso trattato; e che sulla base di tali criteri sarebbe stato attribuito ai candidati un punteggio complessivo espresso in trentesimi non superiore a 10/30 (da 0 a 3 per un elaborato insufficiente, da 4 a 5 per un elaborato mediocre, 6 per un elaborato sufficiente, 7 per un elaborato discreto, da 8 a 9 per un elaborato buono, 10 per un elaborato ottimo);
- ha stabilito altresì modalità e criteri di valutazione del colloquio prevedendo che lo stesso si sarebbe svolto mediante l’estrazione di n. 1 domanda da sorteggiare tra una pluralità di domande predisposte dalla Commissione, immediatamente prima di ciascuna sessione; che la valutazione del colloquio sarebbe avvenuta secondo precisi criteri (chiarezza ed efficacia espositiva; conoscenza degli argomenti, adeguatezza del linguaggio tecnico e correttezza giuridica; capacità di prospettare soluzioni idonee alla concreta risoluzione dei problemi trattati; capacità di elaborare, durante il colloquio, i collegamenti interdisciplinari relativamente all’argomento prospettato); e che sulla base di detti criteri, la Commissione avrebbe attribuito al colloquio finale un punteggio massimo, espresso in trentesimi, non superiore a 20/30 (da 0 a 5, insufficiente; da 6 a 11, mediocre; da 12 a 13, sufficiente; 14, discreto; da 15 a 17, buono; da 18 a 20, ottimo).
21.2. Tanto premesso, va poi evidenziato che con il verbale n. 16 del 31 ottobre 2024, la Commissione:
- si è limitata ad attribuire il punteggio di 7 alla discussione della tesi, senza specificare in maniera puntuale le ragioni per cui ha ritenuto di attribuire al candidato tale punteggio (e non invece un punteggio superiore) alla luce dei molteplici criteri valutativi cui la commissione si era vincolata (omettendo ogni considerazione sulla chiarezza espositiva, sulla correttezza giuridica, su livello di approfondimento, etc.);
- soprattutto si è limitata ad attribuire il punteggio gravemente insufficiente di 5 alla risposta resa dal ricorrente alla domanda sorteggiata n. 1 ( il diritto d’accesso emulativo del consigliere comunale ), senza specificare in alcun modo le ragioni di tale valutazione, ovverosia senza indicare se al ricorrente sia mancata la chiarezza o l’efficacia espositiva, la conoscenza dell’argomento, l’adeguatezza del linguaggio tecnico, la correttezza giuridica, la capacità di prospettare soluzioni idonee alla concreta risoluzione del problema trattato, la capacità di elaborare, durante il colloquio, o ancora se la stessa non sia stata in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari relativamente all’argomento prospettato.
21.3. Secondo il Collegio tale mera indicazione dei voti complessivi per le due parti del colloquio nel verbale finale non accompagnata dall’indicazione delle ragioni che hanno determinato la Commissione all’attribuzione del voto medesimo non appare (né la diretta e corretta conseguenza di quanto deciso nel verbale n. 3, tenuto conto che la prescrizione circa l’attribuzione di un voto complessivo non postulava che lo stesso non fosse accompagnato da una motivazione discorsiva, né comunque) idonea a integrare una congrua motivazione del giudizio di inidoneità, tenuto conto dei molteplici criteri di valutazione cui la Commissione stessa si è vincolata e della natura della verifica finale in oggetto.
21.4. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che se è vero che in molte occasioni la giurisprudenza amministrativa ha notato (con argomentazioni che questo Collegio in linea di massima condivide e fa proprie) che il voto numerico « costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell'ambito di procedure selettive o concorsuali [ove] la Commissione abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica » (cfr. Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2025, n. 8036), tale principio non pare idoneo ad applicarsi al caso di specie, tenuto conto che nella vicenda oggetto del presente giudizio non si controverte dell’esito di un pubblico concorso, bensì della valutazione finale di un corso-concorso, ovvero di un giudizio che si pone a valle di un articolato iter formativo durante il quale l’amministrazione è chiamata ad apprezzare progressivamente preparazione e qualità del candidato (a partire dal superamento con buoni voti delle prove concorsuali che consentono l’accesso al corso, dall’assiduità nella frequenza delle lezioni, dal superamento degli esami intermedi, dalla diligenza nella condotta tenuta, etc.).
In tale fattispecie, il Collegio ritiene che l’indicazione di un mero voto numerico all’esito della prova finale non possa bastare a motivare la bocciatura del candidato, se non è meglio specificato quali siano le manchevolezze manifestate dallo stesso che – lette e considerate alla luce del complessivo andamento del percorso formativo effettuato nell’ambito del corso-concorso – non consentono di ritenerlo idoneo.
In altri termini, nella vicenda oggetto del presente giudizio appare al Collegio più confacente l’applicazione (non già del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’adeguatezza della votazione numerica nei giudizi sui candidati dei concorsi, bensì) della giurisprudenza amministrativa che si sta da tempo formando in ordine all’adeguatezza della motivazione nella valutazione dei discenti negli istituti scolastici pubblici, secondo cui la motivazione del giudizio di inidoneità espressa all’esito di un percorso formativo deve essere personalizzata e dedicata, dovendosi in concreto indicare le ragioni per le quali, avuto riguardo alla posizione dello studente candidato, non possa valutarsi con favore l’esito finale del percorso di studi (cfr. ex multiis Consiglio di Stato VI, 18 giugno 2020 n. 3906 e 20 gennaio 2021, n. 638).
Appare infatti irragionevole al Collegio che un partecipante al corso-concorso superi le prove del preliminare concorso pubblico per l’accesso al corso-concorso, partecipi al corso con assiduità di frequenza, superi le prove intermedie, completi il tirocinio e poi venga giudicato inidoneo alla verifica finale con un secco voto di insufficienza espresso in numeri, senza alcuna ulteriore esplicitazione del giudizio negativo, laddove – per altro verso – si pretende che i docenti delle scuole pubbliche diano esaustiva motivazione della bocciatura degli studenti.
D’altronde la ragionevolezza della necessità che la “bocciatura” all’esito del corso-concorso sia motivata avverso un giudizio espresso nei termini sopra indicati e non solo a mezzo del voto numerico appare tanto più evidente se si considera che:
- il corso da segretario comunale e provinciale costituisce a tutti gli effetti attività didattico-formativa (cioè scuola di formazione);
- se l’applicazione del principio della sufficienza del voto numerico appare tanto più giustificata nell’ambito di procedure selettive/idoneative caratterizzate da migliaia di partecipanti, l’utilizzo di tale forma di motivazione “minimale” appare invero meno ragionevole nell’ambito di un corso di formazione destinato a una platea di discenti già limitata da una selezione svolta a monte (in relazione alla quale appare non irragionevole – nel bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – pretendere dalla Commissione esaminatrice, oltre al voto numerico, un giudizio esteso ed esplicito, ancorché sintetico, che spieghi le ragioni di inidoneità del candidato alla luce dei criteri predeterminati dalla Commissione).
21.5. Avuto riguardo a tutto quanto sopra, è da ritenersi illegittimo – per difetto di motivazione – il giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente a mezzo del solo voto numerico.
22. Deve essere quindi accolta la domanda di annullamento degli atti gravati limitatamente alla parte in cui accertano il mancato superamento da parte del ricorrente della verifica finale del corso e lo escludono dai soggetti aventi diritto all’iscrizione all’Albo, con conseguente dovere della p.a. di consentire al ricorrente la reiterazione della prova finale, avanti a una Commissione in diversa composizione, mediante discussione della stessa tesi già scritta dal ricorrente e risposta a nuova domanda sorteggiata, salvi gli ulteriori provvedimenti adottabili all’esito della reiterata prova orale.
23. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere compensate tra le parti, salvo l’obbligo ex lege per la p.a. di rifondere a parte ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie la domanda di annullamento degli atti gravati nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
NO Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO Giuseppe Lanzafame | Orazio TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.