Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8759 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 87 59 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SEMPRE SEZION ADRO - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11074/99 Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Luciano Consigliere VIGOLO Cron. 19943 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 24/04/01 ha pronunciato la seguente: SE NT ENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., società di trasporti e servizi per azioni, in persona del suo procuratore speciale, avv. Giancarlo Alvino, per procura Notaio Paolo Castellini del 23 febbraio 1999 rep. 56911, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo n. 230 presso l'avv. Nicola Corbo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1979 BARONCINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Aurelie, 190 Roma, via Gregorio VL] n. 2691 presso l'avv. Cesare Testa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all' avv. Federico Frediani del For o di Firenze;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 27 gennaio - 3 marzo 1999, n. 27, RGAC 195 del 1998, cron. 451 del 1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Corbo e Testa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo ed il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 27 gennaio 3 marzo 1999, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, società di trasporti e servizi per azioni, avversO la decisione del locale Pretore dell'11-19 marzo 1998, che dichiarava il diritto di ON RO ad essere inquadrato nella qualifica di ispettore di area quarta, 7° livello stipendiale, dal 26 luglio 1991, ed in quella di ispettore principale, area quinta, dopo un anno da tale data. 2 innanzitutto, che trattandosi Il Tribunale osservava, inquadramento per mansioni di controversia di - non potevano avere alcuneffettivamente svolte rilievo eventuali meccanismi interni, anche di natura pattizia, quali esami o corsi previsti per il passaggio di qualifica, ovvero il principio di omogeneità fra area di provenienza ed area di nuovo inquadramento, dovendosi analizzare soltanto l'effettività delle prestazioni svolte. In questa ottica, l'esame del materiale probatorio doveva conseguentemente essere limitato alle prove testimoniali, poiché quelle documentali costituite contenenti gli incarichi dalle lettere della società, conferiti - erano anche esse dati formali, superati nella realtà del rapporto. Le risultanze delle prove testimoniali, poi, dovevano essere poste a confronto con la declaratoria del contratto collettivo del 26 luglio 1991, presa a base della decisione pretorile. Il Tribunale richiamava le varie deposizioni testimoniali raccolte in primo grado (quella del responsabile del consorzio FerDir, Greatti, del capo ufficio vigilanza, Caldini, del capo della struttura periferica che si occupava della costruzione della Direttissima, ZO). 3 Da tali dichiarazioni testimoniali, secondo il Tribunale, era risultata confermata la natura delle mansioni del ON, quale specificata nella decisione di primo grado. Il ON, in possesso di laurea in geologia, aveva svolto attività di ricerca, studio, progettazione e consulenza. In particolare, ciò aveva fatto per il settore dei materiali da impiegare nella costruzione delle linee ferroviarie di cui si occupava, curando l'informatizzazione del servizio a lui affidato e 1'influenza degli agenti meteorici sulle opere da eseguire. tutto estranea alla qualifica rivendicata dalDel ON, sottolinea il Tribunale, è invece l'autonomia decisionale, la diretta responsabilità dei risultati e l'esercizio di funzioni di coordinamento del personale (caratteristiche, queste, che la società aveva indicato, quanto meno, dall'inizio del giudizio di appello, come del tutto assenti nell'attività del ON). Non occorreva esaminare se le mansioni di fatto svolte dal ON, in ipotesi, potessero rientrare nell'ottavo livello e nella qualifica di ispettore principale sin dal luglio 1991, poiché il ON non 4 aveva proposto appello incidentale avverso la decisione del Pretore che gli riconosceva il diritto all'inquadramento nella qualifica di ispettore di area quarta, 7° livello stipendiale, dal 26 luglio 1991. Dopo l'accordo recante tale data, concludevano giudici di appello, l'attività del ON (che prima rientrava nell'assai più ampio profilo del segretario tecnico) era da inquadrare nella qualifica di nuova introduzione di ispettore di settimo livello, ritagliata nella fascia alta della precedente qualifica. In altre parole, l'introduzione della nuova disciplina determinava l'inquadramento in esso dell'attività del ON in un livello superiore con effetto ex nunc (dalla data di entrata in vigore dell'accordo) e, dopo un anno, la promozione automatica nella qualifica di ispettore superiore di area quinta, secondo la previsione dell'art. 102, punto 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-92. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società Ferrovie dello Stato con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il ON con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 codice civile e della legge 26 marzo 1958 n. 425, della legge 6 febbraio 1979 n. 42, della legge 10 luglio 1984 n. 292, nonché del CCNL 1990/92 dipendenti Ferrovie dello Stato e relativi atti di autonomia collettiva integrativi ○ specificativi, di ogni altra norma e principio in materia di progressione di carriera, di accertamento della corrispondenza fra mansioni e qualifica ed individuazione della qualifica maggiore eventualmente spettante, anche in relazione all'art. 2697 codice civile ed alle norme e principi in tema di onere della prova. Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile). Secondo la ricorrente, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di indagine demandata al giudice di merito investito di una rivendicazione di qualifica superiore e non avrebbero neppure esaminato le nuove norme di legge e di contratto collettivo sull'inquadramento ed il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato. I giudici di appello non avrebbero così rilevato che la qualifica di ispettore costituiva solo un livello di accesso del personale esterno (e non poteva quindi 6 essere considerato come un gradino della carriera interna). Secondo la società, il ON avrebbe potuto, in ipotesi, avere l'attribuzione della qualifica di segretario superiore di prima classe (anche essa equiparata a quella di ispettore, essendo considerata come una posizione di area V secondo il contratto collettivo nazionale del 1990/92), ma non mai quella di ispettore. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falso aapplicazione di tutte le norme ed i principi rubricati al precedente motivo, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo controversia (art. 360 nn.3, 4 e 5 cod. proc.della civ.). Secondo la ricorrente, giudici di appello non avrebbero tenuto in alcun conto le declaratorie della qualifica posseduta dal ON (segretario tecnico - 7 livello superiore 4° area) e non si superiore erano quindi avveduti che le mansioni dallo stesso svolte erano "perfettamente rispondenti alla enunciazione formale delle declaratorie contrattuali e prima ancora del D.M. 1085 del 1985. Infatti, tutti testi avevano pacificamente riferito di mansioni di contenuto strettamente tecnico, laddove il tratto 7 distintivo fra le due qualifiche non stava nella maggiore minore autonomia dell'una rispetto all'altra, ma dal diverso contenuto: la prima di carattere operativo, la seconda di studio (e precisamente di formazione del personale neo-assunto, per la sua funzione propedeutica di cui si è detto prima)". Nessuno dei testimoni sentiti in primo grado aveva fatto cenno all'espletamento, da parte del ON, di attività di studio, mentre tutti avevano richiamato l'espletamento di attività di misurazione e rilievo e di partecipazione alla progettazione nonché di supporto e collaborazione ad attività di studio e di coordinamento di particolari attività di lavoro, proprie del Segretario Tecnico superiore e coerenti con le varie letere di assegnazione di incarico agli atti. Tra l'altro, il ON aveva sempre svolto la propria attività alle dirette dipendenze di altro dipendente, con la qualifica (rectius: categoria) di quadro. Inspiegabilmente, i giudici di appello non avevano attribuito alcun rilievo alle deposizioni dei testi OM ed ZO, limitandosi ad osservare che le stesse non erano significative ai fini dell'espletamento effettivo di mansioni superiori. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia, 8 infine, violazione e falsa applicazione di tutte le norme e principi indicati nel primo motivo, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3, 4 e 5 codice di procedura civile). Il Tribunale aveva erroneamente interpretato l'art. 102 del contratto collettivo nazionale 1990/92, finendo per riconoscere il profilo di ispettore principale al di fuori di ogni previsione contrattuale. La disposizione transitoria di cui all'art. 102, 3° comma, dello stesso contratto si applica, infatti, esclusivamente al personale già in servizio con la qualifica di ispettore alla data della stipula del contratto (18 luglio 1990). Il Tribunale aveva rinosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come ispettore solo a far data dal 26 luglio 1991. Pertanto il ON non avrebbe mai potuto conseguire il passaggio automatico al profilo di Ispettore principale, non possedendo al 18 luglio 1990 (data di riferimento per l'applicazione dell'art.102 più volte citato), il profilo di ispettore. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, i giudici di appello si sono attenuti alla 9 costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini dell'esatto inquadramento di un lavoratore in un livello previsto dal contratto collettivo, Occorre innanzitutto individuare il contenuto della qualifica rivendicata, accertare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore e raffrontarle con le mansioni indicate dalla qualifica in contestazione. Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha compiuto un attento esame di tutte le risultanze processuali e, tenendo minuziosamente conto delle deposizioni ON avessetestimoniali, ha concluso che il svolto mansioni inquadrabili nel livello rivendicato, dopo aver ricordato che - successivamente all'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato in data 23 giugno 1988 - deve farsi riferimento esclusivamente alla norma contenuta nell'art. 2103 codice civile. Avverso tale precisa indagine di merito, la ricorrente propone una lettura diretta delle deposizioni testimoniali, inammissibile in questa sede di legittimità. Le censure mosse alla sentenza impugnata costituiscono un apprezzamento di fatto delle valutazioni dei giudici di merito e propongono una diversa lettura delle risultanze processuali, chiedendo a questa Corte una 10 lettura diretta delle disposizioni contrattuali. Come noto, questa Corte non ha il potere di riesaminare quello di vagliare, il merito della causa, ma profilo logico formale, le argomentazioni sotto il svolte dal giudice di merito, al quale solo spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove e controllarne l'attendibilità e la rilevanza. Tra l'altro, è appena il caso di sottolinearlo, il ricorso manca anche del requisito dell'autosufficienza, poiché la ricorrente non riporta, nel ricorso per cassazione, in parti colare nel secondo e terzo motivo, deposizioni testimoniali che pure i contenuti delle contestaj (1) Quanto alla memoria aggiunta delle Ferrovie dello appena il caso di ricordare l'orientamento Stato, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale non è consentito al ricorrente utilizzare la memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 codice di procedura civile, per dedurre nuovi motivi, né per prospettare nuove questioni non d'ufficio, né per specificare censure cherilevabili nel ricorso siano state accennate in maniera vaga e indeterminata (Cass. 13 luglio 1971 n. 2275, 11 novembre 1986 n. 6567). (1) ne il contenuto delle fouti collettive citare He Presidense. therin Sauno jauni ]] Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire. 6.000 .oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Bledn Roma, il 24 aprile 2001 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE Л очно за торомий I . D A , S S O A L 0 T 3 L 1 , 3 O . A 5 B T S I R E : D P A ' Shille N S L A I L T 9 N E S 7 G : D O O 8 P I S A 7 M WERE I N D 1 E E A S , e D teria I O g A E R 268 g T T O e S N I T L E T G S I E E CLEAR A R R I L D L E O D 12