Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 65322 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 M AT ERIA TRIBUTN. 131 TAB. ALL. B - N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli.
1.m Sigg Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G. N. 14175/99 Cron. 32457 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 05/02/03 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 65322 sul ricorso proposto da: N. VACANTE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA B. VIA GALILEI 45, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato ANTONINO TRIBULATO, giustomandato a margine;
ricorrente -
contro
UFFICIO DISTRETTUALE II DD LENTINI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2003 legis;
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- controricorrente -
-1- avversO la sentenza n. 15/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 02/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato TRIBULATO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo motivo del ricorso;
-2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Lentini notificava in data 23.10.1991 a Vacante Giuseppe un avviso di accertamento con il quale il reddito dichiarato ai fini dell'irpef (£.46.000) per l'anno 1987 veniva elevato a £.20.130.000. L'Ufficio era pervenuto alla rideterminazione sintetica del reddito stesso sulla base degli indici effettiva di capacità contributiva,ai sensi degli artt.38 e 2 DPR 600/1973 e del DM 21.7.1983, con conseguente richiesta di una maggiore imposta di £.
4.285.000 ai fini dell'irpef e di £.
3.254.000 ai fini dell'ilor. Il ricorso proposto dal Vacante avverso l'indicato atto impositivo veniva rigettato dalla Commissione Tributaria di primo grado di Siracusa con decisione n.130/3/93,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n.15/21/98,depositata il 2.5.1998. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, evocando in giudizio l'Ufficio accertatore,al quale ha notificato il relativo atto in data 11.6.1999: sostiene l'impugnazione con due mezzi.Deduce, con il primo,violazione o falsa applicazione degli artt.22 e 25 DPR 917/1986; dell'art.38 DPR 600/1973 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Con un secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt.36 DPR 546/1992 e 111 Costituzione,eccependo la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. 스 Motivi della decisione Ritiene la Corte di dovere rilevare d'ufficio, la inammissibilità del ricorso essendo evidente il difetto di un presupposto processuale, e cioè la capacità della parte intimata a stare in giudizio. Invero, il contraddittorio con l'Amministrazione non può ritenersi ritualmente instaurato,essendo stato evocato in giudizio un Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria( nella specie, l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Lentini) al quale il ricorso per cassazione è stato poi notificato e non il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica. Al riguardo va osservato che la facoltà attribuita dall'art. 12 del D.Lgs.vo 31.12.1992 n.546 ai singoli Uffici Finanziari di curare, relativamente ai tributi di rispettiva competenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie si esaurisce con il giudizio di secondo grado: non è infatti prevista per il giudizio di cassazione alcuna deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 RD 30.10.1993 n.1611 e 9 L.
3.4.1979 n.103 circa la rappresentanza e difesa dello Stato da parte della Avvocatura dello Stato( Cass.6034/1998). Sicchè, gli Uffici periferici della Amministrazione Finanziaria,in quanto privi nei termini anzidetti di soggettività esterna, devono - - correlativamente ritenersi carenti di legittimazione sia attiva che passiva in ordine al giudizio di cassazione conseguente alla impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie:tale soggettività e legittimazione appartenendo unicamente al Ministero delle Finanze(ex plurimis,Cass.217/2002; Cass.13730 e 8714/2001;657/2000;2807/1999) 2 Vn cui il ricorso deve essere notificato,ai sensi dell'art. 144 cpc.presso l'Avvocatura Generale dello stato in Roma. Nella specie,come avvertito, il ricorso per cassazione del contribuente è da ritenere inammissibile,per irrituale instaurazione del contraddittorio, perchè proposto nei confronti del solo Ufficio Finanziario periferico. Né,l'avvenuta costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze vale a sanare tale situazione, posto che il vizio della impugnazione consegue,nel caso in esame,alla errata individuazione della parte( Ufficio periferico anziché Ministero delle Finanze) intimata,priva di soggettività esterna e,quindi,di legittimazione al giudizio di cassazione,e non riguarda la sola notificazione del ricorso. L'accertata inammissibilità del ricorso preclude ovviamente,per il suo carattere assorbente, l'esame dei motivi posti a sostegno dello stesso. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
PQM
La Corte,dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore E ла M E R P E N O DEPOSITATO IN CANCELLERIA LECLIERE Grou Oggi 23.01.2003 IL CANCELLIERE 01 Arnaldo Casanc A