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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14503 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LU, nato a [...] il [...] e IA IP VA ES Autorità Nazionale Beni Sottoposti a Confisca avverso l’ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Fabrizio Vanorio per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, con ordinanza emessa in data 30 giugno 2025 ai sensi dell’art. 43 d. lgs n. 159 del 2011, ha approvato il rendiconto depositato dall’amministratore giudiziario nella procedura relativa alla confisca di alcune società direttamente e indirettamente riconducibili al proposto LU IA. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso LU OT che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14503 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 16/01/2026 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 43 d.lgs. N. 159 del 2011, 127, 178, comma 1, e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ostensione della copia degli atti e dei documenti depositati dall’amministratore giudiziario ai fini della compiuta e corretta realizzazione del principio del contraddittorio e della partecipazione della difesa alla celebrazione dell’udienza camerale fissata per l’approvazione del rendiconto. Questo anche considerato che pure la richiesta di un breve differimento di 50 minuti della discussione è stata respinta dal Tribunale. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare e motivare in merito agli argomenti illustrati dalla difesa nella memoria prodotta e che la carenza di motivazione sul punto determinerebbe la nullità dell’ordinanza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, e 546, comma u, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all’omessa valutazione delle articolate dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all’udienza del 30 giugno 2025, debitamente riportate nell’atto di ricorso e allegate allo stesso. 3. In data 31 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Fabrizio Vanorio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata ostensione degli atti e dei documenti prodotti dall’amministratore giudiziario - con violazione pertanto del principio del contraddittorio anche lo stesso giorno di celebrazione dell’udienza allorché è stata respinta la richiesta di un differimento di circa 50 minuti - e all’omessa considerazione e valutazione degli argomenti illustrati nella memoria depositata e di quelli illustrati dal proposto nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in udienza.
2.1. La prima censura è manifestamente infondata. Come puntualmente evidenziato dal Tribunale nel verbale dell’udienza, gli atti e la memoria dell’amministratore giudiziaria erano in cancelleria a disposizione della difesa sin dal 19 giugno 2025, data antecedente alla celebrazione dell’udienza e congrua ai fini della consultazione e per il rilascio delle copie. La comunicazione inviata dall’amministratore giudiziario dell’avvenuto deposito in risposta alla richiesta della difesa, d’altro canto, non assume alcun rilievo se non per confermare che l’unico luogo ove poter prendere visione del contenuto del fascicolo e richiedere il rilascio di copie è la cancelleria del giudice avanti al quale è fissato il 2 procedimento. Tanto considerato, quindi, anche il diniego della richiesta di copie formulata in cancelleria la mattina in cui era fissata l’udienza e di un breve differimento dell’udienza appaiono corrette e non violano il principio del contraddittorio invocato dalla difesa. In tale fase, infatti, come indicato nel provvedimento contenuto nel verbale, gli atti erano a disposizione del collegio e delle parti nell’aula di udienza di talché la consultazione degli stessi era comunque possibile dalla data di inizio delle udienze, le 9.00, sino a quella in cui era fissata ed è stata trattata quella relativa al presente procedimento, le ore 12,30. 2.2. La seconda doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata.
2.2.1. Il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento. Sotto tale profilo, in generale, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, non comporta alcuna nullità quanto, piuttosto, può determinare un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito). Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio, infatti, si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, d’altro canto, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui questo deve attenersi. Ciò anche considerato che lo stesso non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, con riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01).
2.2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una risposta adeguata e puntuale alle critiche sollevate dalla difesa e alle generiche dichiarazioni rese dal ricorrente che non si riferiscono a singole operazioni o a elementi contabili e, soprattutto, alle specifiche società ma a questioni di carattere generale (l’elettricità, i debiti e le fideiussioni ecc.) laddove, peraltro, l’art. 43, comma 4, prevede espressamente che le contestazioni devono “a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione”. Ciò anche considerato, come rilevato dal Procuratore generale, che in ordine all'unico 3 rilievo formalmente dotato del requisito della specificità contenuto nelle critiche sollevate dalla difesa, cioè quello dell’asserito mancato deposito dei bilanci da parte dell'amministrazione giudiziaria, il provvedimento ha risposto in termini coerenti e non sindacabili in questa sede che “l'amministratore ha provveduto al deposito in via informatica di tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle nove società per cui era stata disposta la prosecuzione delle attività ex art. 41 c.a.m., poiché per buona parte del gruppo imprenditoriale facente capo allo IA – a parte le società già estinte o fallite - si era provveduto con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese o messa in liquidazione”. Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche in relazione all’atto di ricorso che, riportando e reiterando le medesime critiche generiche sollevate dal ricorrente nel corso delle proprie dichiarazioni, difetta di specificità in quanto omette di confrontarsi in termini puntuali con il provvedimento impugnato e non solleva alcuna censura direttamente riferita a singole voci contabili, né illustra l’incidenza concreta che la considerazione di tali argomenti, ove effettivamente valutati, avrebbe avuto rispetto alla tenuta complessiva della motivazione del provvedimento impugnato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Fabrizio Vanorio per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, con ordinanza emessa in data 30 giugno 2025 ai sensi dell’art. 43 d. lgs n. 159 del 2011, ha approvato il rendiconto depositato dall’amministratore giudiziario nella procedura relativa alla confisca di alcune società direttamente e indirettamente riconducibili al proposto LU IA. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso LU OT che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14503 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 16/01/2026 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 43 d.lgs. N. 159 del 2011, 127, 178, comma 1, e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ostensione della copia degli atti e dei documenti depositati dall’amministratore giudiziario ai fini della compiuta e corretta realizzazione del principio del contraddittorio e della partecipazione della difesa alla celebrazione dell’udienza camerale fissata per l’approvazione del rendiconto. Questo anche considerato che pure la richiesta di un breve differimento di 50 minuti della discussione è stata respinta dal Tribunale. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di valutare e motivare in merito agli argomenti illustrati dalla difesa nella memoria prodotta e che la carenza di motivazione sul punto determinerebbe la nullità dell’ordinanza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, e 546, comma u, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all’omessa valutazione delle articolate dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all’udienza del 30 giugno 2025, debitamente riportate nell’atto di ricorso e allegate allo stesso. 3. In data 31 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Fabrizio Vanorio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata ostensione degli atti e dei documenti prodotti dall’amministratore giudiziario - con violazione pertanto del principio del contraddittorio anche lo stesso giorno di celebrazione dell’udienza allorché è stata respinta la richiesta di un differimento di circa 50 minuti - e all’omessa considerazione e valutazione degli argomenti illustrati nella memoria depositata e di quelli illustrati dal proposto nel corso delle dichiarazioni spontanee rese in udienza.
2.1. La prima censura è manifestamente infondata. Come puntualmente evidenziato dal Tribunale nel verbale dell’udienza, gli atti e la memoria dell’amministratore giudiziaria erano in cancelleria a disposizione della difesa sin dal 19 giugno 2025, data antecedente alla celebrazione dell’udienza e congrua ai fini della consultazione e per il rilascio delle copie. La comunicazione inviata dall’amministratore giudiziario dell’avvenuto deposito in risposta alla richiesta della difesa, d’altro canto, non assume alcun rilievo se non per confermare che l’unico luogo ove poter prendere visione del contenuto del fascicolo e richiedere il rilascio di copie è la cancelleria del giudice avanti al quale è fissato il 2 procedimento. Tanto considerato, quindi, anche il diniego della richiesta di copie formulata in cancelleria la mattina in cui era fissata l’udienza e di un breve differimento dell’udienza appaiono corrette e non violano il principio del contraddittorio invocato dalla difesa. In tale fase, infatti, come indicato nel provvedimento contenuto nel verbale, gli atti erano a disposizione del collegio e delle parti nell’aula di udienza di talché la consultazione degli stessi era comunque possibile dalla data di inizio delle udienze, le 9.00, sino a quella in cui era fissata ed è stata trattata quella relativa al presente procedimento, le ore 12,30. 2.2. La seconda doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunque manifestamente infondata.
2.2.1. Il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento. Sotto tale profilo, in generale, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, non comporta alcuna nullità quanto, piuttosto, può determinare un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito). Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio, infatti, si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01). L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, d’altro canto, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui questo deve attenersi. Ciò anche considerato che lo stesso non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, con riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01).
2.2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una risposta adeguata e puntuale alle critiche sollevate dalla difesa e alle generiche dichiarazioni rese dal ricorrente che non si riferiscono a singole operazioni o a elementi contabili e, soprattutto, alle specifiche società ma a questioni di carattere generale (l’elettricità, i debiti e le fideiussioni ecc.) laddove, peraltro, l’art. 43, comma 4, prevede espressamente che le contestazioni devono “a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione”. Ciò anche considerato, come rilevato dal Procuratore generale, che in ordine all'unico 3 rilievo formalmente dotato del requisito della specificità contenuto nelle critiche sollevate dalla difesa, cioè quello dell’asserito mancato deposito dei bilanci da parte dell'amministrazione giudiziaria, il provvedimento ha risposto in termini coerenti e non sindacabili in questa sede che “l'amministratore ha provveduto al deposito in via informatica di tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle nove società per cui era stata disposta la prosecuzione delle attività ex art. 41 c.a.m., poiché per buona parte del gruppo imprenditoriale facente capo allo IA – a parte le società già estinte o fallite - si era provveduto con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese o messa in liquidazione”. Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche in relazione all’atto di ricorso che, riportando e reiterando le medesime critiche generiche sollevate dal ricorrente nel corso delle proprie dichiarazioni, difetta di specificità in quanto omette di confrontarsi in termini puntuali con il provvedimento impugnato e non solleva alcuna censura direttamente riferita a singole voci contabili, né illustra l’incidenza concreta che la considerazione di tali argomenti, ove effettivamente valutati, avrebbe avuto rispetto alla tenuta complessiva della motivazione del provvedimento impugnato. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4