Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM06695 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21094/99 19155 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Cron. - 1447 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.20/02/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO COMERCI, difesa dall'avvocato LUCIANO ORLANDO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio. contro dal Sig. -SOLE-24.ORI per diritti € 1.55 10 MAG. 2002 domiciliata in ROMA VIAAL AMELIA, elettivamente IL CANCELLIERE ALBERGOTTI N.16 INT 7, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BUFFON, che la difende, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 263 avverso la sentenza n. 86/99 del Tribunale di REGGIO -1- CALABRIA, depositata il 31/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato BUFFON Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto 1'improcedibilità in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo ME AT, con ricorso in data 25 novembre 1989, diretto al Pretore di Melito Porto Salvo, esponeva: -di essere proprietaria di un fabbricato di due piani, confinante con altro fabbricato, anch'esso di due piani, di proprietà della sorella ME AT;
-che i due immobili erano sovrastati da una terrazza unica;
-che, ME AT, alcuni mesi prima della proposizione del ricorso, aveva innalzato un muro divisorio nella parte della terrazza in corrispondenza dell'edificio di essa attrice;
sulla base di tali premesse ME AT chiedeva di essere reintegrata nel possesso della terrazza in questione. ME AT contestava che ME AT avesse avuto il possesso della terrazza. Con sentenza in data 15 aprile 1995 il Pretore di Melito Porto Salvo rigettava la domanda. ME AT proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza in data 31 marzo 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che dalle 3 prove acquisite risultava che ME AT poteva accedere alla terrazza in questione solo collocando una scala a pioli in ferro sul balcone dell'appartamento di sua proprietà. Ciò portava a concludere per la sussistenza di un utilizzo soltanto saltuario, oltre che temporaneo, della terrazza, esercitatile per mera tolleranza di ME AT. Contro tale decisione ME AT ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi. Resiste con controricorso e memoria ME AT. Motivi della decisione Con i primi due motivi la ricorrente sostanzialmente deduce che per un certo periodo aveva potuto accedere attraverso una scala in muratura realizzata da ME AT alla terrazza, della quale quindi aveva il possesso, possesso che non poteva considerarsi perduto per il solo fatto che negli ultimi tempi si era servita di una scala a pioli, in attesa di costruire una più comoda scala a chiocciola. La doglianza è infondata, perché la circostanza di fatto addotta a sostegno di un pregresso possesso (accesso alla terrazza attraverso la scala in muratura realizzata da ME AT) è stata 4 ritenuta non provata dai giudici di merito. Con il terzo e quarto motivo ME AT deduce che i giudici di merito non potevano considerare come espressione di tolleranza da parte di ME AT l'utilizzazione del balcone e di una scala a pioli di essa ricorrente per accedere alla terrazza. La doglianza è infondata, in quanto del tutto correttamente dal punto di vista logico i giudici di merito, non essendo stato provato da parte di il possesso delME AT del terrazzo esercitato attraverso il normale accessO costituito dalla scala in muratura hanno ritenuto j che l'utilizzo del balcone e della scala a pioli consentivano un godimento solo saltuario e temporaneo della terrazza, inquadrabile nella tolleranza da parte di ME AT. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che i giudici di secondo grado non si sarebbero pronunciati sul motivo di appello con il quale aveva dedotto che il possesso si può mantenere anche solo animo. Anche tale doglianza è infondata, in quanto la stessagiudici di merito hanno escluso sussistenza di un pregresso possesso. 5 Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione dei rapporti di parentela tra le particolarità della parti e delle controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 20 febbraio 2002 е т и Spartone р IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 MAG 2002 1097 129,11 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE CT Francesco Catenie 2066 :14977 AGENZIA ENTRATE ROMA 2 24 LUG 2002 4. Re 33179 149,77 TNROVE/77 Servic LUG 002 TRATE 6